CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-is.1 cod. pen., con assorbimento del motivo inerente le esigenze cautelari. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 la misura della custodia cautelare in carcere per l'addebito di concorso, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 92, nel delitto di cessione a [OSCURATO:PERSONA], dietro il pagamento di un corrispettivo, per la successiva rivendita a terzi, di 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo complessivo di euro 17.000,00, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il piano criminoso dell'associazione di cui al capo 1, in Rosarno il 25 novembre 2019 (capo 69). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese- in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in minor misura, [OSCURATO:PERSONA], Pisani e Furuli -, dei risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, dei risultati di attività di osservazione e delle immagini di videocamere e fotografie. Si è accertato che al vertice della cosca Bellocco vi è [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, [OSCURATO:PERSONA], che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. Il delitto ascritto al ricorrente si inserisce in un settore criminoso in cui la 'ndrina Bellocco è storicamente attiva, da tempo impegnata nei traffici di droga. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1991, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria. Il materiale di cui gli indagati ebbero a discutere era solo e soltanto canapa sativa a basso contenuto di THC, sicché è conseguente concludere che il reato non può sussistere. In assenza di accertamenti che depongano per il contrario, deve ritenersi che la canapa sativa oggetto degli addebiti non avesse efficacia drogante oltre i limiti consentiti. E non vi sono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia definito e concluso la trattativa, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto motivare, e non lo ha fatto, sulla possibilità di configurazione del tentativo. In ordine all'aggravante di mafia, il Tribunale ha errato nel riconoscerla, sotto il profilo della finalità agevolatrice, in riferimento all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], perché l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non può che aver riguardo ad una consorteria di tipo mafioso. Non v'è alcuna prova di una consapevolezza del ricorrente in ordine al fatto che Palaia era anche al vertice di una compagine di 'ndrangheta. Il Tribunale, ancora, ha errato nel fare riferimento a più cessioni di droga da parte del ricorrente, dato che quel che emerge è soltanto l'episodio di cui al capo 69). 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha errato nel confermare la misura cautelare, specie alla luce dell'annullamento in punto di addebito associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Se pure la contestazione della cd. aggravante di mafia faccia presumere la sussistenza di esigenze cautelari, esse in concreto mancano perché le condotte accertate non danno consistenza al pericolo di cd. reiterazione criminosa. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di annullamento con rinvio in punto di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., con assorbimento del motivo relativo alle esigenze cautelari Considerato in diritto 1. Il ricorso non meria accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni per le quali non può ipotizzarsi che gli indagati commerciassero canapa legale. Dagli elementi raccolti per mezzo delle operazioni di intercettazione si è accertato che il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al fratello Vincenzo cl. 92 si adoperarono per recuperare un rilevante quantitativo di canapa, frutto della commistione di canapa indiana con canapa sativa, ossia quella con Oassissimo principio attivo THC, per cederla, dietro il corrispettivo di euro 17.000,00, al trafficante [OSCURATO:PERSONA], per la successiva rivendita a terzi. Il ricorrente si recò più volte a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ricevere le necessarie istruzioni anche al fine di contattare l'acquirente Vellutino e accompagnarlo da Palaia per la conclusione dell'accordo di cessione. Il Tribunale ha chiarito che dal contesto in cui avvennero i fatti si desume, e di ciò ha dato adeguata illustrazione, che il ricorrente ebbe piena consapevolezza di concorrere ad un commercio illegale di sostanze stupefacente e non certo di mettere in circolazione sostanza liberamente commerciabile. Peraltro, ha osservato, Se non si fosse trattato di un illegale commercio di sostanza stupefacente non si comprenderebbe il coinvolgimento nell'operazione del trafficante Vellutino. È pur vero, ha aggiunto il Tribunale, che la consegna della sostanza stupefacente a Vellutino non avvenne, e ciò perché questi e i suoi complici non avevano portato al seguito la somma di denaro pattuita; però, la transazione fu comunque perfezionata, perché dopo la verifica che Vellutino fece della sostanza presso il luogo di stoccaggio, l'accordo fu concluso, e ne fu solo rinviata la materiale consegna. Non si comprende, allora, sulla base di quali elementi il ricorrente sostenga che la vendita non sia stata effettuata. I dati raccolti sono indiziariamente indicativi della avvenuta cessione e non vi sono elementi per escluderla dato lo stato avanzato delle trattative e il rinvio della consegna solamente perché gli acquirenti, presentatisi per il ritiro, non avevano con loro il denaro pattuito. Per quanto attiene alla aggravante, il Tribunale ha dato conto della consapevolezza del ricorrente di realizzare una cessione di stupefacenti nell'interesse della cosca Bellocco. Egli agì collegandosi, e per conto, di [OSCURATO:PERSONA], suo cugino e promotore nell'ambito della cosca Bellocco della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e quindi agì con consapevolezza della finalità di agevolazione della cosca Bellocco. D'altronde, una volta chiamato in aiuto da [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del quantitativo di sostanza stupefacente da cedere a Vellutino, dimostrò di aver pregressa e sicura contezza, senza rivelare alcuna incertezza, dell'impegno di Palaia su questo versante di attività criminale. È poi manifestamente infondato il rilievo di ricorso relativo al riferimento, fatto nell'ordinanza impugnata, alla "gestione delle cessioni di droga...", perché si è trattato di un richiamo ad una pluralità di cessioni che è rimasto ininfluente nella economia della motivazione. 3. Il secondo motivo è pur esso infondato. Il Tribunale ha reso motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari anche non tenendo conto della aggravante di mafia, la cui fondata contestazione dà in ogni caso ragione della correttezza della decisione assunta, in assenza di elementi che siano capaci di superare la presunzione relativa collegata alla contestazione stessa. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar