CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31292/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7387-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il A-C.1 ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1859/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07387 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 7387/2021 Rilevato che il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate , notificato il 10.12. 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di,[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 1100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Roma 16.9.2021 Il P esidente ( dott auro Mo [OSCURATO:PERSONA]