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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29454/2026

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ico motivo di ricorso articolato, con il quale si deduce viziodi motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pena eccessiva emancato giudizio di prevalenza della attenuanti sulla recidiva), è inammissibile inquanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata(soprattutto tenuto conto del fatto che la pena base è stata quantificata nelminimo edittale e che il giudizio di prevalenza era stato già operato dal primogiudice peraltro, violando in favor dell’imputato, il divieto di cui all’art. 69, quartocomma, cod. pen.);Ritenuto altresì che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sededi legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzoconsolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l’onere argomentativo delgiudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementiritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenzaimpugnata);Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente il 25/06/2026 è tardivaperché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi"prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e in ogni caso nonaggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità delricorso;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00;Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti per cui si procede, vadisposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusionedel presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico motivo di ricorso articolato, con il quale si deduce viziodi motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pena eccessiva emancato giudizio di prevalenza della attenuanti sulla recidiva), è inammissibile inquanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata(soprattutto tenuto conto del fatto che la pena base è stata quantificata nelminimo edittale e che il giudizio di prevalenza era stato già operato dal primogiudice peraltro, violando in favor dell’imputato, il divieto di cui all’art. 69, quartocomma, cod. pen.);Ritenuto altresì che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sededi legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzoconsolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l’onere argomentativo delgiudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementiritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenzaimpugnata);Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente il 25/06/2026 è tardivaperché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi"prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e in ogni caso nonaggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità delricorso;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00;Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti per cui si procede, vadisposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusionedel presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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