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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44404/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova con sentenza pronunciata il 4/3/2014 per il reato di cui all'art.337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è generico e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale non si era limitato alla fuga, ma aveva diretto la vettura contro quella dei militari in una manovra di speronamento, costringendo il Carabiniere alla guida a sterzare immediatamente; il secondo motivo parimenti inerisce al merito, limitandosi ad una generica contestazione dell'apprezzamento espresso nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, circa il riconoscimento del ricorrente, consentito dalla visione da parte degli operanti della immagini esistenti in archivio, da cui era derivata la verifica della corrispondenza dell'autore del fatto con l'imputato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&arelli D EPOSITATA iN CAt4C5_LER;A [OSCURATO:PERSONA]::

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova con sentenza pronunciata il 4/3/2014 per il reato di cui all'art.337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è generico e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale non si era limitato alla fuga, ma aveva diretto la vettura contro quella dei militari in una manovra di speronamento, costringendo il Carabiniere alla guida a sterzare immediatamente; il secondo motivo parimenti inerisce al merito, limitandosi ad una generica contestazione dell'apprezzamento espresso nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, circa il riconoscimento del ricorrente, consentito dalla visione da parte degli operanti della immagini esistenti in archivio, da cui era derivata la verifica della corrispondenza dell'autore del fatto con l'imputato. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&arelli D EPOSITATA iN CAt4C5_LER;A [OSCURATO:PERSONA]::
Sentenza Cassazione n. 44404/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris