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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22462/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PG presso la Corte di Appello di Salerno, nonché nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 12.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 3 n. 3bis cod. pen. e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede; aveva infine applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha invece assolto il Gemmabella dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto revocando di conseguenza le statuizioni civili e disponendo la trasmissione degli atti al PM;

3. ricorrono per cassazione il PG di Salerno nonché le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 il PG di Salerno: 3.1.1 violazione di legge penale e processuale: 3.1.2 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione; 3.1.3 mancata assunzione di prova decisiva: rileva che la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado affermando che l'imputato era stato vittima di un complotto tanto da trasmettere gli atti al PM sia nei confronti delle parti civili che dei dipendenti della Polizia di Stato, omettendo tuttavia di confrontarsi con i plurimi riconoscimenti operati dalla vittima; segnala che la ricostruzione operata dai giudici di secondo grado si fonda sulla ritenuta falsità dell'orario in cui era stato repertato il secchio recato dal rapinatore che nessuna implicazione poteva avere sulla individuazione del Gemmabella; osserva che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare la falsità del riconoscimento operato dalla vittima senza dar conto del fondamento di tale affermazione e, inoltre, della consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del presunto complotto ordito dagli inquirenti; rileva che, nel corso del giudizio di appello, tutte le parti avevano sollecitato una nuova escussione della persona offesa sul riconoscimento da costei operato e da ritenersi senz'altro quale prova decisiva la cui mancata acquisizione finisce con il viziare irrimediabilmente la tenuta della sentenza; evidenzia il travisamento della prova rappresentato dalla prevalenza attribuita dalla Corte alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate nella annotazione di PG delle ore 00,15 del 21.8.2015 rispetto alle plurime dichiarazioni della stessa persona offesa rese nel corso del procedimento e del processo e che l'escussione dei due redattori della nota era vietata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., poteva superare quanto direttamente riferito dalla Tori elio; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva; erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod., proc. pen.: deduce, infatti, la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che le indagini a carico dell'imputato fossero state orientate dal commissario [OSCURATO:PERSONA], dal commissario Siani e dall'assistente Memoli e, ancor più, nell'aver ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] ed il di lei marito partecipi del presunto complotto esitato nella condanna di un innocente; sottolinea come la sentenza abbia apoditticamente affermato la natura calunniosa delle plurime dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] la genuinità della cui deposizione era resa palese proprio dal passo evidenziato dalla Corte di Appello in cui la persona offesa aveva espresso qualche incertezza sul riconoscimento; sottolinea come la sentenza abbia ritenuto che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] si fossero adattate alle risultanze delle videoregistrazioni ma ha dato atto che la denunzia era intervenuta prima ancora della loro acquisizione iniziata nella mattinata del 21 e proseguita sino al 25 come risultante dal verbale di acquisizione dei filmati in cui si dava conto della preesistente denunzia della [OSCURATO:PERSONA] e del quale, pertanto, avrebbe dovuto essere predicata la falsità; rileva come la Corte avrebbe dovuto verificare il momento in cui erano state scattate le foto ritraenti il secchio in plastica e che avrebbe consentito di accertare la presenza del Memoli all'interno del commissariato al di là del ricordo serbato dai testi escussi e che come la tesi del complotto sia stata affermata sulla scorta dei rapporti di vicinato e di colleganza svalutando; segnala come la segnalazione della falsa testimonianza del marito della parte civile riguardi un solo particolare e sia fondata sul solo rapporto con costei; 3.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva; erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod., proc. pen.: deduce, infatti, la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che le indagini a carico dell'imputato fossero state orientate dal commissario [OSCURATO:PERSONA], dal commissario Siani e dall'assistente Memoli; sottolinea come la sentenza abbia apoditticamente affermato l'esistenza di un complotto pur in presenza di dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Siani che, qualora frutto di accordo illecito, sarebbero state ben più convergenti tra loro; sottolinea come la sentenza abbia ritenuto che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] si fossero adattate alle risultanze delle videoregistrazioni ma, nel contempo, dato atto che la denunzia era intervenuta prima ancora della loro acquisizione che era iniziata nella mattinata del 21 e proseguita sino al 25, come risulta dal verbale di acquisizione dei filmati in cui si dava conto della preesistente denunzia della [OSCURATO:PERSONA] e del quale, pertanto, avrebbe dovuto essere predicata la falsità; rileva come la Corte avrebbe dovuto accogliere la richiesta di escutere l'ispettore Memoli su circostanze assolutamente dirimenti e, in particolare, sul momento di acquisizione del secchio, sul momento in cui erano state scattate le foto, quali e quanti filmati erano stati acquisiti prima delle ore 12,15 del giorno 21 agosto e, in particolare, quali tra questi fornivano una rappresentazione nitida del Gemmabella; evidenzia che la Corte ha tradito l'esigenza di sorreggere la propria decisione con una motivazione rafforzata;

4. in data 11.4.2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva segnalando, in fatto, che il commissario [OSCURATO:PERSONA], fratello della costituita parte civile, non era in forza al Commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] e, per giunta, era in ferie non avendo perciò alcuna legittimazione allo svolgimento di indagini sul caso; aggiunge che alla originaria certificazione del [OSCURATO:PERSONA], con prognosi di 8 giorni, era seguita quella di una struttura privata con prognosi di 40 giorni e conseguente moltiplicazione della richiesta risarcitoria; rileva che la difesa aveva inizialmente chiesto di definire il giudizio con rito abbreviato condizionato proprio all'esame della vittima e che la mancata presenza del Gemmabella in udienza era stata dovuta al fatto che egli era stato invitato a presentarsi di fronte ad un ufficio diverso rispetto al collegio che stava trattando il processo dove, all'udienza successiva, egli era stato accompagnato da personale della polizia penitenziaria; sottolinea come la motivazione con cui la Corte di Appello ha riformato la sentenza di condanna soddisfi tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza avendo puntualmente contrastato tutti gli elementi già valorizzati a carico dell'imputato; ripercorre le diverse versioni della persona offesa sulla descrizione del suo aggressore e sul luogo della aggressione quali riportate nella annotazione di servizio redatta due ore dopo i fatti rispetto ai riconoscimenti fotografici intervenuti ore e giorni dopo; segnala le richiamate discrasie e contrasti evidenziati dal giudice di appello quanto al dato testimoniale e, in particolare, sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Memoli in Commissariato la stessa notte della denunziata rapina; conclude, perciò, per la inammissibilità dei ricorsi in quanto volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove a sostegno di una alternativa ricostruzione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Con sentenza del 16.5.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] giudicandolo responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] occorsi in Cava de' [OSCURATO:PERSONA] nella tarda serata del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con sentenza del 12.7.2021, decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Salerno ha riformato quella di primo grado ed ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto; ha di conseguenza revocato le statuizioni civili e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per valutare la eventuale responsabilità di costoro per i reati ipotizzati.

2. Come è noto, trattandosi di sentenza che, in secondo grado, ha riformato una decisione di condanna, rileva il principio per cui il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di procedere ad un nuovo esame dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni ritenute decisive ai fini della decisione assunta in primo grado; deve, comunque, offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr., Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 14.800, PG in proc.

Troise).

Si fa riferimento, infatti, all'obbligo di predisporre una motivazione "rafforzata" che si deve manifestare nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 11.7.2019 n. 51.898, P).

In altri termini„ il principio da molti anni affermato - ed ora anche normativamente sancito, con la introduzione del comma 3bis all'art. 603 cod. proc. pen. in caso di riforma della sentenza di assoluzione - è quello secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; con la conseguenza per cui il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 2, 12.12.2002 n. 15.756, PG in proc.

Contrada; Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404 - 01).

3. Ritiene il collegio che, nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno abbia assolto compiutamente all'onere di motivare - anche in maniera "rafforzata" - il proprio convincimento pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era approdato il giudice di primo grado nel rispetto tuttavia dei principi sopra richiamati; i giudici salernitani hanno infatti operato una analitica quanto completa ed esaustiva confutazione di tutti gli elementi di prova e delle argomentazioni su cui era stata fondata la decisione di condanna pervenendo a conclusioni difformi ma in termini non censurabili in questa sede.

4. E' d'altra parte appena il caso di ribadire che non è consentito in questa sede procedere ad una nuova ed ulteriore "rilettura" delle emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve infatti essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità censure diverse da quelle che abbiano ad oggetto la mancanza di motivazione, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali idonei ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.; conf., più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.11.2020 n. 37.460, Cafeo ed altri; Cass. Pen., 2, 12.11.2020 n. 37.457, Ibba; Cass. Pen., 2, 6.11.2020 n. 37.359, Cammarata ed altri).

Vero che tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è certamente anche il "travisamento della prova" (non del fatto): ed è noto che il "travisamento" della prova che è consentito dedurre in sede di legittimità si manifesta nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché nell'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello).

Perché si possa parlare di travisamento della prova è perciò necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S.).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca).

Da ultimo, e considerato il "titolo" dei motivi dei ricorsi, non è inutile ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile; Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, ancora, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).

5. Tanto premesso, rileva il collegio che i ricorsi non colgono nel segno e, soprattutto, come già anticipato, la sentenza impugnata ha adempiuto pienamente all'obbligo di dar conto in maniera specifica delle ragioni della diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado; non senza, peraltro, omettere di rinnovare il dibattimento con la escussione di ulteriori testi rispetto a quelli esaminati dal Tribunale e, in particolare, gli operanti di PG [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il commissario [OSCURATO:PERSONA], il sost. commissario Vincenzo cognato della presunta vittima; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, su impulso della Corte, il commissario [OSCURATO:PERSONA].

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che alle ore 21,20 [OSCURATO:PERSONA] era giunta presso l'ospedale di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] dove era stata visitata e dimessa e dove aveva riferito di essere stata poco prima vittima di una rapina; era stata perciò ivi raggiunta dall'equipaggio composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dal cognato [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti commissario di PS presso la DIA di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] veniva dimessa alle 22,19 ed il cognato aveva recuperato il secchio che la donna aveva riferito essere stato abbandonato dallo sconosciuto nel momento della aggressione; alle 23,30 il [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver portato il secchio in commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] - aveva redatto la annotazione di servizio sull'attività svolta.

Il commissario [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'anticrimine del Commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA], si era recato anch'egli in ufficio unitamente all'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] che aveva proceduto ad estrapolare dal secchio le impronte digitali risultati peraltro non utili nel prosieguo delle indagini e redigendo un verbale preliminare dei rilievi tecnici ed una annotazione di servizio recante l'orario delle 23.15 del giorno 20.8.2015.

Alle 12,00 del 21.8.2015 la [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denunzia e nella stessa mattinata aveva avuto inizio la acquisizione dei filmati proseguita quindi sino al 25 agosto.Le indagini, anche per notizie confidenziali, si erano indirizzate su un soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nella zone alle 19,32, 19,48, 20,22, 2030, 20,36 in via Benincasa e via Sorrentino e che sarebbe stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle foto mostratele su un telefono cellulare il giorno 25 agosto in ospedale, al Cardarelli, dove nel frattempo era stata ricoverata in quanto, a séguito di una TAC, le era stata diagnosticata la frattura dell'arco zigomatico.

Dopo aver superato i dubbi sollevati dalla difesa dell'imputato sul contrasto tra il certificato rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della successiva TAC, la Corte ha in primo luogo evidenziato la illogicità di una rapina che sarebbe stata eseguita da un soggetto residente nella zona sino al 2011 e perciò conosciuto e che, anzi, si era aggirato in zona per oltre un'ora (ripreso dalle telecamere) "... aveva consapevolmente accresciuto il già rilevante rischio di essere notato e riconosciuto dai passanti" e con in mano un secchio, circostanza tale da renderlo riconoscibile oltre che di intralcio all'esecuzione della rapina.

Fatta questa premessa (che tuttavia non rileva sotto il profilo che interessa), la Corte - con ben maggiore e penetrante specificità, ha preso in esame gli elementi a carico del Gemmabella a partire, evidentemente, dalla prova principale valorizzata dal giudice di prime cure, ovvero il riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] prima in foto e, poi, in aula.

A tal proposito, quindi, i giudici salernitani hanno evidenziato la difformità tra la descrizione fornita dalla vittima agli operanti Nizza e Viscito e da costoro riportata nella annotazione redatta alle 0,15 del 21.8.2015 ed il contenuto della denuncia sporta quattordici ore dopo e ribadita successivamente rilevando che nella annotazione della stessa serata della rapina si parla di "... un uomo con la maglia bianca che la aveva aggredita mentre si accingeva ad entrare nel portone" mentre successivamente la persona offesa "... ha sempre riferito di una persona che indossava una t-shirt blu e di uno scippo avvenuto ben all'interno dell'androne, nei pressi dell'ascensore, per giunta dopo che era stata scambiata una breve battuta sulla precedenza ad entrare" (cfr., pag. 10 della sentenza impugnata).

Hanno riportato quindi la deposizione resa dal commissario [OSCURATO:PERSONA], cognato della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito sul suo arrivo in ospedale dove aveva recepito la versione della cognata e dove erano ancora presenti i due agenti della volante che erano intervenuti e che avrebbero redatto la annotazione sopra richiamata; successivamente, e nella stessa serata, sempre secondo la versione propinata dal teste, lo stesso commissario [OSCURATO:PERSONA] si era recato a recuperare il secchio abbandonato dal rapinatore e che aveva portato in commissariato incaricando il Memoli di procedere alla estrapolazione delle eventuali impronte digitali.

La Corte ha dunque fatto presente che nello stesso momento la donna avrebbe fornito due diverse versioni su aspetti e dettagli (quali il colore della maglia, il luogo dell'aggressione, la presenza di una fasciatura al braccio e di un secchio recato con sé dal rapinatore) la cui difformità non può ritenersi il frutto di uno stato confusionale attenendo ad aspetti di immediata e palmare evidenza "estrinseca".

D'altra parte, ha osservato la Corte di Appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente l'imputato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato una grave incertezza sulla identificazione del Gemmabella (cfr., ivi, pag. 8: "... non mi sembra proprio lui, ha una forte somiglianza, però ... a questo punto, con questi capelli così lunghi ... non mi sembra proprio lui, così a distanza di un anno e mezzo") incertezza che sarebbe stata tuttavia fugata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata risentita poiché nel frattempo era intervenuto il mutamento della composizione del collegio giudicante e quando la teste riconobbe l'imputato senza alcun dubbio.

I giudici salernitani hanno inoltre richiamato la deposizione resa dal commissario di PS [OSCURATO:PERSONA] (dirigente dell'anticrimine del commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA]) il quale aveva riferito di essere stato contattato dal collega [OSCURATO:PERSONA] su quanto era accaduto e di avere perciò richiamato in commissariato l'assistente Memoli per l'esecuzione dei rilievi; il teste aveva riferito che "... ci siano sentiti varie volte sia con lui ([OSCURATO:PERSONA] n.d.r.) che con l'operatore della scientifica (Memoli n.d.r.) ..." (cfr., pag. 11).

Anche su questo aspetto, tuttavia, la Corte ha sottolineato una discrasia con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva decisamente smentito i contatti con il collega (cfr., pag. 12: "assolutamente no").

Altra difformità rilevata dalla Corte (cfr., ivi) è quella ricavabile dal confronto tra il contenuto della deposizione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di fronte alla Corte di Appello quando il teste aveva riferito di aver recuperato il secchio riaccompagnando la cognata a casa e di averlo consegnato al personale del Commissariato poiché nella annotazione di servizio da lui redatta risulta che fu consegnato alla polizia scientifica mentre il teste aveva riferito di averlo consegnato al personale di guardia presente.

A tal proposito, anzi, la Corte di Appello ha sottolineato che il teste Aurucci, sentito in sede di rinnovazione del dibattimento perché in servizio in IO sala radio sino a mezzanotte di quella serata del 20.8.2015, aveva riferito di non ricordare la presenza in Commissariato del commissario [OSCURATO:PERSONA] come dell'assistente Memoli (cfr., pagg. 12-13) i quali, invero, non erano stati notati non soltanto dall'Aurucci ma nemmeno dagli operanti Viscito e Nizza, che erano rientrati a redigere l'annotazione di servizio di cui si è detto in precedenza; e non erano stati notati nemmeno dagli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il personale della volante che era subentrato a Viscito e Nizza e che era giunti in commissariato poco prima di mezzanotte per montare a quell'ora; ma, ancora, nemmeno da [OSCURATO:PERSONA], che era subentrato in sala radio ad Aurucci a mezzanotte.

In definitiva, secondo la Corte di Appello, e diversamente da quanto risulta dagli atti di indagine, le risultanze acquisite avevano portato a concludere nel senso che quella stessa sera non fu fatto nulla e solo la mattina successiva erano state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona da cui era stato immortalato il Gemmabella, abitante a pochi metri dal luogo della rapina e, come detto, già oggetto di una segnalazione confidenziale riferita dal Siani nel corso del giudizio di primo grado.

E, perciò, secondo la Corte, "... non furono le immagini registrate dalle telecamere a riscontrare la narrazione della [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento del secchio, ma si verificò esattamente il contrario: il giorno dopo le dichiarazioni della persona offesa si adeguarono alle emergenze di quelle indagini ed alla segnalazione del confidente e comparve il secchio che la persona ripresa portava con sé" (cfr., ivi, pag. 14).

Soltanto la mattina successiva, perciò, "... la maglia bianca diventò blu, spuntarono il secchio e la fascia sul braccio, e l'aggressione venne collocata non più sulla soglia del portone, bensì davanti all'ascensore, in modo da poter fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il tempo di guardare bene in viso il rapinatore e, dunque, era in grado di riconoscerlo in maniera affidabile" (cfr., ancora, pag. 14); il secchio, a sua volta, doveva essere rinvenuto la sera prima e non dopo la acquisizione delle immagini come effettivamente sarebbe risultato nel giudizio di primo grado (cfr., ivi).

6. E' vero che la Corte di Appello ha concluso nel senso che il Gemmabella fu vittima di un vero e proprio "complotto" (cfr., pag. 7 della sentenza) in quanto le indagini furono sviate dal [OSCURATO:PERSONA], dal Siani e dal Memoli "... i quali, oltre ad essere colleghi, sono anche vicini di casa, abitando tutti in località [OSCURATO:PERSONA] di Cava de' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Memoli nella stessa cooperativa, Siani a trecento metri di distanza" (cfr., pag. 13).E, tuttavia, le pur ragionevoli perplessità che possono nutrirsi sul movente che possa avere animato una iniziativa di siffatta gravità ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine sarà evidentemente oggetto di approfondimenti in altra sede tenuto conto del fatto che l'accertamento del movente nel delitto di calunnia ai fini del giudizio di responsabilità finisce con l'essere spesso fondato sulla presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da dati logici, come la mutevolezza delle accuse, e su dati meramente negativi, come l'assenza di riscontri (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 32838 del 12/05/2009, Grossi, Rv. 245190 - 01).

Per altro verso, invece, la "demolizione" della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello è avvenuta introducendo, in termini analitici e specifici, un dubbio stimato più che "ragionevole" sulla tenuta della ricostruzione accusatoria che, all'esito della confutazione degli elementi invece valorizzat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PG presso la Corte di Appello di Salerno, nonché nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 12.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 3 n. 3bis cod. pen. e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede; aveva infine applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha invece assolto il Gemmabella dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto revocando di conseguenza le statuizioni civili e disponendo la trasmissione degli atti al PM; 3. ricorrono per cassazione il PG di Salerno nonché le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 il PG di Salerno: 3.1.1 violazione di legge penale e processuale: 3.1.2 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione; 3.1.3 mancata assunzione di prova decisiva: rileva che la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado affermando che l'imputato era stato vittima di un complotto tanto da trasmettere gli atti al PM sia nei confronti delle parti civili che dei dipendenti della Polizia di Stato, omettendo tuttavia di confrontarsi con i plurimi riconoscimenti operati dalla vittima; segnala che la ricostruzione operata dai giudici di secondo grado si fonda sulla ritenuta falsità dell'orario in cui era stato repertato il secchio recato dal rapinatore che nessuna implicazione poteva avere sulla individuazione del Gemmabella; osserva che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare la falsità del riconoscimento operato dalla vittima senza dar conto del fondamento di tale affermazione e, inoltre, della consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del presunto complotto ordito dagli inquirenti; rileva che, nel corso del giudizio di appello, tutte le parti avevano sollecitato una nuova escussione della persona offesa sul riconoscimento da costei operato e da ritenersi senz'altro quale prova decisiva la cui mancata acquisizione finisce con il viziare irrimediabilmente la tenuta della sentenza; evidenzia il travisamento della prova rappresentato dalla prevalenza attribuita dalla Corte alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate nella annotazione di PG delle ore 00,15 del 21.8.2015 rispetto alle plurime dichiarazioni della stessa persona offesa rese nel corso del procedimento e del processo e che l'escussione dei due redattori della nota era vietata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., poteva superare quanto direttamente riferito dalla Tori elio; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva; erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod., proc. pen.: deduce, infatti, la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che le indagini a carico dell'imputato fossero state orientate dal commissario [OSCURATO:PERSONA], dal commissario Siani e dall'assistente Memoli e, ancor più, nell'aver ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] ed il di lei marito partecipi del presunto complotto esitato nella condanna di un innocente; sottolinea come la sentenza abbia apoditticamente affermato la natura calunniosa delle plurime dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] la genuinità della cui deposizione era resa palese proprio dal passo evidenziato dalla Corte di Appello in cui la persona offesa aveva espresso qualche incertezza sul riconoscimento; sottolinea come la sentenza abbia ritenuto che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] si fossero adattate alle risultanze delle videoregistrazioni ma ha dato atto che la denunzia era intervenuta prima ancora della loro acquisizione iniziata nella mattinata del 21 e proseguita sino al 25 come risultante dal verbale di acquisizione dei filmati in cui si dava conto della preesistente denunzia della [OSCURATO:PERSONA] e del quale, pertanto, avrebbe dovuto essere predicata la falsità; rileva come la Corte avrebbe dovuto verificare il momento in cui erano state scattate le foto ritraenti il secchio in plastica e che avrebbe consentito di accertare la presenza del Memoli all'interno del commissariato al di là del ricordo serbato dai testi escussi e che come la tesi del complotto sia stata affermata sulla scorta dei rapporti di vicinato e di colleganza svalutando; segnala come la segnalazione della falsa testimonianza del marito della parte civile riguardi un solo particolare e sia fondata sul solo rapporto con costei; 3.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva; erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod., proc. pen.: deduce, infatti, la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che le indagini a carico dell'imputato fossero state orientate dal commissario [OSCURATO:PERSONA], dal commissario Siani e dall'assistente Memoli; sottolinea come la sentenza abbia apoditticamente affermato l'esistenza di un complotto pur in presenza di dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Siani che, qualora frutto di accordo illecito, sarebbero state ben più convergenti tra loro; sottolinea come la sentenza abbia ritenuto che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] si fossero adattate alle risultanze delle videoregistrazioni ma, nel contempo, dato atto che la denunzia era intervenuta prima ancora della loro acquisizione che era iniziata nella mattinata del 21 e proseguita sino al 25, come risulta dal verbale di acquisizione dei filmati in cui si dava conto della preesistente denunzia della [OSCURATO:PERSONA] e del quale, pertanto, avrebbe dovuto essere predicata la falsità; rileva come la Corte avrebbe dovuto accogliere la richiesta di escutere l'ispettore Memoli su circostanze assolutamente dirimenti e, in particolare, sul momento di acquisizione del secchio, sul momento in cui erano state scattate le foto, quali e quanti filmati erano stati acquisiti prima delle ore 12,15 del giorno 21 agosto e, in particolare, quali tra questi fornivano una rappresentazione nitida del Gemmabella; evidenzia che la Corte ha tradito l'esigenza di sorreggere la propria decisione con una motivazione rafforzata; 4. in data 11.4.2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva segnalando, in fatto, che il commissario [OSCURATO:PERSONA], fratello della costituita parte civile, non era in forza al Commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] e, per giunta, era in ferie non avendo perciò alcuna legittimazione allo svolgimento di indagini sul caso; aggiunge che alla originaria certificazione del [OSCURATO:PERSONA], con prognosi di 8 giorni, era seguita quella di una struttura privata con prognosi di 40 giorni e conseguente moltiplicazione della richiesta risarcitoria; rileva che la difesa aveva inizialmente chiesto di definire il giudizio con rito abbreviato condizionato proprio all'esame della vittima e che la mancata presenza del Gemmabella in udienza era stata dovuta al fatto che egli era stato invitato a presentarsi di fronte ad un ufficio diverso rispetto al collegio che stava trattando il processo dove, all'udienza successiva, egli era stato accompagnato da personale della polizia penitenziaria; sottolinea come la motivazione con cui la Corte di Appello ha riformato la sentenza di condanna soddisfi tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza avendo puntualmente contrastato tutti gli elementi già valorizzati a carico dell'imputato; ripercorre le diverse versioni della persona offesa sulla descrizione del suo aggressore e sul luogo della aggressione quali riportate nella annotazione di servizio redatta due ore dopo i fatti rispetto ai riconoscimenti fotografici intervenuti ore e giorni dopo; segnala le richiamate discrasie e contrasti evidenziati dal giudice di appello quanto al dato testimoniale e, in particolare, sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Memoli in Commissariato la stessa notte della denunziata rapina; conclude, perciò, per la inammissibilità dei ricorsi in quanto volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove a sostegno di una alternativa ricostruzione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Con sentenza del 16.5.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] giudicandolo responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] occorsi in Cava de' [OSCURATO:PERSONA] nella tarda serata del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con sentenza del 12.7.2021, decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Salerno ha riformato quella di primo grado ed ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto; ha di conseguenza revocato le statuizioni civili e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per valutare la eventuale responsabilità di costoro per i reati ipotizzati. 2. Come è noto, trattandosi di sentenza che, in secondo grado, ha riformato una decisione di condanna, rileva il principio per cui il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di procedere ad un nuovo esame dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni ritenute decisive ai fini della decisione assunta in primo grado; deve, comunque, offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr., Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 14.800, PG in proc. Troise). Si fa riferimento, infatti, all'obbligo di predisporre una motivazione "rafforzata" che si deve manifestare nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 11.7.2019 n. 51.898, P). In altri termini„ il principio da molti anni affermato - ed ora anche normativamente sancito, con la introduzione del comma 3bis all'art. 603 cod. proc. pen. in caso di riforma della sentenza di assoluzione - è quello secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; con la conseguenza per cui il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 2, 12.12.2002 n. 15.756, PG in proc. Contrada; Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404 - 01). 3. Ritiene il collegio che, nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno abbia assolto compiutamente all'onere di motivare - anche in maniera "rafforzata" - il proprio convincimento pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era approdato il giudice di primo grado nel rispetto tuttavia dei principi sopra richiamati; i giudici salernitani hanno infatti operato una analitica quanto completa ed esaustiva confutazione di tutti gli elementi di prova e delle argomentazioni su cui era stata fondata la decisione di condanna pervenendo a conclusioni difformi ma in termini non censurabili in questa sede. 4. E' d'altra parte appena il caso di ribadire che non è consentito in questa sede procedere ad una nuova ed ulteriore "rilettura" delle emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve infatti essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità censure diverse da quelle che abbiano ad oggetto la mancanza di motivazione, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali idonei ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.; conf., più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.11.2020 n. 37.460, Cafeo ed altri; Cass. Pen., 2, 12.11.2020 n. 37.457, Ibba; Cass. Pen., 2, 6.11.2020 n. 37.359, Cammarata ed altri). Vero che tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è certamente anche il "travisamento della prova" (non del fatto): ed è noto che il "travisamento" della prova che è consentito dedurre in sede di legittimità si manifesta nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché nell'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). Perché si possa parlare di travisamento della prova è perciò necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S.). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Da ultimo, e considerato il "titolo" dei motivi dei ricorsi, non è inutile ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile; Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, ancora, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 5. Tanto premesso, rileva il collegio che i ricorsi non colgono nel segno e, soprattutto, come già anticipato, la sentenza impugnata ha adempiuto pienamente all'obbligo di dar conto in maniera specifica delle ragioni della diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado; non senza, peraltro, omettere di rinnovare il dibattimento con la escussione di ulteriori testi rispetto a quelli esaminati dal Tribunale e, in particolare, gli operanti di PG [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il commissario [OSCURATO:PERSONA], il sost. commissario Vincenzo cognato della presunta vittima; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, su impulso della Corte, il commissario [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che alle ore 21,20 [OSCURATO:PERSONA] era giunta presso l'ospedale di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] dove era stata visitata e dimessa e dove aveva riferito di essere stata poco prima vittima di una rapina; era stata perciò ivi raggiunta dall'equipaggio composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dal cognato [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti commissario di PS presso la DIA di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] veniva dimessa alle 22,19 ed il cognato aveva recuperato il secchio che la donna aveva riferito essere stato abbandonato dallo sconosciuto nel momento della aggressione; alle 23,30 il [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver portato il secchio in commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] - aveva redatto la annotazione di servizio sull'attività svolta. Il commissario [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'anticrimine del Commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA], si era recato anch'egli in ufficio unitamente all'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] che aveva proceduto ad estrapolare dal secchio le impronte digitali risultati peraltro non utili nel prosieguo delle indagini e redigendo un verbale preliminare dei rilievi tecnici ed una annotazione di servizio recante l'orario delle 23.15 del giorno 20.8.2015. Alle 12,00 del 21.8.2015 la [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denunzia e nella stessa mattinata aveva avuto inizio la acquisizione dei filmati proseguita quindi sino al 25 agosto.Le indagini, anche per notizie confidenziali, si erano indirizzate su un soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nella zone alle 19,32, 19,48, 20,22, 2030, 20,36 in via Benincasa e via Sorrentino e che sarebbe stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle foto mostratele su un telefono cellulare il giorno 25 agosto in ospedale, al Cardarelli, dove nel frattempo era stata ricoverata in quanto, a séguito di una TAC, le era stata diagnosticata la frattura dell'arco zigomatico. Dopo aver superato i dubbi sollevati dalla difesa dell'imputato sul contrasto tra il certificato rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Cava de' [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della successiva TAC, la Corte ha in primo luogo evidenziato la illogicità di una rapina che sarebbe stata eseguita da un soggetto residente nella zona sino al 2011 e perciò conosciuto e che, anzi, si era aggirato in zona per oltre un'ora (ripreso dalle telecamere) "... aveva consapevolmente accresciuto il già rilevante rischio di essere notato e riconosciuto dai passanti" e con in mano un secchio, circostanza tale da renderlo riconoscibile oltre che di intralcio all'esecuzione della rapina. Fatta questa premessa (che tuttavia non rileva sotto il profilo che interessa), la Corte - con ben maggiore e penetrante specificità, ha preso in esame gli elementi a carico del Gemmabella a partire, evidentemente, dalla prova principale valorizzata dal giudice di prime cure, ovvero il riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] prima in foto e, poi, in aula. A tal proposito, quindi, i giudici salernitani hanno evidenziato la difformità tra la descrizione fornita dalla vittima agli operanti Nizza e Viscito e da costoro riportata nella annotazione redatta alle 0,15 del 21.8.2015 ed il contenuto della denuncia sporta quattordici ore dopo e ribadita successivamente rilevando che nella annotazione della stessa serata della rapina si parla di "... un uomo con la maglia bianca che la aveva aggredita mentre si accingeva ad entrare nel portone" mentre successivamente la persona offesa "... ha sempre riferito di una persona che indossava una t-shirt blu e di uno scippo avvenuto ben all'interno dell'androne, nei pressi dell'ascensore, per giunta dopo che era stata scambiata una breve battuta sulla precedenza ad entrare" (cfr., pag. 10 della sentenza impugnata). Hanno riportato quindi la deposizione resa dal commissario [OSCURATO:PERSONA], cognato della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito sul suo arrivo in ospedale dove aveva recepito la versione della cognata e dove erano ancora presenti i due agenti della volante che erano intervenuti e che avrebbero redatto la annotazione sopra richiamata; successivamente, e nella stessa serata, sempre secondo la versione propinata dal teste, lo stesso commissario [OSCURATO:PERSONA] si era recato a recuperare il secchio abbandonato dal rapinatore e che aveva portato in commissariato incaricando il Memoli di procedere alla estrapolazione delle eventuali impronte digitali. La Corte ha dunque fatto presente che nello stesso momento la donna avrebbe fornito due diverse versioni su aspetti e dettagli (quali il colore della maglia, il luogo dell'aggressione, la presenza di una fasciatura al braccio e di un secchio recato con sé dal rapinatore) la cui difformità non può ritenersi il frutto di uno stato confusionale attenendo ad aspetti di immediata e palmare evidenza "estrinseca". D'altra parte, ha osservato la Corte di Appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente l'imputato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato una grave incertezza sulla identificazione del Gemmabella (cfr., ivi, pag. 8: "... non mi sembra proprio lui, ha una forte somiglianza, però ... a questo punto, con questi capelli così lunghi ... non mi sembra proprio lui, così a distanza di un anno e mezzo") incertezza che sarebbe stata tuttavia fugata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata risentita poiché nel frattempo era intervenuto il mutamento della composizione del collegio giudicante e quando la teste riconobbe l'imputato senza alcun dubbio. I giudici salernitani hanno inoltre richiamato la deposizione resa dal commissario di PS [OSCURATO:PERSONA] (dirigente dell'anticrimine del commissariato di Cava de' [OSCURATO:PERSONA]) il quale aveva riferito di essere stato contattato dal collega [OSCURATO:PERSONA] su quanto era accaduto e di avere perciò richiamato in commissariato l'assistente Memoli per l'esecuzione dei rilievi; il teste aveva riferito che "... ci siano sentiti varie volte sia con lui ([OSCURATO:PERSONA] n.d.r.) che con l'operatore della scientifica (Memoli n.d.r.) ..." (cfr., pag. 11). Anche su questo aspetto, tuttavia, la Corte ha sottolineato una discrasia con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva decisamente smentito i contatti con il collega (cfr., pag. 12: "assolutamente no"). Altra difformità rilevata dalla Corte (cfr., ivi) è quella ricavabile dal confronto tra il contenuto della deposizione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di fronte alla Corte di Appello quando il teste aveva riferito di aver recuperato il secchio riaccompagnando la cognata a casa e di averlo consegnato al personale del Commissariato poiché nella annotazione di servizio da lui redatta risulta che fu consegnato alla polizia scientifica mentre il teste aveva riferito di averlo consegnato al personale di guardia presente. A tal proposito, anzi, la Corte di Appello ha sottolineato che il teste Aurucci, sentito in sede di rinnovazione del dibattimento perché in servizio in IO sala radio sino a mezzanotte di quella serata del 20.8.2015, aveva riferito di non ricordare la presenza in Commissariato del commissario [OSCURATO:PERSONA] come dell'assistente Memoli (cfr., pagg. 12-13) i quali, invero, non erano stati notati non soltanto dall'Aurucci ma nemmeno dagli operanti Viscito e Nizza, che erano rientrati a redigere l'annotazione di servizio di cui si è detto in precedenza; e non erano stati notati nemmeno dagli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il personale della volante che era subentrato a Viscito e Nizza e che era giunti in commissariato poco prima di mezzanotte per montare a quell'ora; ma, ancora, nemmeno da [OSCURATO:PERSONA], che era subentrato in sala radio ad Aurucci a mezzanotte. In definitiva, secondo la Corte di Appello, e diversamente da quanto risulta dagli atti di indagine, le risultanze acquisite avevano portato a concludere nel senso che quella stessa sera non fu fatto nulla e solo la mattina successiva erano state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona da cui era stato immortalato il Gemmabella, abitante a pochi metri dal luogo della rapina e, come detto, già oggetto di una segnalazione confidenziale riferita dal Siani nel corso del giudizio di primo grado. E, perciò, secondo la Corte, "... non furono le immagini registrate dalle telecamere a riscontrare la narrazione della [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento del secchio, ma si verificò esattamente il contrario: il giorno dopo le dichiarazioni della persona offesa si adeguarono alle emergenze di quelle indagini ed alla segnalazione del confidente e comparve il secchio che la persona ripresa portava con sé" (cfr., ivi, pag. 14). Soltanto la mattina successiva, perciò, "... la maglia bianca diventò blu, spuntarono il secchio e la fascia sul braccio, e l'aggressione venne collocata non più sulla soglia del portone, bensì davanti all'ascensore, in modo da poter fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il tempo di guardare bene in viso il rapinatore e, dunque, era in grado di riconoscerlo in maniera affidabile" (cfr., ancora, pag. 14); il secchio, a sua volta, doveva essere rinvenuto la sera prima e non dopo la acquisizione delle immagini come effettivamente sarebbe risultato nel giudizio di primo grado (cfr., ivi). 6. E' vero che la Corte di Appello ha concluso nel senso che il Gemmabella fu vittima di un vero e proprio "complotto" (cfr., pag. 7 della sentenza) in quanto le indagini furono sviate dal [OSCURATO:PERSONA], dal Siani e dal Memoli "... i quali, oltre ad essere colleghi, sono anche vicini di casa, abitando tutti in località [OSCURATO:PERSONA] di Cava de' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Memoli nella stessa cooperativa, Siani a trecento metri di distanza" (cfr., pag. 13).E, tuttavia, le pur ragionevoli perplessità che possono nutrirsi sul movente che possa avere animato una iniziativa di siffatta gravità ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine sarà evidentemente oggetto di approfondimenti in altra sede tenuto conto del fatto che l'accertamento del movente nel delitto di calunnia ai fini del giudizio di responsabilità finisce con l'essere spesso fondato sulla presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da dati logici, come la mutevolezza delle accuse, e su dati meramente negativi, come l'assenza di riscontri (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 32838 del 12/05/2009, Grossi, Rv. 245190 - 01). Per altro verso, invece, la "demolizione" della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello è avvenuta introducendo, in termini analitici e specifici, un dubbio stimato più che "ragionevole" sulla tenuta della ricostruzione accusatoria che, all'esito della confutazione degli elementi invece valorizzat
Sentenza Cassazione n. 22462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris