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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15484/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2962/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc stituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confer nava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 21/04/2022, con la qual [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile c el reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di sostanza stup( facente del tipo cocaina) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di moti razione in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato il benefici ) della sospensione condizionale della pena dando erroneo rilievo ostativo ìd una condanna relativa ad un fatto commesso successivamente a quello oggetto del presente procedimento; inoltre, era illogica anche la motivazione espi essa a giustificazione dell'entità della pena inflitta all'imputato, non potendosi con5 iderare grave un solo episodio di cessione di cocaina per il prezzo di euro cento pagato dall'acquirente.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva7lone in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la 5( ntenza n. 255/2019 emessa dal Tribunale di Bari.

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse identità del disegno criminoso tra i due reati, dando rilievo al so o dato temporale e senza considerare tutti gli altri elementi dedotto dalla difesa (i ientità della sostanza stupefacente, modalità delle cessioni, breve lasso tempora l e tra e condotte).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.

2. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la natura "pesante' della sostanza stupefacente; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzion, itorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consk iliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far eme .gere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento de la pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è ceri ;urabile in sede di legittimità.

E', invece, viziata perché contraddittoria la motivazione posta a fonc amento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condiziona e della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati iell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/0 i/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19 !98 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; S( z. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136).

Nella specie, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo ad una conda ma per analogo reato, commesso successivamente a quello oggetto del p .esente procedimento, rimarcando che il beneficio sospensivo concesso si era •velato infruttuoso rispetto alla commissione del reato oggetto del presente g udizio; risulta, però, evidente il vizio motivazionale, in quanto il reato oggetto del p .esente giudizio risulta commesso prima di quello di quello oggetto della prei edente condanna e quindi, risulta contraddittoria l'affermazione che la pre( edente concessione del beneficio è risultata infruttuosa rispetto alla condotta ogg ,litto del presente procedimento.

La motivazione è, dunque, contraddittoria e vizia sul punto la s( ntenza impugnata.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Va ricordato che, in tema di continuazione, l'esistenza di un me 'esimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del o intesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/0; (2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale, ha escluso la sussistenza di un me lesimo disegno criminoso tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli pei i quali l'imputato era stato definitivamente condannato con la sentenza n. 255/19 ( messa dal Tribunale di Bari in data 23/01/2019, limitandosi ad evidenzian , quale elemento ostativo, il lasso temporale esistente tra i reati senza valutare a nche gli ulteriori e specifici elementi fattuali evidenziati dalla difesa.

La motivazione è, dunque, carente e vizia sul punto la sentenza impr. gnata.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio relativar lente ai punti concernenti la concedibilità della sospensione condizionale della pena e la continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente ai punti concerr enti la concedibilità della sospensione condizionale della pena e la continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2962/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc stituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confer nava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 21/04/2022, con la qual [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile c el reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di sostanza stup( facente del tipo cocaina) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di moti razione in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato il benefici ) della sospensione condizionale della pena dando erroneo rilievo ostativo ìd una condanna relativa ad un fatto commesso successivamente a quello oggetto del presente procedimento; inoltre, era illogica anche la motivazione espi essa a giustificazione dell'entità della pena inflitta all'imputato, non potendosi con5 iderare grave un solo episodio di cessione di cocaina per il prezzo di euro cento pagato dall'acquirente. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva7lone in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la 5( ntenza n. 255/2019 emessa dal Tribunale di Bari. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse identità del disegno criminoso tra i due reati, dando rilievo al so o dato temporale e senza considerare tutti gli altri elementi dedotto dalla difesa (i ientità della sostanza stupefacente, modalità delle cessioni, breve lasso tempora l e tra e condotte). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la natura "pesante' della sostanza stupefacente; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzion, itorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consk iliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far eme .gere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento de la pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è ceri ;urabile in sede di legittimità. E', invece, viziata perché contraddittoria la motivazione posta a fonc amento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condiziona e della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati iell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/0 i/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19 !98 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; S( z. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Nella specie, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo ad una conda ma per analogo reato, commesso successivamente a quello oggetto del p .esente procedimento, rimarcando che il beneficio sospensivo concesso si era •velato infruttuoso rispetto alla commissione del reato oggetto del presente g udizio; risulta, però, evidente il vizio motivazionale, in quanto il reato oggetto del p .esente giudizio risulta commesso prima di quello di quello oggetto della prei edente condanna e quindi, risulta contraddittoria l'affermazione che la pre( edente concessione del beneficio è risultata infruttuosa rispetto alla condotta ogg ,litto del presente procedimento. La motivazione è, dunque, contraddittoria e vizia sul punto la s( ntenza impugnata. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va ricordato che, in tema di continuazione, l'esistenza di un me 'esimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del o intesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/0; (2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, ha escluso la sussistenza di un me lesimo disegno criminoso tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli pei i quali l'imputato era stato definitivamente condannato con la sentenza n. 255/19 ( messa dal Tribunale di Bari in data 23/01/2019, limitandosi ad evidenzian , quale elemento ostativo, il lasso temporale esistente tra i reati senza valutare a nche gli ulteriori e specifici elementi fattuali evidenziati dalla difesa. La motivazione è, dunque, carente e vizia sul punto la sentenza impr. gnata. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio relativar lente ai punti concernenti la concedibilità della sospensione condizionale della pena e la continuazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente ai punti concerr enti la concedibilità della sospensione condizionale della pena e la continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad
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