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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 18147/2026

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nerale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente, ricorrente incidentale –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CALABRIA n. 1482/16,depositata il 14/06/2016;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;sentiti l’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate el’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –gestore di una struttura accreditata per l’erogazione di prestazioniospedaliere, operante in regime di convenzione con la Regione Calabria– tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2005,2006 e 2007, rettificava il reddito di impresa, accertando maggioriricavi e costi indebitamente dedotti.Per quanto ancora di rilievo, con una prima ripresa, comune ai treanni di imposta, l’Ufficio contestava maggiori ricavi, relativi aprestazioni erogate negli anni in accertamento, che la contribuente,operando in violazione del principio di competenza di cui all’art. 109t.u.i.r., aveva successivamente stornato in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] negato l’erogazione del corrispettivo e la questione era subjuidce, pendendo giudizio arbitrale.

Con una seconda ripresa,contestata per il solo anno di imposta 2007, riteneva indeducibili alcunicosti, in parte perché non documentati, in parte perché, relativi a spesedi rappresentanza, dedotte in misura superiore a quella legale, in parteperché ritenuti non congrui e, quindi, non inerenti.2.

La società impugnava i tre atti impositivi.Quanto ai ricavi, evidenziava che gli stessi erano relativi aprestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in forza dicontratti stipulati annualmente con l'[OSCURATO:PERSONA] diCrotone, la quale aveva la facoltà di controllare, accertare e «validare»le prestazioni erogate, provvedendo alla liquidazione dei relativicorrispettivi, oppure di contestarle; che, nella specie, si trattava diprestazioni sanitarie che non erano state validate ed erano oggetto diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026procedimenti giurisdizionali, di giudizi arbitrali o, comunque, disuccessivo accertamento e validazione da parte della stessa AziendaSanitaria.

Assumeva, pertanto, che detti ricavi non erano né certi, nédeterminabili nell'anno in cui le relative prestazioni erano state erogatee ne era stata richiesta la liquidazione ed il pagamento e che, pertanto,erano da imputare ai successivi esercizi in cui si erano concluse lerelative procedure arbitrali e giurisdizionali o in cui erano statecomunque validate e riconosciute le relative prestazioni sanitarie,ovvero nel momento in cui erano divenuti certi e determinati.Quanto ai costi, invece, ribadiva la loro deducibilità.3.

La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, li accoglieva integralmentecon sentenza parzialmente riformata in appello.

La C.t.r., in particolare,riteneva illegittimo il recupero dei maggiori ricavi relativi alleprestazioni non ancora corrisposte; riteneva invece, non deducibili icosti contestati dall’Ufficio, ad eccezione del costo, pari ad euro73.461,00, relativo alle quote di ammortamento dei beni aziendalitratti in affitto per il quale riconosceva la deducibilità.4.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorsoprincipale; la società si difende con controricorso e propone ricorsoincidentale illustrati anche da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’Agenzia delle entrate, con i primi due motivi, impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero atassazione dei maggiori ricavi.1.1.

Con il primo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109t.u.i.r. e censura la sentenza laddove ha affermato che, al momentodella determinazione del reddito, i corrispettivi non erano ancora statiincassati, che non ne era certo l'ammontare, essendo pendente ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudizio di arbitrato; che, pertanto, sarebbe stato oneredell’Amministrazione finanziaria dare prova dell’incasso.Osserva che la statuizione viola il principio di competenzaeconomica che impone l'individuazione di tutti gli elementi positivi enegativi di reddito riferibili al periodo, indipendentemente dallamanifestazione finanziaria dei fatti economici; che i corrispettivi delleprestazioni di servizi devono considerarsi conseguiti alla data in cuiqueste ultime sono state ultimate, a prescindere dal momento delpagamento, il quale, invece, costituisce mero evento finanziario, privodi rilevanza reddituale.

Evidenzia che il principio di competenzatemporale è mutuato dall'articolo 2423-bis, primo comma, num. 3),c.c., in base al quale, ai fini della redazione del bilancio, si deve tenereconto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Aggiungeche, nella fattispecie concreta, non poteva applicarsi la deroga per laquale i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui non sia ancora certal'esistenza nell'esercizio di competenza, ovvero di cui non siadeterminabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare ilreddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni; che, infatti, lacertezza sussiste quando si verifica il presupposto di diritto da cuiscaturisce il vincolo giuridico che determina il sorgere di un creditoprima della chiusura dell'esercizio, mentre la determinabilità delquantum postula che l'elemento reddituale risulti da atti o documentiprobatori che contengano almeno elementi idonei alla suaquantificazione e non dipende dal riconoscimento della fondatezza dellapretesa o dal pagamento.

Per l’effetto, evidenzia che il corrispettivo perle prestazioni rese e fatturate dalla Casa di cura nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] rappresentava un ricavo sufficientemente certoe determinato nel quantum, che la società aveva specificato equantificato nei prospetti periodici inviati all'[OSCURATO:PERSONA], sullaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026base di un apposito programma preventivo di attività aziendale e delcontratto che fissava il tetto massimo di spesa sostenibile.1.2.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoquanto segue: «quanto all’imputazione dei costi all’esercizio diriferimento, siccome riferibili alle prestazioni oggetto di contestazionela circostanza non avvalora quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrateposto che, per rendere le prestazioni sanitarie e assistenziali contestatedalla Regione l'appellato ha sostenuto costi inerenti la formazione delleprestazioni, avverso i quali l'Agenzia non ha dedotto problemi di falsitào non inerenza, tant'è che l'accertamento non ne controverte laricorrenza».Osserva che i costi sono di competenza dell'esercizio in cui sonosostenuti per conseguire i ricavi di vendita dei prodotti e dei servizi,indipendentemente dalla loro «manifestazione numeraria»; che, incaso contrario, si altererebbe il risultato della dichiarazione; chel'applicazione di detto criterio non comporta alcuna doppia imposizione,scongiurabile con la richiesta di rimborso della maggior imposta, neitermini ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dalformarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazioneall’annualità non di competenza.

Evidenzia che il principio dicompetenza deve essere inteso nel senso che i costi seguono i ricavi,e non viceversa (principio di correlazione costi/ricavi); che, in altreparole, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, i costirelativi sono deducibili nello stesso esercizio, anche se sostenuti inesercizi precedenti.

Aggiunge che nessun onere di deduzione di falsitào non inerenza dei costi incombeva sull'Ufficio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/20262.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.2.1.

L’art. 109 t.u.i.r. prevede che «i ricavi, le spese e gli altricomponenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme dellapresente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formareil reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese gli altricomponenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certal’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorronoa formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni».In via generale, la disposizione mira a contemperare la necessitàdi computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza conl'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile darispettare: essa va, quindi, interpretata nel senso che il dovere diconteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltantodi fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'attodella determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione epresentazione della dichiarazione (Cass. n. 18419/2021).Questa Corte ha già chiarito che, menzionando i requisiti dellacertezza e della determinabilità, il legislatore ha voluto escludere dallaformazione del reddito i componenti solo stimati, mentre deve tenersiconto solo degli elementi reddituali caratterizzati da un sufficientegrado di attendibilità.

La certezza va intesa, non in senso materiale,ma giuridico, occorrendo un vincolo avente origine in un contratto, inun fatto illecito o in un provvedimento della [OSCURATO:PERSONA];la determinabilità attiene, invece, al quantum del componente direddito, desumibile da elementi oggettivi.

Si è ulteriormenteevidenziato che il requisito della certezza sull’esistenza dellecomponenti di reddito, dev’essere verificato sulla base di criteriessenzialmente economici; che, infatti, la relazione illustrativa all’art.109 t.u.i.r. (già art. 75 t.u.i.r.) affermava che «la ragionevole certezzaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026circa i ricavi e i costi si verifica nel momento in cui le tecniche aziendaliritengono definitivamente formata la componente di reddito, affidandoal meccanismo delle sopravvenienze attive e passive le successive, pursempre possibili, correzioni di importo» (cfr. Cass. n. 11917/2025).Quanto ai criteri di applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., si è precisatoche, inizialmente, deve individuarsi l’esercizio di competenza civilistica,in base al principio di derivazione di cui all’art. 83 t.u.i.r.;Successivamente, però, allontanandosi dai principi civilistici, occorreverificare i requisiti di esistenza degli elementi reddituali e della lorooggettiva determinabilità, in quanto il legislatore fiscale ha inseritocriteri più rigidi ed obiettivi per determinare l’imputazione temporale.Su queste premesse, si è ulteriormente evidenziato che l’onere diprovare il requisito della certezza e determinabilità dei componentipositivi del reddito, in un determinato esercizio sociale, incombesull’Amministrazione finanziaria e che l’individuazione dell’esercizio dicompetenza involge accertamenti in fatto che spettano al giudice delmerito (Cass. n. 19166/2021).2.2.

In merito alla ripartizione dell’onere probatorio traAmministrazione e contribuente, si è evidenziato che l'onere di provarela sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dellecomponenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombeall'Amministrazione finanziaria per quelle positive, al contribuente perquelle negative (Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).2.3.

Su questi, indiscussi, principi si innesta l’ulteriore questionedell’individuazione dell’anno di competenza nell’ipotesi in cui ilpagamento del corrispettivo sia sottoposto a un procedimentoamministrativo o sia sub judice.2.3.1.

Quanto alla prima ipotesi, questa Corte ha già chiarito chenel caso in cui i requisiti di certezza e determinabilità siano condizionatidall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendonoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad undeterminato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimentoamministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare(Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).Più nello specifico, sul presupposto che le case di cura stipulanoogni anno una convenzione con l'[OSCURATO:PERSONA] in forza della qualeè previsto un tetto di remunerazione massima per le prestazionisanitarie rese ai pazienti nel corso dell'anno, questa Corte haulteriormente chiarito che solo per le prestazioni c.d. extra badget, chesono prive di titolo, esorbitano dai limiti di copertura e richiedono ilriconoscimento dell’ente, può ritenersi applicabile il regime derogatoriodi cui all’art. 109 t.u.i.r.

Le sole somme superiori al tetto fissato inconvenzione risentono di un’obiettiva indeterminabilità, posto che lamisura in cui potrebbero essere corrisposte dipende da circostanzeaffatto note al termine del periodo d'imposta (Cass. n. 2602/2019).2.3.2.

Quanto alla seconda ipotesi, ovvero con specifico riferimentoal credito litigioso, deve rilevarsi che, già dal punto di vista civilistico,l’art. 2426, primo comma, num. 8, c.c. prevede che i crediti sonorilevati in bilancio, tenendo conto (...) del valore di presumibilerealizzo.

Questa Corte, sul punto ha evidenziato che la disposizioneimpone agli amministratori non solo di tenere adeguato conto,dell'effettiva capacità di adempimento del debitore e del suopatrimonio, ma pure di compiere un'attenta valutazione sulla effettivaconsistenza giuridica della pretesa, con l’ulteriore precisazione che nonsi tratta di rimettere la determinazione di poste attive del bilancioall'arbitrio degli amministratori in quanto le relative valutazioni sonoaffidate non già a una semplice e generica discrezionalità, bensì a unospecifico giudizio tecnico-professionale di ragionevolezza del qualedeve pure darsi conto nella nota integrativa (Cass. n. 23948/2018).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026I principi contabili (OIC 31 e IAS 37) distinguono le attività e gliutili certi da quelli potenziali che, a differenza dei primi, non vannoindicati in bilancio, nel rispetto del principio di prudenza, per evitare ilriconoscimento di utili che non verranno mai realizzati.Dal punto di vista fiscale, la pendenza di un giudizio che verteproprio sulla contestazione del credito, esclude che questo abbia irequisiti di certezza e determinabilità, venendo in rilievo la deroga alprincipio di competenza, fissata, anch’essa, nell’art. 109 t.u.i.r.Nello stesso senso, del resto, questa Corte ha già ritenuto che, incaso di lite giudiziaria, dovesse darsi rilievo all’anno di intervenutatransazione (cfr. Cass 19166/2021) e ha escluso che fosse stataraggiunta la certezza del componente attivo in ipotesi in cui il credito,se pure accertato con sentenza di appello, era ancora contestato (Cass.n. 24485/2025).Ciò non toglie, tuttavia, che l’Amministrazione, sulla quale graval’onere della prova in ordine ai componenti positivi del reddito, possadimostrare che si tratti di lite strumentale e pretestuosa, così daescludere qualsiasi incertezza.Depone in questo senso, del resto, il principio espresso da questaCorte che, con specifico riferimento agi elementi attivi e passivi checoncorrono a formare il reddito portati da un provvedimento emesso inseguito ad un giudizio ha escluso il requisito della certezza edeterminabilità se essi sono messi in discussione mediante laproposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e nonmanifestamente infondati Cass. n. 24485/2025).Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in tema diprincipio di competenza di cui all’art. 109 t.u.i.r., la contestazione delcredito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezzae determinabilità del ricavo, salvo che l’Amministrazione, sulla qualeCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026grava l’onere della prova dei componenti positivi del reddito, non neprovi la pretestuosità o strumentalità».2.4.

Nella fattispecie in esame, non risulta che le sommecontroverse fossero, tutte o alcune, relative a prestazione extrabudget, sicché non è, di per sé, rilevante il fatto che l’Amministrazionenon avesse ancora validato il pagamento, in quanto elemento nonsufficiente ad escludere la certezza e la determinabilità.Rileva, tuttavia, che l’accertamento sulla sussistenza del creditovantato dalla società fosse oggetto di un procedimento arbitrale e,dunque, sub judice, e che nulla sia stato allegato sull’eventualepretestuosità della lite.La decisione della C.t.r., pertanto, è conforme ai principi esposti inquanto la sentenza ha dato rilievo all’indiscussa pendenza di unaprocedura arbitrale e al sostanziale diniego del corrispettivo, il cuiammontare non era certo.Più precisamente, la C.t.r. ha affermato che sarebbe stato oneredell’Amministrazione finanziaria dare prova dell’incasso.

In generale,deve ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta a provare la certezza edeterminabilità dell’incasso e non il fatto estintivo; ciononostante, lasentenza ha, di seguito, precisato, con accertamento in fatto noncensurabile in cassazione, che i crediti «non erano ancora statiincassati, né certo ne era l’ammontare, assoggettato all’arbitrato».3.

L’Agenzia delle entrate, con un terzo motivo, impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili i costi diammortamento dei beni aziendali concessi in affitto e denuncia, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto, controverso e decisivo, in merito al rilievo dell’indeducibilitàdelle quote di ammortamento dei beni aziendali.Osserva che la sentenza non ha tenuto in debito conto l'esistenzadi un'espressa pattuizione contraria all'art. 102, comma 8, t.u.i.r.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026Evidenzia che detta disposizione, riguardante il trattamento fiscaledelle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o inusufrutto, dispone, al primo periodo, che le stesse devono esserededotte, non dal proprietario dei singoli beni costituenti l'azienda, madall'utilizzatore (affittuario o usufruttuario) della stessa; che l'articolo14, d.P.R. n. 42 del 1988, ripreso integralmente dall'articolo 102,comma 8, t.u.i.r., ultimo periodo, prevede che tali disposizioni non siapplicano in caso di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561c.c.

Ciò posto, si duole dell’omesso esame del contratto di affitto diazienda stipulato tra la contribuente e una società terza, e, inparticolare, del punto dieci, riportato a pag. 17 dell'avviso diaccertamento n.

TD5030200692/2010 anno 2007).4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

La C.t.r., in merito alla deduzione del costo in esame, harigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermando lasentenza di primo grado che aveva integramente accolto il ricorso dellacontribuente, ed ha ribadito la mancanza di un’espressa pattuizione.

Siè in presenza, pertanto, di due sentenze conformi sul puntocontroverso.Nell’ipotesi di c.d.

«doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter,quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c. nel testo riformulato, deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026(Cass. n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez.

U. n.22430/2018).Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2014, ladoglianza è inammissibile poiché l’Agenzia delle entrate ha denunciatoun vizio di omesso esame senza indicare le eventuali divergenti ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello.5.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. omessoesame ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatticontroversi e decisivi per il giudizio; in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt.108, 109 e 164 t.u.i.r.

«e dei principi e delle altre norme di diritto inmateria di determinazione della base imponibile delle società e dideducibilità delle spese».La contribuente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto chenon fosse stata resa prova idonea della coerenza economica dei costie rileva che la C.t.r. ha omesso di considerare le prove documentaliofferte; ha omesso di spiegare le ragioni del decisum, atteso che ilgiudice del primo grado aveva ritenuto che il corredo documentale e iriscontri oggettivi giustificassero la deducibilità; ha violato i principi ele norme in materia di determinazione della base imponibile e dideducibilità delle spese.6.

La censura relativa all’omessa motivazione è preliminare rispettoalle altre, di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge, inquanto volta a denunciare error in procedendo la cui esistenzacomporterebbe la nullità, in parte qua, della sentenza.La stessa è fondata, restando assorbite le ulteriori critiche.6.1.

In primo luogo, l’esame del vizio di omessa o insufficientemotivazione non è precluso dall’erronea sussunzione del medesimoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026nella fattispecie di cui all’art. 360, prima comma, num. 5, c.p.c.,anziché in quella, corretta, di cui al num.

4. Questa Corte, infatti, haprecisato che, ii fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, noncostituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesiappropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità,purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ainficiare la pronuncia (tra le tante, Cass. n. 18876/2022).6.2.

Nel merito del motivo, la C.t.r. ha escluso la deducibilità deicosti (ad eccezione di quello pari ad euro 73.461,00 oggetto del terzomotivo del ricorso principale) limitandosi ad affermare che «né in sedeprecontenziosa, né nel giudizio di primo grado, il contribuente hafornito documentale prova in ordine alla coerenza economica dei costia fronte di precise e puntuali contestazioni da partedell'amministrazione finanziaria.

La motivazione della ctp sul puntoappare insufficiente e non fondata su un esame della documentazioneprobatoria allegata dal contribuente sicché non merita conferma».Trattasi, di motivazione solo apparente in quanto, a fronte dellacontestazione da parte dell’Ufficio dell’indeducibilità di costi di varianatura e per cause differenti – omessa documentazione, non inerenza,non congruità, eccedenza rispetto all’importo fiscalmente deducibile –la C.t.r. si è limitata ad affermare, genericamente, e senza alcunadistinzione, che la contribuente non aveva offerto adeguata prova eche la sentenza di primo grado, di opposto avviso, non meritavaconferma.7.

In conclusione, il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate varigettato; va accolto, invece, il ricorso incidentale, come damotivazione; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, indiversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Poiché sul ricorso principale è soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereAmministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e accoglie, nei limiti di cui inmotivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, inrelazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA] CrucittiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente, ricorrente incidentale –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 1482/16,depositata il 14/06/2016;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;sentiti l’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate el’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –gestore di una struttura accreditata per l’erogazione di prestazioniospedaliere, operante in regime di convenzione con la Regione Calabria– tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2005,2006 e 2007, rettificava il reddito di impresa, accertando maggioriricavi e costi indebitamente dedotti.Per quanto ancora di rilievo, con una prima ripresa, comune ai treanni di imposta, l’Ufficio contestava maggiori ricavi, relativi aprestazioni erogate negli anni in accertamento, che la contribuente,operando in violazione del principio di competenza di cui all’art. 109t.u.i.r., aveva successivamente stornato in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] negato l’erogazione del corrispettivo e la questione era subjuidce, pendendo giudizio arbitrale. Con una seconda ripresa,contestata per il solo anno di imposta 2007, riteneva indeducibili alcunicosti, in parte perché non documentati, in parte perché, relativi a spesedi rappresentanza, dedotte in misura superiore a quella legale, in parteperché ritenuti non congrui e, quindi, non inerenti.2. La società impugnava i tre atti impositivi.Quanto ai ricavi, evidenziava che gli stessi erano relativi aprestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in forza dicontratti stipulati annualmente con l'[OSCURATO:PERSONA] diCrotone, la quale aveva la facoltà di controllare, accertare e «validare»le prestazioni erogate, provvedendo alla liquidazione dei relativicorrispettivi, oppure di contestarle; che, nella specie, si trattava diprestazioni sanitarie che non erano state validate ed erano oggetto diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026procedimenti giurisdizionali, di giudizi arbitrali o, comunque, disuccessivo accertamento e validazione da parte della stessa AziendaSanitaria. Assumeva, pertanto, che detti ricavi non erano né certi, nédeterminabili nell'anno in cui le relative prestazioni erano state erogatee ne era stata richiesta la liquidazione ed il pagamento e che, pertanto,erano da imputare ai successivi esercizi in cui si erano concluse lerelative procedure arbitrali e giurisdizionali o in cui erano statecomunque validate e riconosciute le relative prestazioni sanitarie,ovvero nel momento in cui erano divenuti certi e determinati.Quanto ai costi, invece, ribadiva la loro deducibilità.3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, li accoglieva integralmentecon sentenza parzialmente riformata in appello. La C.t.r., in particolare,riteneva illegittimo il recupero dei maggiori ricavi relativi alleprestazioni non ancora corrisposte; riteneva invece, non deducibili icosti contestati dall’Ufficio, ad eccezione del costo, pari ad euro73.461,00, relativo alle quote di ammortamento dei beni aziendalitratti in affitto per il quale riconosceva la deducibilità.4. Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorsoprincipale; la società si difende con controricorso e propone ricorsoincidentale illustrati anche da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’Agenzia delle entrate, con i primi due motivi, impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero atassazione dei maggiori ricavi.1.1. Con il primo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109t.u.i.r. e censura la sentenza laddove ha affermato che, al momentodella determinazione del reddito, i corrispettivi non erano ancora statiincassati, che non ne era certo l'ammontare, essendo pendente ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudizio di arbitrato; che, pertanto, sarebbe stato oneredell’Amministrazione finanziaria dare prova dell’incasso.Osserva che la statuizione viola il principio di competenzaeconomica che impone l'individuazione di tutti gli elementi positivi enegativi di reddito riferibili al periodo, indipendentemente dallamanifestazione finanziaria dei fatti economici; che i corrispettivi delleprestazioni di servizi devono considerarsi conseguiti alla data in cuiqueste ultime sono state ultimate, a prescindere dal momento delpagamento, il quale, invece, costituisce mero evento finanziario, privodi rilevanza reddituale. Evidenzia che il principio di competenzatemporale è mutuato dall'articolo 2423-bis, primo comma, num. 3),c.c., in base al quale, ai fini della redazione del bilancio, si deve tenereconto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Aggiungeche, nella fattispecie concreta, non poteva applicarsi la deroga per laquale i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui non sia ancora certal'esistenza nell'esercizio di competenza, ovvero di cui non siadeterminabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare ilreddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni; che, infatti, lacertezza sussiste quando si verifica il presupposto di diritto da cuiscaturisce il vincolo giuridico che determina il sorgere di un creditoprima della chiusura dell'esercizio, mentre la determinabilità delquantum postula che l'elemento reddituale risulti da atti o documentiprobatori che contengano almeno elementi idonei alla suaquantificazione e non dipende dal riconoscimento della fondatezza dellapretesa o dal pagamento. Per l’effetto, evidenzia che il corrispettivo perle prestazioni rese e fatturate dalla Casa di cura nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] rappresentava un ricavo sufficientemente certoe determinato nel quantum, che la società aveva specificato equantificato nei prospetti periodici inviati all'[OSCURATO:PERSONA], sullaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026base di un apposito programma preventivo di attività aziendale e delcontratto che fissava il tetto massimo di spesa sostenibile.1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoquanto segue: «quanto all’imputazione dei costi all’esercizio diriferimento, siccome riferibili alle prestazioni oggetto di contestazionela circostanza non avvalora quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrateposto che, per rendere le prestazioni sanitarie e assistenziali contestatedalla Regione l'appellato ha sostenuto costi inerenti la formazione delleprestazioni, avverso i quali l'Agenzia non ha dedotto problemi di falsitào non inerenza, tant'è che l'accertamento non ne controverte laricorrenza».Osserva che i costi sono di competenza dell'esercizio in cui sonosostenuti per conseguire i ricavi di vendita dei prodotti e dei servizi,indipendentemente dalla loro «manifestazione numeraria»; che, incaso contrario, si altererebbe il risultato della dichiarazione; chel'applicazione di detto criterio non comporta alcuna doppia imposizione,scongiurabile con la richiesta di rimborso della maggior imposta, neitermini ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dalformarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazioneall’annualità non di competenza. Evidenzia che il principio dicompetenza deve essere inteso nel senso che i costi seguono i ricavi,e non viceversa (principio di correlazione costi/ricavi); che, in altreparole, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, i costirelativi sono deducibili nello stesso esercizio, anche se sostenuti inesercizi precedenti. Aggiunge che nessun onere di deduzione di falsitào non inerenza dei costi incombeva sull'Ufficio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/20262. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.2.1. L’art. 109 t.u.i.r. prevede che «i ricavi, le spese e gli altricomponenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme dellapresente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formareil reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese gli altricomponenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certal’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorronoa formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni».In via generale, la disposizione mira a contemperare la necessitàdi computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza conl'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile darispettare: essa va, quindi, interpretata nel senso che il dovere diconteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltantodi fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'attodella determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione epresentazione della dichiarazione (Cass. n. 18419/2021).Questa Corte ha già chiarito che, menzionando i requisiti dellacertezza e della determinabilità, il legislatore ha voluto escludere dallaformazione del reddito i componenti solo stimati, mentre deve tenersiconto solo degli elementi reddituali caratterizzati da un sufficientegrado di attendibilità. La certezza va intesa, non in senso materiale,ma giuridico, occorrendo un vincolo avente origine in un contratto, inun fatto illecito o in un provvedimento della [OSCURATO:PERSONA];la determinabilità attiene, invece, al quantum del componente direddito, desumibile da elementi oggettivi. Si è ulteriormenteevidenziato che il requisito della certezza sull’esistenza dellecomponenti di reddito, dev’essere verificato sulla base di criteriessenzialmente economici; che, infatti, la relazione illustrativa all’art.109 t.u.i.r. (già art. 75 t.u.i.r.) affermava che «la ragionevole certezzaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026circa i ricavi e i costi si verifica nel momento in cui le tecniche aziendaliritengono definitivamente formata la componente di reddito, affidandoal meccanismo delle sopravvenienze attive e passive le successive, pursempre possibili, correzioni di importo» (cfr. Cass. n. 11917/2025).Quanto ai criteri di applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., si è precisatoche, inizialmente, deve individuarsi l’esercizio di competenza civilistica,in base al principio di derivazione di cui all’art. 83 t.u.i.r.;Successivamente, però, allontanandosi dai principi civilistici, occorreverificare i requisiti di esistenza degli elementi reddituali e della lorooggettiva determinabilità, in quanto il legislatore fiscale ha inseritocriteri più rigidi ed obiettivi per determinare l’imputazione temporale.Su queste premesse, si è ulteriormente evidenziato che l’onere diprovare il requisito della certezza e determinabilità dei componentipositivi del reddito, in un determinato esercizio sociale, incombesull’Amministrazione finanziaria e che l’individuazione dell’esercizio dicompetenza involge accertamenti in fatto che spettano al giudice delmerito (Cass. n. 19166/2021).2.2. In merito alla ripartizione dell’onere probatorio traAmministrazione e contribuente, si è evidenziato che l'onere di provarela sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dellecomponenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombeall'Amministrazione finanziaria per quelle positive, al contribuente perquelle negative (Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).2.3. Su questi, indiscussi, principi si innesta l’ulteriore questionedell’individuazione dell’anno di competenza nell’ipotesi in cui ilpagamento del corrispettivo sia sottoposto a un procedimentoamministrativo o sia sub judice.2.3.1. Quanto alla prima ipotesi, questa Corte ha già chiarito chenel caso in cui i requisiti di certezza e determinabilità siano condizionatidall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendonoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad undeterminato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimentoamministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare(Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).Più nello specifico, sul presupposto che le case di cura stipulanoogni anno una convenzione con l'[OSCURATO:PERSONA] in forza della qualeè previsto un tetto di remunerazione massima per le prestazionisanitarie rese ai pazienti nel corso dell'anno, questa Corte haulteriormente chiarito che solo per le prestazioni c.d. extra badget, chesono prive di titolo, esorbitano dai limiti di copertura e richiedono ilriconoscimento dell’ente, può ritenersi applicabile il regime derogatoriodi cui all’art. 109 t.u.i.r. Le sole somme superiori al tetto fissato inconvenzione risentono di un’obiettiva indeterminabilità, posto che lamisura in cui potrebbero essere corrisposte dipende da circostanzeaffatto note al termine del periodo d'imposta (Cass. n. 2602/2019).2.3.2. Quanto alla seconda ipotesi, ovvero con specifico riferimentoal credito litigioso, deve rilevarsi che, già dal punto di vista civilistico,l’art. 2426, primo comma, num. 8, c.c. prevede che i crediti sonorilevati in bilancio, tenendo conto (...) del valore di presumibilerealizzo. Questa Corte, sul punto ha evidenziato che la disposizioneimpone agli amministratori non solo di tenere adeguato conto,dell'effettiva capacità di adempimento del debitore e del suopatrimonio, ma pure di compiere un'attenta valutazione sulla effettivaconsistenza giuridica della pretesa, con l’ulteriore precisazione che nonsi tratta di rimettere la determinazione di poste attive del bilancioall'arbitrio degli amministratori in quanto le relative valutazioni sonoaffidate non già a una semplice e generica discrezionalità, bensì a unospecifico giudizio tecnico-professionale di ragionevolezza del qualedeve pure darsi conto nella nota integrativa (Cass. n. 23948/2018).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026I principi contabili (OIC 31 e IAS 37) distinguono le attività e gliutili certi da quelli potenziali che, a differenza dei primi, non vannoindicati in bilancio, nel rispetto del principio di prudenza, per evitare ilriconoscimento di utili che non verranno mai realizzati.Dal punto di vista fiscale, la pendenza di un giudizio che verteproprio sulla contestazione del credito, esclude che questo abbia irequisiti di certezza e determinabilità, venendo in rilievo la deroga alprincipio di competenza, fissata, anch’essa, nell’art. 109 t.u.i.r.Nello stesso senso, del resto, questa Corte ha già ritenuto che, incaso di lite giudiziaria, dovesse darsi rilievo all’anno di intervenutatransazione (cfr. Cass 19166/2021) e ha escluso che fosse stataraggiunta la certezza del componente attivo in ipotesi in cui il credito,se pure accertato con sentenza di appello, era ancora contestato (Cass.n. 24485/2025).Ciò non toglie, tuttavia, che l’Amministrazione, sulla quale graval’onere della prova in ordine ai componenti positivi del reddito, possadimostrare che si tratti di lite strumentale e pretestuosa, così daescludere qualsiasi incertezza.Depone in questo senso, del resto, il principio espresso da questaCorte che, con specifico riferimento agi elementi attivi e passivi checoncorrono a formare il reddito portati da un provvedimento emesso inseguito ad un giudizio ha escluso il requisito della certezza edeterminabilità se essi sono messi in discussione mediante laproposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e nonmanifestamente infondati Cass. n. 24485/2025).Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in tema diprincipio di competenza di cui all’art. 109 t.u.i.r., la contestazione delcredito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezzae determinabilità del ricavo, salvo che l’Amministrazione, sulla qualeCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026grava l’onere della prova dei componenti positivi del reddito, non neprovi la pretestuosità o strumentalità».2.4. Nella fattispecie in esame, non risulta che le sommecontroverse fossero, tutte o alcune, relative a prestazione extrabudget, sicché non è, di per sé, rilevante il fatto che l’Amministrazionenon avesse ancora validato il pagamento, in quanto elemento nonsufficiente ad escludere la certezza e la determinabilità.Rileva, tuttavia, che l’accertamento sulla sussistenza del creditovantato dalla società fosse oggetto di un procedimento arbitrale e,dunque, sub judice, e che nulla sia stato allegato sull’eventualepretestuosità della lite.La decisione della C.t.r., pertanto, è conforme ai principi esposti inquanto la sentenza ha dato rilievo all’indiscussa pendenza di unaprocedura arbitrale e al sostanziale diniego del corrispettivo, il cuiammontare non era certo.Più precisamente, la C.t.r. ha affermato che sarebbe stato oneredell’Amministrazione finanziaria dare prova dell’incasso. In generale,deve ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta a provare la certezza edeterminabilità dell’incasso e non il fatto estintivo; ciononostante, lasentenza ha, di seguito, precisato, con accertamento in fatto noncensurabile in cassazione, che i crediti «non erano ancora statiincassati, né certo ne era l’ammontare, assoggettato all’arbitrato».3. L’Agenzia delle entrate, con un terzo motivo, impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili i costi diammortamento dei beni aziendali concessi in affitto e denuncia, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto, controverso e decisivo, in merito al rilievo dell’indeducibilitàdelle quote di ammortamento dei beni aziendali.Osserva che la sentenza non ha tenuto in debito conto l'esistenzadi un'espressa pattuizione contraria all'art. 102, comma 8, t.u.i.r.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026Evidenzia che detta disposizione, riguardante il trattamento fiscaledelle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o inusufrutto, dispone, al primo periodo, che le stesse devono esserededotte, non dal proprietario dei singoli beni costituenti l'azienda, madall'utilizzatore (affittuario o usufruttuario) della stessa; che l'articolo14, d.P.R. n. 42 del 1988, ripreso integralmente dall'articolo 102,comma 8, t.u.i.r., ultimo periodo, prevede che tali disposizioni non siapplicano in caso di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561c.c. Ciò posto, si duole dell’omesso esame del contratto di affitto diazienda stipulato tra la contribuente e una società terza, e, inparticolare, del punto dieci, riportato a pag. 17 dell'avviso diaccertamento n. TD5030200692/2010 anno 2007).4. Il motivo è inammissibile.4.1. La C.t.r., in merito alla deduzione del costo in esame, harigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermando lasentenza di primo grado che aveva integramente accolto il ricorso dellacontribuente, ed ha ribadito la mancanza di un’espressa pattuizione. Siè in presenza, pertanto, di due sentenze conformi sul puntocontroverso.Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter,quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c. nel testo riformulato, deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026(Cass. n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez. U. n.22430/2018).Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2014, ladoglianza è inammissibile poiché l’Agenzia delle entrate ha denunciatoun vizio di omesso esame senza indicare le eventuali divergenti ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello.5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. omessoesame ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatticontroversi e decisivi per il giudizio; in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt.108, 109 e 164 t.u.i.r. «e dei principi e delle altre norme di diritto inmateria di determinazione della base imponibile delle società e dideducibilità delle spese».La contribuente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto chenon fosse stata resa prova idonea della coerenza economica dei costie rileva che la C.t.r. ha omesso di considerare le prove documentaliofferte; ha omesso di spiegare le ragioni del decisum, atteso che ilgiudice del primo grado aveva ritenuto che il corredo documentale e iriscontri oggettivi giustificassero la deducibilità; ha violato i principi ele norme in materia di determinazione della base imponibile e dideducibilità delle spese.6. La censura relativa all’omessa motivazione è preliminare rispettoalle altre, di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge, inquanto volta a denunciare error in procedendo la cui esistenzacomporterebbe la nullità, in parte qua, della sentenza.La stessa è fondata, restando assorbite le ulteriori critiche.6.1. In primo luogo, l’esame del vizio di omessa o insufficientemotivazione non è precluso dall’erronea sussunzione del medesimoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026nella fattispecie di cui all’art. 360, prima comma, num. 5, c.p.c.,anziché in quella, corretta, di cui al num. 4. Questa Corte, infatti, haprecisato che, ii fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, noncostituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesiappropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità,purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ainficiare la pronuncia (tra le tante, Cass. n. 18876/2022).6.2. Nel merito del motivo, la C.t.r. ha escluso la deducibilità deicosti (ad eccezione di quello pari ad euro 73.461,00 oggetto del terzomotivo del ricorso principale) limitandosi ad affermare che «né in sedeprecontenziosa, né nel giudizio di primo grado, il contribuente hafornito documentale prova in ordine alla coerenza economica dei costia fronte di precise e puntuali contestazioni da partedell'amministrazione finanziaria. La motivazione della ctp sul puntoappare insufficiente e non fondata su un esame della documentazioneprobatoria allegata dal contribuente sicché non merita conferma».Trattasi, di motivazione solo apparente in quanto, a fronte dellacontestazione da parte dell’Ufficio dell’indeducibilità di costi di varianatura e per cause differenti – omessa documentazione, non inerenza,non congruità, eccedenza rispetto all’importo fiscalmente deducibile –la C.t.r. si è limitata ad affermare, genericamente, e senza alcunadistinzione, che la contribuente non aveva offerto adeguata prova eche la sentenza di primo grado, di opposto avviso, non meritavaconferma.7. In conclusione, il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate varigettato; va accolto, invece, il ricorso incidentale, come damotivazione; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, indiversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 2221/2017Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 18147/2026Data pubblicazione 05/06/2026congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Poiché sul ricorso principale è soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereAmministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e accoglie, nei limiti di cui inmotivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, inrelazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA] CrucittiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14