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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41541/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 10/06/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Forlì, in data 02/02/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vasile, in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Deve qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Risulta infatti meramente reiterativa la doglianza concernente la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui egli avrebbe solo fatto "un movimento con la mano", per liberarsi dalla presa del direttore del supermercato che lo aveva visto sottrarre la merce), senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha fatto leva sulle dichiarazioni della persona offesa, afferrata per la maglietta e scaraventata contro la vetrina del supermercato dal [OSCURATO:PERSONA], datosi così alla fuga (egli aveva appreso che erano stati allertati i Carabinieri e che quindi la sua richiesta di pagare la refurtiva risultava inutile).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] GI9VAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 10/06/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Forlì, in data 02/02/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vasile, in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Deve qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Risulta infatti meramente reiterativa la doglianza concernente la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui egli avrebbe solo fatto "un movimento con la mano", per liberarsi dalla presa del direttore del supermercato che lo aveva visto sottrarre la merce), senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha fatto leva sulle dichiarazioni della persona offesa, afferrata per la maglietta e scaraventata contro la vetrina del supermercato dal [OSCURATO:PERSONA], datosi così alla fuga (egli aveva appreso che erano stati allertati i Carabinieri e che quindi la sua richiesta di pagare la refurtiva risultava inutile). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] GI9VAN
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