CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 1998
Cassazione n. 42863/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1998, avverso l'ordinanza del 14/06/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 3 maggio 2024, inerente alla somma complessiva di euro 376.073,14 quale profitto del reato di truffa aggravata nei confronti dell'AGEA contestata al ricorrente. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato. Sostiene il ricorrente di avere effettivamente avuto — a seguito di regolare aggiudicazione - la disponibilità qualificata dei terreni demaniali ubicati all'interno dell'aeroporto di Sigonella e di avere correttamente esercitato, dal punto di vista agricolo, le attività contrattualmente stabilite con l'Ente pubblico per le quali aveva percepito i contributi da parte dell'AGEA. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art.34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità da parte dei componenti del Tribunale del riesame che abbiano già adottato una decisione nella medesima composizione nei confronti di un coindagato nello stesso procedimento con posizione identica a quella del ricorrente, come è avvenuto nel caso in esame in relazione al coindagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 1. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica, è manifestamente infondata. L'incompatibilità del giudice, come declinata dall'art. 34 cod. proc. pen. e dalle sentenze della Corte costituzionale che si sono susseguite nel tempo (cfr. sentenza n. 131 del 1996), inerisce alla fase del giudizio e non a quella cautelare che ha, per sua natura, carattere endoprocedimentale non definitivo e non vincolante rispetto alla definizione del processo. Da lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di riesame, ove un soggetto proponga impugnazione contro un'ordinanza cautelare personale riguardante anche altre persone indagate per il medesimo fatto, la partecipazione al procedimento non comporta per i giudici una incompatibilità allo svolgimento della medesima funzione quanto 2 hit al riesame successivamente sollecitato dagli ulteriori destinatari del provvedimento (Sez. 2, n. 43474 del 09/07/2004, Marroni, Rv. 230213). 2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il ricorrente deduce argomenti anche apertamente rivolti ad attaccare la logicità e congruità della motivazione, come tali non deducibili in questa sede. In particolare, il ricorso tenta di fornire una diversa interpretazione delle clausole contrattuali che regolavano i rapporti tra il ricorrente ed il Demanio nella gestione agricola dei terreni aeroportuali di Sigonella, che il Tribunale ha ritenuto illegittima in quanto esuberante dai limiti previsti dal contratto, con la consequenziale rilevanza penale delle condotte del ricorrente di ottenimento di contributi da parte dell'AGEA per una attività agricola che egli non avrebbe potuto svolgere. Si tratta di argomenti che, inerendo alla interpretazione di uno specifico contratto, pertengono al merito del giudizio. Il Tribunale, peraltro, sul punto, ha adottato una motivazione tutt'altro che apparente, segnalando il decisivo aspetto, non richiamato in ricorso, secondo cui il ricorrente era stato autorizzato solo allo sfalcio dell'erba ed a coltivazioni con esso compatibili ("semi di prato"), quali non potevano essere quelle inerenti a cereali documentate dall'acquisto di sementi come l'orzo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 PYI- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]