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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39507/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto ad integrazione del reato, ha messo in evidenza l'interruzione per un tempo apprezzabilmente significativo del servizio di linea del bus t quanto al dolo, ha rilevato la sussistenza di quello generico allorché il ricorrente ed il coimputato hanno consapevolmente deciso di continuare nelle reciproche violenze invece di scendere dal mezzo che subiva un fermo', quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., ha apprezzato la gravità della condotta desunta dalla necessità di chiamare in ausilio il servizio di sicurezza, le forze di polizia e richiedere altro bus sostitutivo per il trasbordo dei passeggeri", quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato adeguata la pena in concreto irrogata in ragione dell'allarme generale provocato dal litigio; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto ad integrazione del reato, ha messo in evidenza l'interruzione per un tempo apprezzabilmente significativo del servizio di linea del bus t quanto al dolo, ha rilevato la sussistenza di quello generico allorché il ricorrente ed il coimputato hanno consapevolmente deciso di continuare nelle reciproche violenze invece di scendere dal mezzo che subiva un fermo', quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., ha apprezzato la gravità della condotta desunta dalla necessità di chiamare in ausilio il servizio di sicurezza, le forze di polizia e richiedere altro bus sostitutivo per il trasbordo dei passeggeri", quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato adeguata la pena in concreto irrogata in ragione dell'allarme generale provocato dal litigio; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30
Sentenza Cassazione n. 39507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris