CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20133/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, erelativa integrazione, illustrandoli, e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza emessa il 19 febbraio2026, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento del precedenteprovvedimento da parte della Prima Sezione di questa Corte, ha – nuovamente -rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2024, con la quale veniva rigettatal'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra misura cautelaremeno afflittiva della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale diCatanzaro, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen.,questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti dicui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. edell’art. 6, par. 1, CEDU, poiché l’ordinanza ricorsa è stata emessa da un giudicenon imparziale. L'ordinanza impugnata, in particolare, è stata adottata da tremagistrati che si erano tutti pronunciati sul medesimo oggetto della domandacautelare - la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti della ricorrente - eche avevano sempre restituito un giudizio confermativo dell'accusa. Indi si instaper l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata si chiedesollevarsi incidente di costituzionalità relativamente all’art. 34 cod. proc. pen. nellaparte in cui non prevede come causa di incompatibilità dei giudici del riesame cheabbiano emesso un’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., laddove, come nel casodi specie, oggetto del loro giudizio sia la rivalutazione della gravità indiziaria.2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod.proc. pen. lamentando che il giudice del rinvio non si è uniformato alle questioni didiritto decise dalla Cassazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione dicui al capo 48) della rubrica d'imputazione. La difesa dell'imputata aveva chiestouna rivisitazione del quadro indiziario in ragione della decisione cautelare emessa infavore del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazionisopravvenute del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale delriesame di Catanzaro, nell'ordinanza impugnata, ha respinto il gravame difensivoevidenziando i seguenti aspetti: a) in primo luogo, che la decisione cautelare che èstata resa su ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non ha effetto estensivo poiché,"lungi dall'escludere la configurabilità oggettiva della fattispecie estorsiva, ladecisione dà conto della inidoneità della lettura alternativa del dato captativo offertadal giudice del riesame nonché della inadeguatezza del percorso motivazionaleaddotto con riferimento alle ulteriori risultanze investigative in termini tali dacogliere i contorni della vicenda estorsiva e il coinvolgimento dell'indagato"; b) insecondo luogo, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che le stesse sonostate parzialmente prodotte dalla difesa, poiché si è omesso di segnalare come,durante l'esame del P.M., lo stesso collaboratore di giustizia aveva escluso che(soltanto) fino al 2016 non vi fossero state pretese estorsive nei confronti dellastruttura (mentre la contestazione estorsiva si attesta all'anno 2018) e che avevaappreso dagli atti processuali che, successivamente, ''[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanosuccessivamente preteso una tangente annuale". Tali argomentazioni appaiono deltutto illogiche.Quanto alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione sulla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], ciò che emerge è un certo deficit di attenzione deigiudici territoriali, poiché appare indubbio che le motivazioni di quella sentenzavanno a escludere la sussistenza del reato (la Corte regolatrice, infatti, avevacensurato la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro segnalando come lastessa "non fornisse alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando deltutto l'indicazione degli elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui larichiesta sarebbe stata avanzata e dell'assenza di causa giustificatricedell'attribuzione patrimoniale ").Ad ogni modo, laddove si ritenesse che le cose non siano nei termini descrittidalla difesa, i giudici del riesame avevano un preciso onere motivazionale - quicompletamente disatteso – e cioè di spiegare sulla base di quale logica ricostruttivaBonavita [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso la condotta estorsiva e il fratello invece non leavrebbe commesse.A tal riguardo, nessun ausilio può offrire la ricostruzione investigativa condivisadai provvedimenti che hanno segnato il giudicato cautelare contro l'imputata, attesoche in quella sede (come nel capo d'imputazione) la sua posizione è assolutamenteinscindibile da quella del fratello coimputato.Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ilragionamento dei giudici territoriali palesa delle incongruenze tali da porre seriinterrogativi in merito all'esistenza stessa di una logica all'interno dello stesso.Si segnala, in particolare, come i giudici territoriali abbiano reso unamotivazione totalmente illogica, atteso che a) omettono di considerare - nonostantefosse stato specificato dalla difesa - che il sig. [OSCURATO:PERSONA], stando al capod'imputazione, sia concorrente nel reato. Dunque, seguendo la ricostruzioneinvestigativa, certamente lo stesso avrebbe potuto riferire sulla condotta incontestazione; b) valorizzano un dato inutilizzabile, poiché il collaboratore digiustizia ha affermato di aver appreso di una pretesa estorsiva compiuta nel 2018dagli atti giudiziari; ma soprattutto, trascurano la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] menzioni mai, con riferimento a tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA], poiché fa ilnome di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto per cui è stata esclusa la gravitàindiziaria) e di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la decisione ricorsa appare deltutto prima di tenuta logica e che solo apparentemente la stessa dichiara diadeguarsi al dictum della sentenza rescindente, poiché nella sostanza si pone comedel tutto elusiva rispetto a quanto alla stessa era stato richiesto.2.3.Col terzo motivo deduce violazione degli artt, 325, 606 e 627 c-p.p, pernon essersi il giudice del rinvio uniformato alle questioni di diritto decise dallaCassazione in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione mafiosa di cui alcapo 1) della rubrica d'imputazione.Con riferimento all'accusa di partecipazione mafiosa, la difesa di BonavitaRoberta aveva domandato, nell'atto d'appello indirizzato al Tribunale del riesame diCatanzaro, una rivalutazione del compendio indiziario avuto riguardo alla decisionecautelare sul fratello coimputato e alle dichiarazioni, anche quelle sopravvenute, delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].I giudici territoriali, in sede di rinvio, hanno negativamente riscontrato leargomentazioni difensive evidenziando: a) l'erroneità della prospettazione difensivaladdove si legava la contestazione associativa elevata a [OSCURATO:PERSONA] conl'accusa di partecipazione mafiosa (qualificata) che viene fatta al fratello, BonavitaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]. Questo perché, a parere del Tribunale, la decisione cautelarefavorevole emessa sulla posizione individuale del presunto capo cosca non puòdeterminare automaticamente la caducazione della condotta associativa deipartecipi; b) l'irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poiché le stesse siarresterebbero fino all'anno 2012 e, dunque, sarebbero relative "ad un periodoantecedente all'odierna contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.Anche sotto questo profilo, tuttavia, s'impongono delle critiche alprovvedimento ricorso. Quanto alla decisione cautelare favorevole al fratellocoimputato, appare evidente che i giudici territoriali abbiano solo apparentementepreso in carico il provvedimento rescindente di questa Corte. In effetti, a fronte diuna precisa richiesta difensiva - con cui si chiedeva di rivalutare il quadro cautelareconsiderando il venir meno di un presupposto fondante la ricostruzione investigativa(la qualità di capo cosca di [OSCURATO:PERSONA]) - il provvedimentoimpugnato si è limitato a restituire una motivazione del tutto astratta. In altritermini, i giudici territoriali avevano un preciso onere probatorio - pure questocompletamente disatteso - e cioè dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] si possa ritenerepartecipe del sodalizio mafioso a prescindere dall'appartenenza allo stesso delfratello coimputato.Non meno gravi, poi, le considerazioni a proposito della valutazione riservataalle dichiarazioni (sopravvenute) del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame, nel momento in cui ha ritenuto temporalmenteeccentriche dalla contestazione di reato le dichiarazioni del collaboratore GomitoGiuseppe (che si fermano all'anno 2012), ha dimostrato di trascurare persino ilcapo d'imputazione. Nel caso in esame, infatti, si è in presenza di una contestazioneassociativa che non reca alcuna indicazione del momento iniziale della condotta,sicché le argomentazioni dei giudici territoriali appaiono l'ennesimo fuor d'opera.3. Risultano depositati, nel rispetto del termine di rito, “motivi nuovi”, coi qualisi illustra ulteriormente il primo motivo di ricorso. Si evidenzia che esso discendedal doveroso confronto con un orientamento giurisprudenziale che non consente lapossibilità di chiedere la ricusazione del giudice cautelare ancorché lo stessoabbia partecipato al precedente giudizio annullato dalla Corte di cassazione ovveroabbia adottato un precedente provvedimento giurisdizionale in ordine al medesimooggetto della domanda cautelare. Orientamento non condiviso dalla difesa dellaricorrente che rileva come erroneamente la Corte di legittimità abbia poi esteso algiudizio cautelare personale quanto affermato della Corte Costituzionale nellasentenza n. 91 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimitàcostituzionale degli artt. 34, comma l, e 623, comma l, lett. a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità, a partecipare al giudizio dirinvio, del giudice che abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimentoovvero di rigetto della richiesta di riesame reale (art.324 cod. proc. pen.)annullata dalla Corte di cassazione. Sulla base della pronuncia della CorteCostituzionale si è stratificata una giurisprudenza di legittimità che ha riconosciutovalenza generale (dunque anche per le misure personali) a un principio di dirittoche, tuttavia, era stato affermato dalla Corte costituzionale avuto specifico riguardoa quelle che sono le peculiarità del giudizio cautelare reale (cfr., Cass. Pen.,Sez. III, sentenza 07.02.2025, n. 8322) tenuto conto del tipo di sufficienzaindiziaria richiesta ai fini della misura cautelare reale.Posto che l'incompatibilità del giudice è rinvenibile nell'ordinamento anche aldi fuori del processo vero e proprio e avuto riguardo alla circostanza che anchele decisioni cautelari possono costituire attività pregiudicante, si pone il problemadi stabilire se un procedimento cautelare possa essere ritenuto una sedepregiudicata ed è proprio su questo aspetto che si ritiene auspicabile un revirementgiurisprudenziale. A tal riguardo non appare condivisibile la ricorrenteaffermazione giurisprudenziale secondo cui, trattandosi di decisioni concernenti unprocedimento incidentale, le stesse non assumono valore pregiudicante rispetto adun'altra decisione cautelare (quand'anche i relativi provvedimenti abbiano ilmedesimo oggetto) in quanto la funzione asseritamente pregiudicata nonriguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì igravi indizi di colpevolezza.Rispetto a tale conclusione la difesa dissente evidenziando che la decisionecautelare è suscettibile di produrre degli effetti all'interno del procedimento talida pregiudicare le decisioni successive nella stessa materia.All'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, infatti, si è affermatal'esistenza del c.d. giudicato cautelare, inteso come una preclusioneendoprocessuale che, sebbene di portata più contenuta rispetto alla cosa giudicata(poiché riguarda solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte),non consente la riproposizione della medesima questione, di fatto o di diritto, giàdecisa in precedenza, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi inesame (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 11.07.2025, n. 28157).Per il resto, se è vero che, secondo l'interpretazione tradizionale della Cortecostituzionale, la "sede pregiudicata" nella partecipazione al "giudizio" deveindividuarsi in ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga auna decisione di merito, è doveroso ribadire come gli stessi giudici delleleggi abbiano (nella sentenza n. 93 del 2024) riconosciuto la necessità diprevedere una situazione d'incompatibilità anche con riferimento a un giudizio(quello sull'opposizione a una richiesta di archiviazione) che non ha naturaprocessuale ed è inidoneo a portare a una delibazione di merito sull'innocenza osulla colpevolezza dell'accusato. Da ciò consegue, ad avviso della difesa, lanecessità di non escludere l'istituto dell'incompatibilità del giudice - posto apresidio della garanzia di terzietà e indipendenza dello stesso - dalla materiacautelare.4. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato, pur dovendosi dare atto dell’inammissibilità dellacensura di cui al primo motivo.2. Col primo motivo di ricorso, come integrato con le considerazioni di cui alsuccessivo atto riportate in sintesi nel ritenuto in fatto, la difesa assume che nelcaso di specie ricorre la causa di incompatibilità dei giudici che hanno emesso ilprovvedimento impugnato, per essersi già espressi sulla res iudicanda.Trattasi di questione, a monte, inammissibile perché l'esistenza di una causadi incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determinala nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivodi astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 ess. cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 39509 del 28/10/2025 Rv.289032 - 01 che ha ribadito tale principio anche con riferimento al caso in cui ilprocedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata lafissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e diconoscere la composizione dell'organo giudicante).Osserva al riguardo il Collegio che, in ogni caso, la deduzione involgentel’incompatibilità del giudice nei termini indicati – di là del fatto che essa non risultarefluita in un atto formale di ricusazione essendo stata oggetto di segnalazione solocol ricorso in scrutinio – è manifestamente infondata.Se è vero, infatti, che la Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 212 del2025 (citata nella memoria difensiva), afferma che è stato superato il precedenteorientamento «in base al quale il merito dell’accusa e le cautele appartenevano adàmbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sullalibertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello delibertate, non si riteneva comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizioche interferisse con quello sul merito della res iudicanda, tale da compromettere (ofar apparire compromessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sullaresponsabilità dell’imputato (sentenze n. 124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanzan. 516 del 1991), e che quindi anche le decisioni relative all’applicazione dellemisure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire “attivitàpregiudicante”, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su dettaresponsabilità; è altrettanto vero che la medesima Corte Costituzionale evidenzia inmerito alla “sede pregiudicata” che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. la collegaalla partecipazione al “giudizio” (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi per taleintendere «ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a unadecisione di merito» (sentenze n. 212 del 2025 e n. 209 del 2024).A tale nozione vanno ricondotti – precisa il Giudice delle leggi - il giudiziodibattimentale, quello abbreviato (sentenza n. 401 del 1991), l’applicazione dellapena su richiesta delle parti (ordinanza n. 151 del 2004), l’udienza preliminare(così, sentenze n. 212 del 2025 n. 93 del 2024, n. 16 del 2022, n. 400 del 2008, n.335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004 e n. 367 del 2002).Sulla scorta di tali premesse è agevole osservare che la fattispecie qui inesame non ricade nei casi di “incompatibilità costituzionalmente necessaria”.Invero, anzitutto non ricorre una “sede pregiudicata” intesa comepartecipazione a un “giudizio”.Il ricorrente sovrappone la “attività pregiudicante” — che, come detto, puòessere anche collegata all’assunzione di una decisione cautelare — con la “sedepregiudicata” la quale, invece, deve riguardare un giudizio, cioè un “processo” (nonun procedimento) che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione dimerito (non meramente processuale).Nella specie la “sede pregiudicata” è sempre un procedimento cautelare che,però, per la sua natura incidentale non presenta i caratteri del “giudizio” comeinteso dalla Corte costituzionale. Questa distinzione si rinviene anche nella sentenzan. 212 del 2025 (richiamata e citata in memoria a sostegno dei motivi di ricorso)quando afferma che: «i princìpi elaborati in materia di incompatibilità devonotrovare applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelaripersonali e giudizio sul merito dell’imputazione»; così da tracciare un’incompatibilitàverso un “giudizio” e non tra un provvedimento cautelare e l’altro.Tale è anche il convincimento di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 38796 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Russo che, in motivazione, ha affermatoche la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio diresponsabilità, mentre invece, nella fase cautelare, i precedenti provvedimenti nonsono mai causa di incompatibilità del giudice che ha preso parte alle relativedecisioni, poiché si tratta di decisioni concernenti un procedimento incidentale.Ergo la decisione in tema cautelare non può assumere valore pregiudicanterispetto ad altra decisione cautelare, quand'anche i relativi provvedimenti abbiano ilmedesimo oggetto, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguardala delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizidi colpevolezza e le esigenze cautelari (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 46935 del11/07/2023, Nerini, Rv. 285409 – 01; nonché Sez. 4, Sentenza n. 16717 del14/04/2021, Rv. 281039 - 01).Da ultimo nei termini suindicati, qui pienamente condivisi, Sez. 5, Sentenza n.7360 del 10/02/2026, Rv. 289451 – 01, che ha, tra l’altro, affermato che in tema dimisure cautelari personali, è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Pattointernazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevedel'incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per leindagini preliminari che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia già accoltoquell'istanza, emettendo, a carico dell'indagato, un'ordinanza cautelare personalepoi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamentodell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (inmotivazione, questa Corte ha evidenziato che la decisione in materia cautelare, nonafferendo all'innocenza o alla colpevolezza, non può essere "pregiudicata" da altradecisione cautelare, quand'anche relativa al medesimo oggetto, non presentando icaratteri del "giudizio", e che l'attività che si vorrebbe "pregiudicante" risulta svoltanella medesima fase processuale).3. il secondo e terzo motivo coi quali si insiste sull'omessa considerazionedegli elementi di novità rappresentati dall'esclusione di gravità indiziaria neiconfronti dei coindagati, in particolare del fratello della ricorrente, in ordine aimedesimi reati per cui si procede in questa sede, sono entrambi fondati.Essi, fondatamente, lamentano che il Tribunale non avrebbe fornito risposteesaurienti rispetto al tema dedotto tradendo il dictum contenuto nella sentenza diannullamento.Occorre partire dalla sentenza di annullamento della Prima sezione di questaCorte per verificare se il Tribunale del riesame sia innanzitutto incorso nellaviolazione di legge dedotta in ricorso in relazione all’art. 627 cod. proc. pen.Il primo provvedimento censurato da questa Corte aveva rilevato l'esistenzadel giudicato cautelare sfavorevole e l'impossibilità di rivalutare elementi posti afondamento della misura, già oggetto di decisione cautelare del Tribunale delriesame. Aveva, quindi, ritenuto che la decisione favorevole al coindagato e fratellodella ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], non aveva inciso sulla posizione dellamedesima e che non vi fossero elementi per una rimeditazione delle esigenzecautelari, tuttora persistenti.La Prima Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, osservavache il Tribunale del riesame impropriamente aveva affermato che nei confrontidell'indagata si fosse formato un giudicato cautelare confermativo dei delitti a leiascritti (partecipazione associativa, estorsione e intestazione fittizia, aggravate,queste ultime, dall'aggravante mafiosa), compreso il delitto associativo, e che inrelazione allo stesso non risulta incidere la pronuncia nei confronti del coindagato,non essendo estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di uncoindagato, quando derivante da motivi personali. La Prima Sezione premettevache, con l'appello e con successiva memoria difensiva integrativa (che faceva ancheleva sulle dichiarazioni del collaboratori di giustizia e, in ordine all'intestazionefittizia sugli appelli cautelari in favore dei suddetti coindagati), in effetti, risultavaessere stata invocata una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata afronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del giudicato cautelare,quali, oltre all'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione dell’ordinanzacustodiale emessa nei confronti del fratello coindagato, le ordinanze di accoglimentodegli appelli cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coindagati della [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all'intestazione fittizia di cui era esclusa la gravità indiziaria (fattispeciequest’ultima oramai venuta meno anche per la ricorrente per essere stata nellemore revocata la misura cautelare limitatamente ad essa).Se senza dubbio andava ritenuta la tardività di tali ultimi rilievi relativi alleposizioni dei coindagati dell'intestazione fittizia, nonché di quelli attinenti alledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, svolti solo con la memoria difensiva e nonin ricorso - si proseguiva nella sentenza di annullamento - l’evenienza processualecostituita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione neiconfronti del fratello coindagato aveva certamente carattere di novità temporalerispetto al giudicato cautelare che si era formato nei confronti della ricorrente indata 19 giugno 2024 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorsopronunciata dalla Corte di cassazione), perché temporalmente successiva.Tanto premesso, nel caso in esame, però, il Tribunale del riesame – proseguivaquesta Corte nel provvedimento di annullamento - dopo avere sottolineato,ripercorrendo la pronuncia in ultimo indicata, che la Suprema Corte è precisa nelritenere non estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di uncoindagato, quando derivante da motivi personali, a fronte di un appello che, inlinea con la richiesta di revoca e/o sostituzione di misura cautelare, chiedeva divalutare l'erosione della gravità indiziaria a carico della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai trereati a lei ascritti a seguito della pronuncia irrevocabile in sede cautelare neiconfronti del fratello, si limitava ad affermare la non incidenza di detta pronuncia,senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se la stessa dipendesse daragioni relative al solo [OSCURATO:PERSONA] e quali sarebbero state dette ragioni.Indi, concludeva la Prima sezione di questa Corte che tale lacunamotivazionale imponesse l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, osservando, da un lato, che intema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunceemesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte dicassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridottarispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo statodegli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedottee decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso leordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01); e, dall’altro, che non costituiscenecessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessualederivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altrogiudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effettifavorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. operaa condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6,n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887: fattispecie in cui la Corte diCassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamentodisposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso edel contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilitàoggettiva del reato in addebito).A fronte di tale dictum si sarebbe imposto un approfondito vaglio da parte delTribunale del riesame circa l’effettiva portata del provvedimento emesso neiconfronti del coindagato, [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente,beneficiario dell’annullamento senza rinvio della misura restrittiva da parte diquesta Corte, che avrebbe dovuto comportare innanzitutto la chiara esposizionedelle ragioni poste a fondamento della decisione di annullamento al fine di farcomprendere i motivi per i quali – di là della possibilità di una estensione tout courtdel decisum alla coindagata – quella decisione non presentasse aspetti suscettibili diriverberarsi anche sulla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe dovuto indicare conchiarezza, innanzitutto, se i motivi che avevano condotto all’annullamentodell’ordinanza nei confronti del fratello della ricorrente fossero esclusivamentepersonali o solo in parte tali.Nel provvedimento impugnato si rinviene invece solo un breve accenno al fatto,estrapolato, che «[i]n ordine all'estorsione contestata al capo 48), la censura direttaalla valutazione della prima intercettazione è fondata: il ricorrente ha documentato,allegando la trascrizione del dialogo eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA], iltravisamento del dato probatorio, che lo rende neutro (poiché nella frase utilizzatae ritenuta dimostrativa della consegna delle somme estorte - "mille me li porta ilvecchio" - la particella pronominale non è presente nella trascrizione; il che rendel'espressione non direttamente riferibile ad una consegna in favore del ricorrente),fermo restando che anche la lettura del dialogo proposta dal Tribunale non forniscealcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l'indicazione deglielementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stataavanzata e dell'assenza di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale,essendo venuta meno la dimostrazione che in quella situazione il ricorrente fosse il"riscossore e destinatario delle spartizioni dei proventi estorsivi". [...] Inoltre, laversione ricostruttiva secondo la quale la struttura turistica "[OSCURATO:PERSONA]", untempo amministrata da familiari del [OSCURATO:PERSONA], poi sottoposta a sequestro diprevenzione e a confisca con l'amministrazione affidata a terzi (tra cui il "vecchio",che il Tribunale identifica in Rapisarda), fosse sottoposta a estorsione da parte delBonavita, che reclamava una parte degli utili ritenuti comunque a lui spettanti, èaffidata ad argomenti tratti verosimilmente da altri atti di indagine (come dimostraun richiamo a pag. 8 - "opportunamente descritti in una annotazione di poliziagiudiziaria che si allega alla presente" - che testimonia la riproduzione di atti nonspecificati e di cui non si conosce l'esatto contenuto) senza però che sia fornita unaadeguata motivazione utile per comprendere sia la genesi dell'ipotizzata condottaestorsiva, sia il ruolo svolto dal ricorrente. In definitiva, il quadro indiziario risultadel tutto carente e il Tribunale del riesame non ha colmato le lacune segnalate conla sentenza di annullamento».Sulla base di tale passaggio argomentativo, il Tribunale del riesame ha conclusoche «[d]i contro, al di là del segnalato travisamento del dato intercettivo - che,qualora oggetto di specifica devoluzione da parte della difesa, spiegherebbeindubbiamente effetti favorevoli anche sulla posizione in scrutinio poiché trattasi diconversazione intercorsa proprio tra i fratelli coimputati -, è del tutto evidente chele criticità ravvisate nella ricostruzione della condotta delittuosa di BonavitaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in quanto aventi ad oggetto profili meramente formali ocomunque attinenti alla interpretazione alternativa del dialogo fornita dal Tribunalein quella sede, non possano estendersi tout court alla posizione di BonavitaRoberta, per la quale il giudice del riesame ha operato una valutazione puntuale delcompendio probatorio».Sulla base di tale presupposto il Tribunale del riesame passa poi direttamentead indicare le emergenze a carico della [OSCURATO:PERSONA] – frammentariamente riportate innote - giungendo ad affermare che «la partecipazione dell'odierna appellante alladinamica estorsiva è stata ricostruita sulla scorta del dato intercettivo dal qualeemergeva il suo ruolo, "che si inserisce pienamente nella filiera estorsiva nellamisura in cui comunica direttamente con le persone offese, tenendo i contatti-con igestori siciliani del [OSCURATO:PERSONA] e cercando di capire il momento in cui sarebberotornati in Calabria, ma essendo altresì incaricata di comunicare con il di lei padre,contattandolo sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA] per informarlo di tutti gli sviluppi” eche risulta "a conoscenza delle logiche spartitorie connesse all'esazione del pizzo”nonché “consapevole del luogo in cui è conservata la tangente, allorquando lastessa dovrà essere recuperata dal [OSCURATO:PERSONA] per consegnarla al [OSCURATO:PERSONA](cosi, ordinanza T.d.L. del 18/1/2024)».Tanto premesso il Tribunale del riesame, ribadendo anche il riferimentoinvolgente il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso – ancora una volta – limitandosi adosservare che «[t]rattasi, all'evidenza, di argomenti che hanno ottenuto l’avallodella Suprema Corte e che non possono dirsi superati dalle carenze formali chedavano luogo all'annullamento della decisione emessa a carico del coimputato»; intal modo dando preminenza nuovamente al giudicato cautelare, trascurando per dipiù di precisare la ragione per la quale ha ritenuto tuttora valido il passaggioargomentativo sopra riportato riflettente il contributo del [OSCURATO:PERSONA] (riguardo allaconsegna della tangente al [OSCURATO:PERSONA]), indicato come un tassello della complessivaricostruzione della vicenda estorsiva.In definitiva si ritiene che giustamente il ricorso lamenti che i giudici di merito,nella loro motivazione, hanno reso una ricostruzione dai tratti incomprensibili,poiché, sebbene non mettano, nella sostanza, in discussione la mancanza dielementi ai fini della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’estorsione ela estraneità dello stesso all'associazione mafiosa di cui si occupa il presenteprocedimento, non spiegano perché la posizione dell'odierna ricorrente deveritenersi del tutto slegata da quella del fratello, e finiscono col conferire, per altroverso, alla stessa un ruolo sotto certi aspetti inedito rispetto all’imputazione e,secondo quanto precisa la difesa, alla stessa impostazione accusatoria fatta proprianel provvedimento su cui si è formato il precedente giudicato cautelare.La difesa ha in particolare stigmatizzato il fatto che il provvedimentoimpugnato trascuri persino la circostanza che il capo d'imputazione (“BONAVITARoberta, quale partecipe, collaborava con il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] attività sopra descritte, assicurando le comunicazioni con il padre BONAVITAdeceduto) - lega indissolubilmente la posizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], tratteggiando ilruolo della ricorrente come servente rispetto a quello di capo cosca dei fratello.Sicché, di là delle eventuali ragioni specificamente riguardanti la posizione delBonavita, che possono avere contribuito alla decisione di annullare la misura neisuoi confronti, comunque non adeguatamente esplicitate nel provvedimentoimpugnato, andava in ogni caso affrontato in maniera netta, chiara e precisa il temadelle possibili ripercussioni di quell’annullamento sulla posizione della ricorrente,che, a giudicare da quanto segnalato dalla difesa – che non trova una nettasmentita da parte del Tribunale del riesame - ben potrebbero profilarsi, tenutoconto del legame di tipo sodale-familiare che sembra avere legato, nel caso dispecie, i due congiunti, originariamente entrambi indicati come partecipi delmedesimo gruppo associativo – per di più il [OSCURATO:PERSONA] col ruolo di capo.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deveessere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del Riesame diCatanzaro in diversa composizione.Seguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame diCatanzaro in diversa composizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dicui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]