CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 33771/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 7942/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via dei Giornalisti 12 - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1812 / 202 0 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 1° ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Romaha respinto l’appello proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia del Tribunale di Roma, reputando doverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dalla professionista nell’anno 2009 , respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva, essendosi ritualmente provveduto a cura della parte ricorrente alla rinnovazione della notificazione del ricorsoal procuratore dell’ente costituito in appello , in esecuzione del decreto presidenziale del 31 marzo 2022; 4.è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dei commi 25 e 26 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 della legge n. 111 del 2011, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione separata, avuto riguardo, fra l’altro, alla produzione di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 euro per l’annualità in contestazione, secondo quanto risultante dagli atti; 2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritti i contributi rivendicati dall’I.N.P.S. con avviso bonario ricevuto in data 2luglio 2015; 3. il secondo motivo di ricorso – esaminato prioritariamente perché aventecarattere potenzialmente assorbente – è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la prescrizione della pretesa contributiva in conformità all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018 , n. 27950 , Cass. Sez. 6 - L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestion e separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento , assumendo rilievo a tal fine il differimento dei termini stessi, quale quello previsto sino al 6 luglio 2010 dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123). In applicazione di tali principi, considerato che dalla sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2009 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 2 luglio 2015, la pretesa contributiva risulta tempestivamente esercitata dall’Istituto previdenziale; 4. è invece fondato il primomotivo nella parte in cui censura l’erronea applicazione della normativa di riferimento in ordine alla sussistenza, nella specie, dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione separata, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, eCass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006; 4.1. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell ’ art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l ’ obbligatorietà dell ’ iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché nonesclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchéanche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si tro vi in presenza di un’attività lavorativa svolta con icaratteri dell’ abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto difatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del liber o professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con c arattere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale;4.2.in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex seall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 4.3.il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 4.4. la Corte territoriale , pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, è incorsa in un errore di sussunzione della fattispecie concreta, reputando sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito prodottosenza accertare, in via fattuale e a monte,anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 5. pertanto, non avendo la Corte di merito applicato correttamente l’anzidetto principio di diritto, va accolto, nei limiti di quanto sopra espresso, il primo motivo, e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d ’ appello di Roma , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, rimanendo assorbite le ulteriori considerazioni svolte nel ricorso in ordine all’applicazione e quantificazione delle sanzioni. P.Q.M. Rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anc