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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10398/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn-1 Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 559/2025 R.G. esec.), nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima ed ha rideterminato la pena inflitta al condannato in anni 11 e mesi quattro di reclusione; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (a loro volta già generici: pag. prima ord. imp.) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione (primo motivo), come pure la correlata doglianza che lamenta il vizio di motivazione e l'errata applicazione della legge penale (art.133 cod. pen.) quanto all'aumento di pena (nella specie pari ad anni 3 e mesi sei) per i reati-satellite, non si confrontano con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare che le condotte di tentata rapina, lesioni e furto in abitazione risultano accomunata con quelle giudicate con la sentenza n. 989/21 solo per quanto concerne il luogo e tempo di esecuzione della condotta, essendo però diversa non solo la natura delle imputazioni ma anche le modalità di consumazione dei reati di rapina e di estorsione, e nell'osservare, altresì, che non risulta contestata l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (diversamente che per le imputazioni oggetto della sentenza n. 989/21), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 2 ord. imp.), spiegando che si tratta di condotte autonome sotto il profilo dell'occasione, dettate da situazioni contingenti, affatto diverse da quelle delle altre violazioni in esame, dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero A non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che, quanto alla seconda censura che lamenta l'eccessività dell'aumento dei pena inflitto per i reati-satellite, pari a complessivi anni 3 e mesi 6 di reclusione, trattasi di una valutazione frutto dell'insindacabile esercizio del potere del giudice dell'esecuzione non rivedibile in questa sede, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito (e di quello dell'esecuzione), che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01); Considerato che, pertanto, il ricorso, aspecifico e meramente fattuale e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn-1 Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 559/2025 R.G. esec.), nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima ed ha rideterminato la pena inflitta al condannato in anni 11 e mesi quattro di reclusione; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (a loro volta già generici: pag. prima ord. imp.) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione (primo motivo), come pure la correlata doglianza che lamenta il vizio di motivazione e l'errata applicazione della legge penale (art.133 cod. pen.) quanto all'aumento di pena (nella specie pari ad anni 3 e mesi sei) per i reati-satellite, non si confrontano con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare che le condotte di tentata rapina, lesioni e furto in abitazione risultano accomunata con quelle giudicate con la sentenza n. 989/21 solo per quanto concerne il luogo e tempo di esecuzione della condotta, essendo però diversa non solo la natura delle imputazioni ma anche le modalità di consumazione dei reati di rapina e di estorsione, e nell'osservare, altresì, che non risulta contestata l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (diversamente che per le imputazioni oggetto della sentenza n. 989/21), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 2 ord. imp.), spiegando che si tratta di condotte autonome sotto il profilo dell'occasione, dettate da situazioni contingenti, affatto diverse da quelle delle altre violazioni in esame, dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero A non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che, quanto alla seconda censura che lamenta l'eccessività dell'aumento dei pena inflitto per i reati-satellite, pari a complessivi anni 3 e mesi 6 di reclusione, trattasi di una valutazione frutto dell'insindacabile esercizio del potere del giudice dell'esecuzione non rivedibile in questa sede, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito (e di quello dell'esecuzione), che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01); Considerato che, pertanto, il ricorso, aspecifico e meramente fattuale e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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