CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40882/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcare la manifesta infondatezza, anche in punto di fatto, della tesi difensiva diretta a rivendicare l'applicazione al caso di specie dell'ad 54 cp mentre il secondo attiene al mancato riconoscimento delle generiche, escluse dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione puntuale e logica destinata a porre la relativa decisione al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.