CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 1977
Cassazione n. 21893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1960 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte del difensore del Pinton che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato di un escavatore. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Oppido 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che, ai fini della configurabilità del tentativo, l'idoneità dell'atto deve essere valutata in concreto quale capacità di produrre l'evento, laddove, nel caso di specie, il caterpillar era stato privato di alcune componenti necessarie per consentirne la marcia. Siffatta circostanza, nota almeno al Pinton, rendeva il mezzo intrasportabile se non con l'ausilio di altri mezzi meccanici che, pacificamente, non erano presenti sul posto. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla conclusione della Corte, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato presente sul luogo del tentato furto, alla luce delle risultanze dei tabulati e della targa dell'autovettura Opel. Si osserva: a) che la Corte territoriale si era disinteressata del fatto che l'esame dei tabulati rivelava la presenza in loco di altre persone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente assolto e mai attinto dalle indagini; b) che nessuno dei testi aveva saputo descrivere come presente sui luoghi una persona corrispondente all'Oppido; c) che il teste Mandalà aveva riferito di avere visto scendere dall'autovettura del Pinton due ragazzi, laddove l'Oppido ragazzo non è; d) che, in assenza del benché minimo riscontro oggettivo, si era concluso nel senso che il ricorrente utilizzasse l'Opel, che non era di sua proprietà; e) che le dichiarazioni del teste Omen riportano quanto appreso dal teste Pinto. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere omesso la Corte territoriale di affrontare, salvo che in un breve inciso, le contraddizioni emergenti dal narrato testimoniale e denunciate con il terzo motivo di appello. 3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio. 4. Ricorso Pinton 4.1. Con un unico motivo di ricorso, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo la tesi della carenza di elemento soggettivo, dal momento che il Pinton aveva agito nella piena consapevolezza che il caterpillar fosse di proprietà delle persone che aveva incontrato e con le quali aveva concordato l'acquisto: tanto era confermato anche dal fatto che il Pinton aveva contattato operatori del settore e organizzato il trasporto del veicolo, in pieno giorno e in luogo aperto al pubblico. Con una seconda articolazione si sviluppano critiche di contenuto analogo a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Oppido. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte del difensore del Pinton che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Ricorso Oppido 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, quanto ai profili fattuali, e per manifesta infondatezza, in relazione alle questioni giuridiche. Quanto al primo versante, la deduzione secondo il quale il Pinton era a conoscenza che il caterpillar fosse privo della centralina e non potesse essere messo in moto è il frutto di una mera asserzione, che si limita a negare il contrario accertamento della sentenza impugnata senza indicare il contenuto delle risultanze istruttorie che smentirebbero la Corte territoriale. Il cenno alle dichiarazioni del Pinton resta del tutto nebuloso, posto che non ne vengono riportati i contenuti, e anche il fatto che il medesimo Pinton avesse scattato delle fotografie del veicolo non dimostra affatto, in difetto di altre specificazioni, che da queste si desumesse, all'epoca in cui vennero effettuate, l'assenza della centralina. Peraltro, resta inspiegato il motivo per il quale il Pinton, consapevole dell'assenza della centralina, si sarebbe recato sui luoghi unitamente al soggetto interessato all'acquisto (l'Onem). Quanto al secondo versante, è stato chiarito in giurisprudenza (v. Sez. 5, n. 33100 del 01/03/2018, S., Rv. 274590 - 0, in motivazione), che, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, ai fini della configurabilità del tentativo, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (v., ad es., Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768).In particolare, alla stregua di tali coordinate, sussiste il tentativo punibile anche in presenza di quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; v. anche Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931). Approfondendo i presupposti del tentativo, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato, con orientamento consolidato, che il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991). Come chiarito in motivazione da quest'ultima decisione, in coerenza con risalenti indicazioni dottrinarie, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. Che la prognosi postuma debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze conosciute dall'agente e non di quelle, pur concomitanti all'azione, da lui ignorate, si desume dalla costante conclusione di questa Corte, secondo la quale il tentativo è configurabile anche quando la consumazione del delitto sia impedita dalla presenza, casuale o non, delle Forze dell'Ordine (v., infatti Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720, a proposito di un caso nel quale era stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima, in quanto avvertita del pericolo; v. anche Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, P, Rv. 240736; Sez. 5, n. 9365 del 13/05/1998, Condoluci, Rv. 211442). D'altra parte, il ricostruito significato della idoneità dell'azione è coerente con la lettura dell'art. 49 cod. pen., che si trae, in generale, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora il primo sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta e non anche quando esso sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258531; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayou, Rv. 242669, che ha ritenuto sussistente il delitto di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vittima al cui interno non vi era denaro; b) l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058; nonché Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567, che, nel porre a raffronto l'art. 56 e l'art. 49 cod. pen., chiarisce che l'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato deve essere assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione, secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso). 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità. Va premesso che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme - su cui v., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). Ora, il ricorrente, per un verso, indugia in una riproposizione di critiche prive di conducenza, quanto alla valutazione del significato delle risultanze istruttorie (ciò che giustifica anche la scelta della Corte territoriale di non indugiare sui profili riproposti nel terzo motivo del ricorso per cassazione) e, per altro, assorbente, verso omette di confrontarsi specificamente con due dati di stringente univocità: il fatto che il soggetto interessato all'acquisto del caterpillar abbia riferito di avere incontrato due volte l'Oppido, unitamente al Pinton, in occasione delle trattative e il fatto che gli autori del furto tentato si allontanarono, una volta scoperti, a bordo di un'autovettura di proprietà della moglie dell'Oppido che, secondo quanto accertato dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], era in uso esclusivo al ricorrente. In tale contesto, il fatto che il telefono cellulare di altre persone, oltre che quello dell'Oppido, abbia agganciato celle che consentivano di collocare i titolari nelle circostanze di tempo e di luogo nel quale si era tentato di consumare il furto, è privo di qualunque rilevanza, in ragione dei solidissimi, ulteriori elementi di conferma della responsabilità dell'Oppido. 3. Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che non si tratta, per usare l'espressione adoperata dal ricorrente, di "scrivere un trattato di filosofia su una pena palesemente eccessiva", ma di indicare, secondo quanto prescrive il codice di rito, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), laddove l'atto di appello si limita a sollevare il dubbio che il fatto non costituisse neppure tentativo punibile e aggiunge che il caterpillare non poteva essere né spostato né rubato: ossia non fa che riproporre temi che attengono all'affermazione della responsabilità, senza indicare alcun ulteriore elemento specificamente concernente l'entità del trattamento sanzionatorio. Ricorso Pinton 4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, quanto alla dedotta inconfigurabilità del tentativo alla luce delle considerazioni svolte supra sub 1 del Considerato in diritto, al netto delle deduzioni del solo Oppido sul fatto che il Pinton fosse a conoscenza dell'assenza di centralina. Le doglianze sono, invece, inammissibili per assenza di specificità nella parte in cui ripropongono la tesi dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, giacché, indipendentemente dai risultati dell'istruttoria, che il ricorrente richiama attraverso una personale sintesi, la Corte territoriale ha razionalmente ritenuto del tutto inverosimile la tesi che l'acquisto di un veicolo per l'importo di trentamila euro possa essere trattato con soggetti assolutamente sconosciuti dei quali si ignori persino il recapito telefonico.5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi