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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto e della sussistenza del reato, sicchè le argomentazioni difensive si risolvono in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la genericità del capo di imputazione, non è stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2), con interruzione della catena devolutiva sul punto; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed articolata con motivazione persuasiva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto e della sussistenza del reato, sicchè le argomentazioni difensive si risolvono in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la genericità del capo di imputazione, non è stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2), con interruzione della catena devolutiva sul punto; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed articolata con motivazione persuasiva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 44694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris