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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 19336/2026

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emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cremona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 15/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordineai reati a lui ascritti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo violazione di legge per quanto riguarda ilriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.(avere agito col volto travisato) limitatamente ai capi 3), 5) e 12), nonché inordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità limitatamente alreato di cui all’art. 4 legge 110/1975 (capo 4).3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2-bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di applicazione della penasu richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, aisensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti (con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità) palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez.6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 – 01).

Ciò detto, nel caso inesame, i capi di imputazione risultano chiari e il fatto ivi descritto presenta glielementi costitutivi dei reati circostanziati contestati.

L'esame delle doglianzearticolate dal ricorrente, invece, non solo implica apprezzamenti di fatto evalutazioni di merito che non sono consentiti in questa sede (l'idoneità o menodell'indumento indossato a travisare il volto), ma, secondo la stessaprospettazione difensiva, presuppone la lettura di atti processuali (denunce-querele) che non risultano neppure allegate (o indicate) ai fini dellaautosufficienza del ricorso.

Le censure difensive si pongono quindi al di fuori deilimiti (sopra indicati) entro i quali questa Corte può esercitare il suo sindacatosulla corretta qualificazione giuridica dei fatti in caso di patteggiamento.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cremona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 15/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordineai reati a lui ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo violazione di legge per quanto riguarda ilriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.(avere agito col volto travisato) limitatamente ai capi 3), 5) e 12), nonché inordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità limitatamente alreato di cui all’art. 4 legge 110/1975 (capo 4).3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2-bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale. Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di applicazione della penasu richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, aisensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti (con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità) palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez.6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 – 01). Ciò detto, nel caso inesame, i capi di imputazione risultano chiari e il fatto ivi descritto presenta glielementi costitutivi dei reati circostanziati contestati. L'esame delle doglianzearticolate dal ricorrente, invece, non solo implica apprezzamenti di fatto evalutazioni di merito che non sono consentiti in questa sede (l'idoneità o menodell'indumento indossato a travisare il volto), ma, secondo la stessaprospettazione difensiva, presuppone la lettura di atti processuali (denunce-querele) che non risultano neppure allegate (o indicate) ai fini dellaautosufficienza del ricorso. Le censure difensive si pongono quindi al di fuori deilimiti (sopra indicati) entro i quali questa Corte può esercitare il suo sindacatosulla corretta qualificazione giuridica dei fatti in caso di patteggiamento.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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