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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato; peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una diversa qualificazione giuridica del reato (da 544 bis cod. pen. a contravvenzione della legge sulla caccia, art. 19 ter, disposizioni di coordinamento,

I. 189 del 20004).

La sentenza con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come il ricorrente aveva sparato ai piccioni per puro divertimento (tiro al bersaglio), dalla finestra di un palazzo in pieno centro abitato, dove la caccia non risulta consentita in assoluto.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato; peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una diversa qualificazione giuridica del reato (da 544 bis cod. pen. a contravvenzione della legge sulla caccia, art. 19 ter, disposizioni di coordinamento, I. 189 del 20004). La sentenza con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come il ricorrente aveva sparato ai piccioni per puro divertimento (tiro al bersaglio), dalla finestra di un palazzo in pieno centro abitato, dove la caccia non risulta consentita in assoluto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris