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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 20134/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 6 novembre 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza avanzata dalla società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1", volta a ottenere la revoca della confisca degli immobili siti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n., 82, disposta con decreto emesso dal medesimo Tribunale il 22 febbraio 2017, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata ordinanza, la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando - con tre motivi di ricorso - i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.

3. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello.

La giurisprudenza di legittimità, invero, ha individuato nell'appello - oggi previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 - il mezzo previsto dall'ordinamento per impugnare il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 5 n. 44682 del 2021, Spada; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; cfr., in motivazione, Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).

4. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso, il 9 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 6 novembre 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza avanzata dalla società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1", volta a ottenere la revoca della confisca degli immobili siti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n., 82, disposta con decreto emesso dal medesimo Tribunale il 22 febbraio 2017, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando - con tre motivi di ricorso - i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. 3. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha individuato nell'appello - oggi previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 - il mezzo previsto dall'ordinamento per impugnare il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 5 n. 44682 del 2021, Spada; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; cfr., in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156). 4. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'esame e la decisione in merito. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso, il 9 feb