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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23438/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato riciclaggio, ricettazione e a tre episodi di falso materiale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Considerato altresì che la stessa giurisprudenza citata dalla difesa ha evidenziato come l'obbligo di motivazione in relazione agli aumenti per continuazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, (così, Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato riciclaggio, ricettazione e a tre episodi di falso materiale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Considerato altresì che la stessa giurisprudenza citata dalla difesa ha evidenziato come l'obbligo di motivazione in relazione agli aumenti per continuazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, (così, Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 I [OSCURATO:PERSONA]
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