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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32121/2026

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ella Corte di appello di Cagliari, Sezionedistaccata di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio dimotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile pergenericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva e priva dellanecessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata;la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata con riguardo allamancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessarioconfronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio diaspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come vizimotivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fattie una rinnovata valutazione del materiale probatorio in ordine alla configurabilitàdel delitto contestato; a fronte della motivazione completa e priva di manifesteillogicità resa dalla Corte territoriale, la ricorrente si limita, infatti, a contrapporreuna lettura alternativa delle emergenze processuali, inammissibile in sede dilegittimità, dovendosi ribadire che il giudizio di cassazione non costituisce unterzo giudizio di merito, essendo demandato alla Corte il solo controllo sullacorrettezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione impugnata (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Cagliari, Sezionedistaccata di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio dimotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile pergenericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva e priva dellanecessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata;la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata con riguardo allamancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessarioconfronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio diaspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come vizimotivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fattie una rinnovata valutazione del materiale probatorio in ordine alla configurabilitàdel delitto contestato; a fronte della motivazione completa e priva di manifesteillogicità resa dalla Corte territoriale, la ricorrente si limita, infatti, a contrapporreuna lettura alternativa delle emergenze processuali, inammissibile in sede dilegittimità, dovendosi ribadire che il giudizio di cassazione non costituisce unterzo giudizio di merito, essendo demandato alla Corte il solo controllo sullacorrettezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione impugnata (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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