CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 20411/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 30/01/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, previadeclaratoria di irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità per il delitto exart. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, annulli con rinvio la decisione impugnata sultrattamento sanzionatorio, con assorbimento dei motivi relativi al diniego dellegeneriche e dell’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza in data 11 settembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta ad AnnunziataChierchia, per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., confermando nel resto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, con riferimento allaqualificazione del fatto come truffa aggravata.La condotta, consistita nell’omessa spunta di una casella, non potrebbe esserericondotta alla nozione di artificio o raggiro e dovrebbe seriamente dubitarsi dellasussistenza del dolo specifico, alla luce della complessità tecnica della normativa(tale da lasciar configurare un errore sulla legge penale) e del ragionevoleaffidamento del cittadino nei successivi controlli automatizzatidell’amministrazione. La vicenda, pertanto, avrebbe dovuto essere sussunta, alpiù, nelle fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. (in assenza di specificicomportamenti decettivi) ovvero all’art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.2.2. Con il secondo e il terzo motivo, la difesa censura l’omessa applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., sulla base di una valutazione meramente quantitativa,senza considerare il ridimensionamento del profitto oggettivo, l’incensuratezza ela non abitualità della condotta, né le condotte susseguenti (accettazione delsequestro, mancanza di resistenze).Sulla base di analoghe considerazioni, ci si duole altresì della mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.2. La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., innanzitutto,non è corretta.Secondo il massimo consesso nomofilattico, integrano il delitto di cui all’art.7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, n. 4, le omesse o false indicazioni di informazionicontenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanzaquando funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante inmisura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv.285435-01, che ha precisato, in motivazione, come resti in ogni caso fermo ilpotere dell’INPS di verificare i requisiti autocertificati in domanda ai sensi dell’art.71, d.P.R. n. 445 del 2000, di modo che la domanda è sottoposta ad una – sia purminima – attività istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti perl’accesso al beneficio; deve escludersi che il delitto in questione sia posto a tuteladella fede pubblica o che si risolva in un reato di falso: esso «è reato di pericoloconcreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubblicheeconomiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore dichi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reatoposto a tutela del patrimonio dell’ente erogante e, in particolare, delle specifiche(e limitate) risorse destinate all’erogazione del beneficio ed al perseguimento delfine pubblico ad esso sotteso»).Sulla scorta di tali premesse, il Collegio condivide e intende ribadirel’orientamento di legittimità secondo cui integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebitapercezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., le omesse ofalse informazioni contenute nella autodichiarazione finalizzata a conseguire ilreddito di cittadinanza, essendo quest’ultimo un beneficio funzionale a fornire unostrumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto aglioperatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide conil perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e diintegrazione sociale (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956-01.Conformi, Sez. 2, n. 13422 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piga, non mass: Sez. 2, n. 12747 del25/02/2026, Scaffini, non mass.; Sez. 2, n. 6530 del 21/01/2026, Cristiano, nonmass.).Può, da ultimo, sottolinearsi come non operi, in favore del delitto di cui all’art.640-bis cod. pen., la clausola di sussidiarietà contenuta nella disposizioneincriminatrice («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), avuto riguardo allaanaloga cornice edittale prevista per le due fattispecie.3. La contestazione, nel caso di specie, aveva per oggetto la presentazione indata 8 ottobre 2020 di una domanda di accesso al reddito di cittadinanza, accoltapoi favorevolmente, connotata dalla maliziosa mancata indicazione nel [OSCURATO:PERSONA] presenza nel nucleo familiare di un soggetto (il marito [OSCURATO:PERSONA]),residente presso il medesimo indirizzo e condannato con sentenza irrevocabile peril delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per il quale risultava ancora detenuto.Il fatto, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere, quindi,riqualificato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.Resta, peraltro, indubitabile che l’eventuale errore circa la sussistenza deldiritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti di legge, si risolverebbe,comunque, in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del doloex art. 5 cod. pen., in quanto le relative disposizioni procedurali integrano ilprecetto penale descritto dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 23265 del07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413-01, che ha precisato che non ricorreneanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentandola normativa connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto.Conformi, da ultimo, Sez. 3, n. 18034 del 16/04/2026, Balsamo, non mass.; Sez.7, Ord. n. 17423 del 10/04/2026, Colella, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 16991 del27/03/2026, Mosti, non mass.).4. Ferma restando la non debenza dell’intera erogazione in conseguenza dellarevoca del beneficio con efficacia retroattiva ex art. 7, comma 4, d.l. n. 4 del 2019(in ragione della dichiarazione omissiva, laddove, ai sensi del precedente art. 3,comma 13, esplicitando correttamente la reale situazione, la parte avrebbepercepito il reddito di cittadinanza in misura ridotta), la gravità del danno e ingenere del fatto di reato nel suo complesso dovranno essere nuovamenteponderati, nel quadro della nuova qualificazione giuridica, per quanto riguarda levalutazioni in tema di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e dellecircostanze attenuanti generiche, con valutazione prettamente di merito, preclusanel giudizio di legittimità.5. La sentenza impugnata, concludendo, deve essere annullata, previariqualificazione del fatto nel reato previsto dall’art. 7, comma 1, decreto-legge n.4 del 2019, limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto e alla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MRiqualificato il fatto nel reato previsto dall’art. 7, comma 1, decreto-legge n.4 del 2019, annulla la sentenza impugnata limitatamente agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione della Cortedi appello di Napoli.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini