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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione coerente e rispettosa dell'art.168 cod. pen., nonché della giurisprudenza in materia - ha fondato l'accoglimento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 luglio 2013, a causa del compimento di un delitto nel quinquennio successivo per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; Rilevato, al riguardo, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 240679).

A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativa, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168 primo comma c.a., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615); Rilevato che il ricorrente, rispetto al compiuto ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, pur lamentando il vizio di violazione di legge, in realtà chiede una differente interpretazione del dato normativa che, però, si pone in conflitto con il palese significato dell'art.168 cod. pen.; Considerato, poi, che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata (peraltro in modo generico) con il ricorso, atteso che appare ragionevole e rispettosa dei principi costituzionali la previsione di una diversa disciplina tra delitti e contravvenzioni, proprio alla luce del maggior allarme sociale e della maggiore pericolosità che deriva dalla commissione dei primi; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione coerente e rispettosa dell'art.168 cod. pen., nonché della giurisprudenza in materia - ha fondato l'accoglimento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 luglio 2013, a causa del compimento di un delitto nel quinquennio successivo per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; Rilevato, al riguardo, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 240679). A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativa, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168 primo comma c.a., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615); Rilevato che il ricorrente, rispetto al compiuto ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, pur lamentando il vizio di violazione di legge, in realtà chiede una differente interpretazione del dato normativa che, però, si pone in conflitto con il palese significato dell'art.168 cod. pen.; Considerato, poi, che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata (peraltro in modo generico) con il ricorso, atteso che appare ragionevole e rispettosa dei principi costituzionali la previsione di una diversa disciplina tra delitti e contravvenzioni, proprio alla luce del maggior allarme sociale e della maggiore pericolosità che deriva dalla commissione dei primi; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in R
Sentenza Cassazione n. 27800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris