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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 giugno 1992

Cassazione n. 17694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1992 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia in data 28 gennaio 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in ordine al difetto della notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato ed al difensore, non risulta essere stato dedotto in appello e comunque è manifestamente infondato, in quanto la notifica è stata effettuata a mani di persona diversa dal destinatario, non potendo considerarsi inesistente e, quindi, equipararsi a notifica omessa.

Pertanto, il vizio è causa di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come tale sanabile quando la notifica sia comunque idonea in concreto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuata di riciclaggio poiché avente ad oggetto un'autovettura provento di furto semplice, punito con pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con corrette argomentazioni, ha evidenziato come nella denuncia di furto la persona offesa avesse espressamente dichiarato di aver lasciato l'autovettura parcheggiata sulla pubblica via regolarmente chiusa a chiave, circostanza che pacificamente integra l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e dunque osta al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 bis, comma 3, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1992 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia in data 28 gennaio 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in ordine al difetto della notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato ed al difensore, non risulta essere stato dedotto in appello e comunque è manifestamente infondato, in quanto la notifica è stata effettuata a mani di persona diversa dal destinatario, non potendo considerarsi inesistente e, quindi, equipararsi a notifica omessa. Pertanto, il vizio è causa di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come tale sanabile quando la notifica sia comunque idonea in concreto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuata di riciclaggio poiché avente ad oggetto un'autovettura provento di furto semplice, punito con pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con corrette argomentazioni, ha evidenziato come nella denuncia di furto la persona offesa avesse espressamente dichiarato di aver lasciato l'autovettura parcheggiata sulla pubblica via regolarmente chiusa a chiave, circostanza che pacificamente integra l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e dunque osta al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 bis, comma 3, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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