CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 26471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26483/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 10/B, presso lo studio dell’avvocataMARIA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocataPATRIZIA CASTELLANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -resistente e ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. di MILANO n.2195/2016 depositata i l 13/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, di avviso di accertamento per Irap anno 2008, col quale era stato determinato un maggior reddito imponibile (in €. 1.908.700,43), oltre interessi e sanzioni. Con l’indicato avviso erano stati ripresi costi, spese e altri componenti negativi di reddito ritenuti dall’Agenzia non deducibili, in quanto riferiti ad operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] privilegiati (inseriti nella cd black list in base al DM 22.1.2002, ex art. 110 commi 11 e 12 Tuir). Non avendo l’Agenzia ritenuto esaustive le risposte e la documentazione prodotta al fine di dimostrare che lo svolgimento da parte delle imprese estere di attività commerciale ovvero alternativamente che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e avessero avuto concreta esecuzione, ha determinato un maggiore imponibile, con maggiore imposta Irap,oltre interessi e sanzioni. La CTP di Milano, su ricorso della società, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito imponibile (in €. 1.327.410,92). Avverso la indicata sentenza proponevano appello entrambe le parti e la CTR, riuniti gli appelli, ha accertato che la società svolge attività di spedizioniere internazionale, nei settori di spedizione mare, aereo e movimentazione container, organizza il trasporto merci e fornisce operazioni accessorie assumendo i diritti e gli obblighi del vettore, adempiendo agli incarichi ricevuti dai clienti sia con mezzi propri sia ricorrendo ad altri vettori, rilevando altresì come la scelta del trasportatore residente all’estero, nella fattispecie in paesi inclusi nella cd. black list, è connotata da intrinseca giustificazione commerciale ed economica, in quanto la scelta del fornitore estero è necessitata dalle esigenze del cliente che intende operare in quel paese. Pertanto, tenuto conto dei costi sostenuti per trasportatori residenti nei Paesi cd black list nell’esercizio 2008, corrispondenti circa al 16% del totale dei costi di trasporto sostenuti nel complesso dalla società (come emerge dal Mod. unico 2009) e ravvisata l’effettiva sussistenza dell’interesse economico nel riaddebito alle società clienti dei costi sostenuti per fornitori esteri – in base a documentazione, non specificamente contestata in giudizio dall’Ufficio, che collega per ogni operazione la fattura attiva e quella passiva- ritenuta “implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente alle operazioni in contestazione, la cui concreta esecuzione non risulta, peraltro, neanche mai contestata dall’Amministrazione finanziaria” ha accolto l’appello di Geodis e respinto quello dell’Agenzia delle entrate. Ricorre per la cassazione della indicata sentenza con due motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi; deposita successiva istanza. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso pr incipale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 10 e 11 TUIR e 40 bis d.P.R. 600/73, artt. 5, 11, 11bis e 25 d.lgs. 446/1997, DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. ritiene l’Agenzia che ai fini della legittima deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi extra UE aventi regimi fiscali privilegiati è necessario, ex art. 110 co. 11 TUIR, che il contribuente fornisca la prova per ciascuna operazione che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. La CTR ha erroneamente ritenuto sussistere gli indicati requisiti, non considerando l’autonoma rilevanza fra concreta esecuzione dell’operazione ed effettivo interesse economico, senza considerare che l’Amministrazione può riscontrare in concreto l’effettiva sussistenza dell’interesse economico assunto in via presuntiva. 2. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., risultando un palese deficit motivazione laddove la CTR ha ritenuto illegittimo il recupero in relazione al tipo di attività svolta dalla società, dando rilievo alla portata ridotta delle operazioni contestate rispetto al volume d’affari complessivo della contribuente. 3. Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento: 1. all’omessa pronuncia sul motivo di appello col quale era stata eccepita l’irrilevanza dell’Irap nelle disposizioni in materia di cosi black list a seguito dell’abrogazione dell’art. 11 bis del d.lgs. 446/97 per effetto dell’art. 1 comma 50 lett. G) l. 244/2007; 2. Omesso esame del quarto motivo di appello col quale la CTP aveva ritenuto scaduto il contratto con Fisia impianti nel dicembre 2005 e quindi indeducibili i costi successivamente dedotti; 3. Omesso esame motivo di appello su clausola di non discriminazione contenuta nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni; 5. Omessa pronuncia sulla eliminazione dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. 6. Omessa pronuncia sulla inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza. Rilevato che: con istanza del 6 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA] spa con socio unico in qualità di società consolidata controricorrente e ricorrente incidentale, al fine di valutare la convenienza della definizione della controversia, ha chiesto di disporre la sospensione del processo ex art. 1 comma 197, l. 197/20