CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 27/09/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 19/04/2012, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'AVINO in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione poiché estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato la condanna del medesimo in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione ai sensi dell'art. 628 cod. pen., rideterminando così la pena nella misura di anni due ed euro 800,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente, si caratterizza per la sua aspecificità, genericità, oltre che reiteratività è inammissibile in quanto teso introdurre nel giudizio di legittimità una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 3 seg. della sentenza impugnata nella ricostruzione del delitto di rapina impropria, tenuto conto dell'attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così il 21 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] T