CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16100-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2888/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES ed IRAP relativo all'anno d'imposta 2018; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio e, dopo aver riferito i termini della questione e la decisione della [OSCURATO:PERSONA], affermava che «quanto al merito della questione, il Collegio si richiama a quanto statuito dal giudice di prime cure, che viene condiviso in pieno». L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la società contribuente si costituiva in giudizio con controricorso. Considerato che con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Ufficio lamentava la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dell'art. 36, comma 2, n. 4 del D. Igs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza impugnata motivato unicamente per relationem, facendo riferimento al contenuto della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, contenuta nel controricorso e ribadita nella memoria, secondo cui il ricorso Ric. 2021 n. 16100 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, in particolare per la mancata trascrizione dell'atto di appello. Infatti, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente nel suo ricorso ha fatto esplicito riferimento ai documenti e agli atti presenti nel fascicolo d'ufficio in ossequio al disposto di Cass. SU n. 12481 del 2022 (secondo cui principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art.369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati) e al principio di ragionevole durata del processo e di ragionevolezza in genere, occorre rilevare l'irrilevanza, ai fini del giudizio di questa Corte in merito al motivo di impugnazione, dell'atto di appello dell'Agenzia, poiché il motivo di impugnazione verte sul lamentato rinvio per relatíonem della sentenza impugnata a quella di primo grado. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso in quanto notificato in formato elettronico e depositato mediante produzione analogica. Infatti, secondo Cass. n. 29266 del 2020, è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la Ric. 2021 n. 16100 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994: nel caso di specie la parte contribuente si è regolarmente costituita con controricorso. Deve altresì rilevarsi che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020 e Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dall'ipotetico vizio contestato. Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti, l'obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una Ric. 2021 n. 16100 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018). Dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., omette di specificare le ragioni logiche che lo hanno condotto a prendere quella decisione e di chiarire quali siano state le prove a fondamento del proprio convincimento. Quando una sentenza è inficiata da gravi carenze motivazionali viene collocata al di sotto del cosiddetto "minimo costituzionale", ossia il contenuto minimo necessario di cui deve essere dotata una sentenza. Infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha acriticamente rinviato per relationem alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], senza un minimo di spiegazione in ordine ai motivi che l'hanno condotta Ric. 2021 n. 16100 sez. MT - ud. 13-10-2022 -5- a condividere le ragioni della sentenza di primo grado. È dunque evidente una totale assenza, nella sentenza impugnata, del ragionamento che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a decidere in favore della società contribuente. Di conseguenza, la motivazione, in gran parte per relationem, risulta porsi sotto il minimo costituzionale, non permettendo di comprendere adeguatamente né la situazione in fatto, né la ratio decidendi, e si colloca quindi decisamente al di sotto del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art.111 Cost. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell