CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 08975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28545/2018R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D.G.E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA ,Sezione lavoro, n.39/2018pubblicatail 26/03/201 8, N.R.G.L. 1/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa -causa numero 13 – r.g. 28545/18 Con sentenza del 26 marzo 20 18 la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha ritenuto la società in epigrafe non tenuta a restituire all’Inps le somme fruite quali sgravi per assunzione di lavoratori in mobilità. In particolare, mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'assetto proprietario della società coincidente o collegato con quella che avevo operato i licenziamenti e aveva ravvisato la fattispecie di cui all'articolo 8 comma 4 bis della legge 223 del 1991, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o di un collegamento o controllo tra società ed ha quindi ritenuta legittima la fruizione degli sgravi per assunzione dei lavoratori in mobilità. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste la società con controricorso. Con l'unico motivo si deduce violazione del suo richiamato articolo 8, commi 2 e 4 bis, della legge 223 del 1991, per avere la corte territoriale trascurato che le società erano riconducibili allo stesso nucleo familiare. Il motivo è fondato. La corte non ha valutato infatti che i titolari delle due società erano uniti da rapporto di coniugio, posto che la separazione non scioglie il matrimonio, e avevano la stessa residenza (pur su piani diversi del medesimo edificio e tuttavia con figli in comune ivi pure viventi), che i locali aziendali erano presi in affitto dall’altra società e che perfino la ragione sociale conteneva il nome del coniuge. In tema, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 8988 del 07/04/2008, Rv. 602856 - 01) che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti - come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela - e, comunque, deve essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata; ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento dei benefici contributivi in quanto le due società - tra le quali vi era stata una mera cessione di ramo d'azienda costituito da un esercizio commerciale - presentavano una composizione strettamente familiare, che vedeva, nell'un caso, la presenza dei soli coniugi, mentre, con riguardo all'impresa che aveva assunto i dipendenti licenziati, anche quella dei figli della medesima coppia, da cui la sostanziale coincidenza dell'assetto proprietario). Si è altresì affermato (Sez. L, Sentenza n. 9224 del 20/04/2006, Rv. 589087 - 01) che al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 8, comma 4-bis della legge n. 223 del 1991 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art.2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti. Nella specie, la corte territoriale ha confermato in fatto la ricorrenza dei molteplici elementi fattuali, evidenziati sia nella sentenza di primo grado che nel ricorso dell’INPS, relativi alle due compagini societarie, e tuttavia la corte territoriale li ha esaminati isolatamente, del tutto trascurando di considerare congiuntamente tutti gli elementi, i quali sono chiari e concordanti, e da quali può desumersi la sussistenza di un collegamento intenso tra le due società, con la conseguenza che deve essere esclusa la realizzazione di un effettivo incremento occupazionale idoneo a legittimare la fruizione dei benefici per cui è causa. La sentenza impugnata, che non ha osservato i principi su richiamati, deve essere per quanto detto cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d'Appello, in diversa co