CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 04020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14754-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via PRISCIANO 28, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ZELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586 - intimate - avverso la sentenza n. 21026/2017 del TRIBUNALE di ROMA, FAO depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 21026/17, dell'8 novembre 2017, del Tribunale di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]) contro la sentenza n. 32154/16, del 4 novembre 2016, del Giudice di pace di Roma - ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Quintavalle avverso cartella di pagamento; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver proposto opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso cartella di pagamento emessa sulla base della contestata violazione di norme del codice della strada, lamentando, in particolare, l'allora opponente di non aver mai ricevuto notificazione dei verbali relativi alle supposte infrazioni stradali; - che,costituitesi in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA], che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, ritenendo che non fosse stata fornita prova alcuna della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali sottese alla cartella di pagamento, non senza previamente rilevare - essendo stata da [OSCURATO:PERSONA] eccepita l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto introdotta con rito ordinario, in luogo di quello di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - che l'azione esperita era stata "correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615 cod. proc. civ. per proporre la quale non è previsto alcun termine decadenziale"; - che, esperito gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), ma al solo scopo di contestare la condanna alle spese pronunciata anche nei suoi confronti, il giudice di appello dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa dovesse proporsi nel rispetto dei termini - nella specie, non osservati - di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981; - che avverso la decisione del Tribunale capitolino ricorre per cassazione il Quintavalle, sulla base di un unico motivo; - che esso denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 615, comma 1, cod. proc. civ., oltra a falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. - che, secondo il ricorrente, essendosi il primo giudice già pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art.615 cod. proc. civ., il giudice d'appello - essendo stato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] esperito solo in relazione alla condanna solidale alle spese di lite x e ciò sul presupposto che l'accoglimento dell'opposizione fosse dipeso unicamente dal mancato adempimento di un incombente specifico di [OSCURATO:PERSONA] (la notificazione dei verbali di accertamento dell'infrazione stradale) - non potesse pronunciarsi, se non violando il giudicato esistente sul punto, sull'ammissibilità dell'opposizione; - che sono rimaste solo intimate [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]; - che il ricorrente ha fatto pervenire un'istanza di rinvio; - considerato che la notifica del presente ricorso, nei confronti di Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], è stata indirizzata - a mezzo "PEC" - all'[OSCURATO:PERSONA], già difensore in grado di appello della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è poi subentrata la predetta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]; - che questa Corte, con riferimento ad analoga fattispecie, ha affermato che "la notifica del ricorso al successore «ex lege» dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]" è "invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016" (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4 Rv. 660464-01); - che tale invalidità, tuttavia, integra "una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 4A del 2021, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. Un., sent. 8 giugno 2021, n. 15911; Rv. 661509-02); - che,alla luce dei principi già enunciati da questa Corte al suo massimo livello nomofilattico, occorre, pertanto, procedere alla rinnovazione della notificazione, PQM La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], entro il termin e sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ;e