Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23432/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente (1- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10844-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Morosini, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4730/02/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento che l'Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da cui emergeva un maggior reddito d'impresa conseguito dalla predetta società nell'anno d'imposta 2013, emetteva ai fini delle imposte dirette nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i redditi di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui il contribuente era socio totalitario (al 100%), con la sentenza in epigrafe indicato la CTR rigettava l'appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l'atto impositivo notificato al socio fosse idoneamente motivato, che non era necessaria l'allegazione allo stesso del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. e che al rigetto dell'appello conseguiva, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere non necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., solo genericamente richiamato nell'atto impositivo a lui notificato e a non rilevare il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in cui «alcuna valida motivazione veniva allegata a supporto dell'applicazione della presunzione della distribuzione degli utili in favore del socio» (ricorso, pag. 7).

2. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dal ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di motivazione per relationem degli atti impositivi, secondo cui «In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi» (Cass. n. 21126 del 2020; conf.

Cass. n. 14275 del 2018; n. 12019 del 2022 non massimata; n. 4239 del 2022), tra cui il processo verbale di constatazione su cui l'amministrazione finanziaria ha fondato la ripresa a tassazione, regolarmente notificato alla società.

3. Ad analoga conclusione di inammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. si perviene con riferimento alla seconda censura dedotta con il mezzo di cassazione in esame, di mancanza nell'avviso di accertamento impugnato di una valida motivazione circa l'applicabilità sub specie della presunzione di distribuzione degli utili societari in favore del socio.

4. Osserva al riguardo il Collegio che l'automatica attribuzione ai soci pro quota del maggior reddito rideterminato in capo alla società, pur non trovando un supporto legislativo (a differenza di quanto avviene per le società di persone), è ormai riconosciuto da questa Corte che, in più occasioni, ha avuto modo di statuire la legittimità del ribaltamento dell'utile extracontabile (cfr., ex multis, Cass. n. 27778 del 2017; Cass. n. 5925 del 2015), senza necessità di particolare motivazione e fatta salva, tuttavia, la facoltà del socio di fornire la prova (nella specie mancante) che il maggior utile accertato non sia stato effettivamente distribuito, o perché reinvestito o accantonato, o per l'assenza di una concreta provvista finanziaria trasferibile nella sfera patrimoniale di quest'ultimo (Cass. n. 30351 del 2019).

5. Con il secondo motivo di cassazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello erroneamente liquidato le spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate nonostante quest'ultima si fosse avvalsa per la difesa di propri funzionari.

6. Anche tale motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ponendosi la censura in esame in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte e da ultimo ribadito da Cass. n. 27634 del 2021 secondo cui «Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo» (conf.

Cass.n. 23055 del 2019; n. 15858 del 2001; n. 15546 del 2004; n. 5957 del 2007).

7. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente (1- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10844-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Morosini, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4730/02/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento che l'Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da cui emergeva un maggior reddito d'impresa conseguito dalla predetta società nell'anno d'imposta 2013, emetteva ai fini delle imposte dirette nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i redditi di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui il contribuente era socio totalitario (al 100%), con la sentenza in epigrafe indicato la CTR rigettava l'appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l'atto impositivo notificato al socio fosse idoneamente motivato, che non era necessaria l'allegazione allo stesso del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. e che al rigetto dell'appello conseguiva, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere non necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., solo genericamente richiamato nell'atto impositivo a lui notificato e a non rilevare il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in cui «alcuna valida motivazione veniva allegata a supporto dell'applicazione della presunzione della distribuzione degli utili in favore del socio» (ricorso, pag. 7). 2. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dal ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di motivazione per relationem degli atti impositivi, secondo cui «In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi» (Cass. n. 21126 del 2020; conf. Cass. n. 14275 del 2018; n. 12019 del 2022 non massimata; n. 4239 del 2022), tra cui il processo verbale di constatazione su cui l'amministrazione finanziaria ha fondato la ripresa a tassazione, regolarmente notificato alla società. 3. Ad analoga conclusione di inammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. si perviene con riferimento alla seconda censura dedotta con il mezzo di cassazione in esame, di mancanza nell'avviso di accertamento impugnato di una valida motivazione circa l'applicabilità sub specie della presunzione di distribuzione degli utili societari in favore del socio. 4. Osserva al riguardo il Collegio che l'automatica attribuzione ai soci pro quota del maggior reddito rideterminato in capo alla società, pur non trovando un supporto legislativo (a differenza di quanto avviene per le società di persone), è ormai riconosciuto da questa Corte che, in più occasioni, ha avuto modo di statuire la legittimità del ribaltamento dell'utile extracontabile (cfr., ex multis, Cass. n. 27778 del 2017; Cass. n. 5925 del 2015), senza necessità di particolare motivazione e fatta salva, tuttavia, la facoltà del socio di fornire la prova (nella specie mancante) che il maggior utile accertato non sia stato effettivamente distribuito, o perché reinvestito o accantonato, o per l'assenza di una concreta provvista finanziaria trasferibile nella sfera patrimoniale di quest'ultimo (Cass. n. 30351 del 2019). 5. Con il secondo motivo di cassazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello erroneamente liquidato le spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate nonostante quest'ultima si fosse avvalsa per la difesa di propri funzionari. 6. Anche tale motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ponendosi la censura in esame in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte e da ultimo ribadito da Cass. n. 27634 del 2021 secondo cui «Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo» (conf. Cass.n. 23055 del 2019; n. 15858 del 2001; n. 15546 del 2004; n. 5957 del 2007). 7. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
Sentenza Cassazione n. 23432/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris