CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 16787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa il 29/09/2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Cat:anzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale si applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato, provvisoriamente contestato nel capo 131), di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, 416-bis 1, cod. pen. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto indagato, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla erronea valutazione della gravità indiziaria della su indicata ipotesi di reato associativo, per avere il Tribunale del riesame confuso i vincoli propri di un ristretto nucleo familiare con l'esistenza di una struttura associativa criminale il cui capo sarebbe il fratello del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e con la comune volontà di partecipare al relativo programma criminoso. Si assume, al riguardo, che l'ordinanza impugnata avrebbe travisato la circostanza relativa alla attualità della convivenza matrimoniale con la coniuge [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerata come l'attuale compagna del fratello, male interpretando il contenuto di una conversazione intercettata il 5 maggio 2018, ove si fa riferimento al fatto - privo di elementi di riscontro - che la moglie del ricorrente avrebbe "interagito" con la figlia per il versamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una somma di denaro frutto di illecite attività svolte nel cd. "gaming". Ulteriori elementi vengono dal Tribunale ricavati sulla base delle intercettazioni di due conversazioni risalenti agli anni 2017-2018, il cui contenuto, tuttavia, non vede direttamente coinvolto il ricorrente e risulta privo di pregnanza indiziaria ai fini della contestata partecipazione associativa, ivi facendosi riferimento, di contro, ad un aiuto richiesto dal fratello del ricorrente ai fini del disbrigo di un'ordinaria, e regolarmente autorizzata, attività lavorativa esercitata dal predetto nucleo familiare nel settore sopra indicato. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., alla adeguatezza della misura coercitiva in essere e all'aggravante basata sulla ritenuta finalizzazione agevolatrice del sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, dunque senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché proposto in data 25 novembre 2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Cosenza e tardivamente pervenuto nella Cancelleria del Tribunale di Catanzaro il 14 dicembre 2022, a fronte di un'ordinanza depositata il 3 novembre 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro e rispettivamente notificata, al predetto indagato, il 15 novembre 2022, ed ai suoi difensori di fiducia nelle date del 7 novembre 2022 e del 11 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., essendo tardivamente pervenuto nella Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione, avuto riguardo alle modalità di presentazione a tal fine espressamente stabilite dall'art. 311, comma 3, cit. Giova richiamare, sotto tale profilo, il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso . la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21