CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del sequestro disposto nei confronti degli imputati, con conseguente restituzione delle somme agli aventi diritto; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, ha confermato nei confronti dei due odierni ricorrenti il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari vibonese delle somme indebitamente conseguite a titolo di reddito di cittadinanza, come descritto nelle imputazioni formulate a carico degli imputati per il reato di truffa aggravata (art.640 bis c.p.) in relazione all'art.483 c.p.. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi lamentando la carenza del fumus boni iuris del reato in contestazione, non essendo stata fornita la prova che le false rappresentazioni di circostanze familiari e reddituali abbiano avuto una specifica incidenza sull'ottenimento del reddito di cittadinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va detto in premessa che il dilemma giuridico che occupa quasi per intero i ricorsi dei due indagati e che, ancor prima, era stato oggetto centrale della discussione di fronte al tribunale del riesame, è stato risolto nel senso propugnato dal difensore degli indagati. Infatti, questa Corte, nel suo più alto consesso, ha affermato che "integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 285435 - 01-"). Occorre però subito precisare che il punto non pare risolutivo, nel senso auspicato dai ricorrenti. Infatti, non solo (come si sottolinea anche nell'ultima pagina dei ricorsi) si tratta Irdi due fattispecie di reato differenti (truffa aggravata, la prima, reddito di cittadinanza e patrocinio a spese dello Stato la seconda)* ma, soprattutto, nel presente caso, viene contestato un ulteriore reato, quello di falsità in certificazioni (art.483 c.p.). Ciò perché, a differenza del caso trattato nel precedente esaminato dalle Sezioni Unite, la truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) non è stata realizzata, secondo la prospettazione dell'accusa, dalla mera omissione di dati (nel caso citato, concernenti la comproprietà di alcuni terreni, assieme alla moglie), bensì dalla falsificazione di certificazioni. A pg. 2 dell'ordinanza impugnata si trova scritto che le imputazioni fanno "riferimento al reato di cui all'art.640 bis in relazione all'art.483 c.p.". In effetti, come si legge nel provvedimento impugnato (pg.6 per Lococo e pg.7 per Calogero), le truffe architettate (separatamente) dai due indagati si sono concretizzate con la esibizione di dichiarazioni ISEE contenenti dati falsi sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare, artifici ritenuti idonei a trarre in inganno l'INPS. Ciò è sufficiente a dimostrare la estraneità al caso che ci occupa della questione inerente alla spettanza in ogni caso del beneficio ottenuto, e conseguentemente della 'superfluità' o 'inutilità' dell'omissione o della dichiarazione non veritiera. Non vi può essere dubbio che il falso in certificazione sia un elemento ulteriore, e quindi differenziante, della fattispecie in esame. 2. Il provvedimento impugnato descrive compiutamente le condotte truffaldine ascritte ai due indagati, indicando le fonti di prova e fornendo così adeguata e logica base al fumus boni iuris necessario per giustificare l'ordinanza adottata. I due ricorsi tuttavia non si confrontano affatto con la motivazione, poiché nulla viene detto, tanto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] come in quello di [OSCURATO:PERSONA] per contestare la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò l'inammissibilità dei due ricorsi, per violazione del requisito di specificità dei motivi, ex artt. 591 e 581, comma 1 bis c.p.p.. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.