CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 11877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16313-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/03/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16313/2021 Numero sezionale 2982/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 11877/2022Data pubblicazione 12/04/2022 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto dalla Contedil di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s. per la cassazione della sentenza n. 139 del 16. 3. 2021 della Corte di appello di Potenza, che aveva rigettato il suo appello per la riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto, per inadempimento della odierna ricorrente, il contratto di permuta dalla stessa stipulato il 4. 8. 2009 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale questi ultimi avevano trasferito alla società Contedil due suoli edificatori e questa aveva trasferito loro porzioni del fabbricato che avrebbe costruito sui suddetti terreni; rilevato che la sentenza impugnata ha motivato la conclusione accolta affermando che la società Contedil non aveva adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, omettendo di attivarsi in modo adeguato al fine di volturare tempestivamente la pratica edilizia iniziata dalla controparte per il rilascio del permesso di costruire e di procedere quindi alla costruzione del fabbricato e che alcuna prova era stata fornita in ordine alla dedotte difficoltà inerenti al rilascio del titolo edilizio e circa il comportamento non collaborativo o inadempiente imputato alla controparte; vista la proposta del relatore; rilevato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1418, comma 2, cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata non abbia rilevato la nullità del contratto di permuta per impossibilità giuridica dell’oggetto, attesa la mancanza del titolo edilizio in forza del quale la odierna ricorrente avrebbe potuto edificare l’immobile e quindi trasferire la porzione immobiliare convenuta; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come emerge dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata, le parti avevano in sede di contratto dato atto che il permesso di costruire non era stato rilasciato e che a tal fine la società Contedil avrebbe dovuto volturare ed F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16313/2021 Numero sezionale 2982/2022 Numero di raccolta generale 11877/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 ultimare la pratica edilizia già iniziata dall’altra parte, con l’effetto che il trasferimento delle unità immobiliari in favore della stessa era condizionato giuridicamente all’ottenimento del titolo edilizio, circostanza che di per sé esclude la nullità del contratto; che il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1175 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere omesso qualsivoglia valutazione sul comportamento posto in essere durante l’esecuzione del contratto dalla controparte, trascurando di considerare a tal fine una serie di documenti che attestavano la sua mancata collaborazione al fine di ottenere il permesso di costruire e le difficoltà oggettive sopravvenute rappresentate dall’Amministrazione comunale per il suo rilascio, risultando la domanda a suo tempo presentata carente per inadeguatezza del progetto e bisognevole di integrazioni, e che la società aveva adottato a tal fine una condotta improntata alla massima diligenza; ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto investe la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, sollecitando questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, ad una inammissibile nuova valutazione delle prove; che sotto altro e diverso profilo la censura è inammissibile perché i fatti in essa rappresentati trovano smentita nell’affermazione della Corte di appello, non censurata, secondo cui con la nota del 2007 il comune di Ferrandina aveva confermato che il permesso di costruire era pronto per essere ritirato e che quindi gli appellati avevano posto in essere tutti gli adempimenti a ciò necessari e a loro spettanti, circostanza che smentiva l’assunto difensivo della società circa la mancata collaborazione della controparte ed evidenziava altresì il suo inadempimento in ordine agli obblighi assunti con il contratto di permuta; che pertanto il ricorso va respinto; che nulla deve disporsi sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16313/2021 Numero sezionale 2982/2022 Numero di raccolta generale 11877/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C