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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39839/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letti le conclusioni ed il motivo aggiunto del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Foggia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di sedicimila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 256 contestato; plurimo vizio di motivazione (motivi nn. 1-3).

Il Tribunale avrebbe condannato il Cipro in forza delle sole dichiarazioni dei testi di accusa, che peraltro si sarebbero espressi in termini di mere impressioni e deduzioni, senza alcuna elemento concreto; dalle testimonianze indotte dalla difesa - ampiamente riportate nel ricorso - emergerebbe invece che le sostanze in esame (deiezioni animali) non integrerebbero rifiuto, ma un residuante dall'attività di allevamento bovini svolta dal ricorrente, o, al più, un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, d.

Igs. n. 152 del 2006, in quanto materiale riutilizzato nella stessa attività agricola.

La totale assenza di motivazione in ordine alla tesi alternativa offerta dal ricorrente (compreso il riferimento alle abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti ai fatti) renderebbe, dunque, nulla la sentenza impugnata, che in nessun passaggio si sarebbe confrontata con gli argomenti difensivi; - si lamenta, di seguito, che la recidiva sarebbe stata contestata pur a fronte di una contravvenzione, e che della stessa mancherebbe ogni motivazione in sentenza, così come per le circostanze attenuanti generiche; - la violazione di legge, ancora, è dedotta con riguardo alla confisca disposta in sentenza, relativa anche ad una parte del terreno dell'imputato, per circa 50 mq.; si osserva che l'originario sequestro probatorio ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe stato impropriamente trasformato in sequestro preventivo ai sensi del comma 2 della stessa norma, pur in presenza di una fattispecie di reato che non ammetterebbe confisca, neppure facoltativa.

L'errore commesso dal Giudice, peraltro, emergerebbe evidente dalla motivazione della sentenza, nella quale l'ablazione sarebbe stata limitata alla sola autobotte; tuttavia, il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione potrebbe determinare un danno all'imputato/proprietario, imponendosi ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza; - infine, e richiamate le considerazioni precedenti, si lamenta l'avvenuta confisca del mezzo citato, peraltro di proprietà di un terzo.

3. Con successiva integrazione, oltre a ribadire le censure citate, sono stati dedotti anche la violazione di legge e l'assenza di motivazione con riguardo alla mera occasionalità della condotta tenuta, che ne escluderebbe la rilevanza penale. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dal Tribunale (ampiamente riportate nell'atto di parte), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

6. La doglianza, inoltre, trascura che il Giudice di primo grado - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha riportato le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, dalle quali era emerso che un dipendente dell'azienda agricola di cui il Cipro è titolare aveva sversato in un campo attiguo alla stessa (anche questo di proprietà del ricorrente) un liquido contenente deiezioni e liquami provenienti da animali; entrambi i testi ne avevano compiuto un esame empirico, riscontrandone colore, odore e caratteristiche (come la formazione di schiuma sul terreno), così da concludere che si trattava di rifiuti.

7. Il Tribunale, di seguito, ha correttamente esaminato anche le testimonianze indotte dalla difesa (così smentendo un profilo di censura), e ne ha di fatto riscontrato l'inidoneità a superare il quadro probatorio emerso dalle deposizioni precedenti; in particolare, non ha trovato conferma la tesi per cui l'azienda agricola si sarebbe limitata a raccogliere fango prodotto in quei giorni da piogge abbondanti, perché palesemente contrastata dall'accertamento di p.g., riguardante sia i caratteri estrinseci del liquido, nei termini richiamati, sia le modalità della condotta di sversamento, eseguita in ore buie ed all'esterno dell'area dell'azienda agricola.

La motivazione della sentenza di condanna, dunque, risulta sviluppata in termini adeguati ed in forza di oggettivi elementi istruttori, che il ricorso non è riuscito a sovvertire.

8. L'impugnazione proposta, peraltro, è ancorata ad inammissibili profili di fatto - oltre che palesemente generica - laddove, per un verso, richiama l'attività di allevatore svolta dal ricorrente come origine di quanto sversato, e, per altro verso, contesta la natura di rifiuto speciale non pericoloso attribuita al prodotto in oggetto: tanto la qualifica di "residuante dell'attività svolta dall'imputato di allevamento bovini", quanto quella di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, d.

Igs. n. 152 del 2006, infatti, sono meramente asserite, senza alcuna indicazione dei (rigorosi) presupposti richiesti dalla rispettiva disciplina, né - per quel che rileva in questa sede - alcun riferimento ad elementi istruttori eventualmente offerti al Giudice di merito e non valutati, o non sufficientemente valutati, al fine di rimuovere dal prodotto la qualifica di rifiuto.

Il giudizio di responsabilità, dunque, non merita censura.

9. Con riguardo, poi, al quarto motivo di ricorso, in punto di recidiva, il Collegio osserva che - come affermato dalla difesa - la stessa è stata contestata erroneamente, a fronte di una contravvenzione; dell'aggravante soggettiva, tuttavia, il Giudice non ha fatto alcuna applicazione, non risultando alcun aumento sulla pena base.

9.1. Lo stesso motivo, ancora, è inammissibile pure laddove contesta l'omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche; al riguardo, è sufficiente rilevare che - come legittimamente verificato dal Collegio - in sede di discussione la difesa non aveva fatto richiesta delle attenuanti in esame, chiedendo soltanto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

10. Manifestamente infondato, poi, è anche il quinto motivo di impugnazione, in tema di confisca.

La motivazione della sentenza, infatti, non si pone in contrasto con il dispositivo letto in udienza, come denunciato, ma ne costituisce soltanto migliore specificazione: dalla quale, dunque, emerge chiaramente che la misura ablativa è stata disposta con esclusivo riguardo all'autobotte usata per lo sversamento, non su altri beni mobili o immobili.

11. Proprio con riferimento al vincolo imposto sul mezzo, infine, il ricorso risulta inammissibile nella sesta doglianza, con la quale si lamenta che nessuna misura avrebbe potuto gravare sull'autobotte, perché di proprietà di un terzo e "meramente detenuta dall'imputato"; tale ultimo inciso, infatti, rende ex se il Cipro privo di legittimazione a porre la questione, in quanto carente di interesse.

12. Infine, con riguardo al motivo aggiunto ed all'occasionalità della condotta, che escluderebbe la fattispecie, il Collegio richiama la costante giurisprudenza per la quale il reato ben può essere integrato da un comportamento occasionale, di per sé sufficiente a configurare gli elementi richiesti dalla norma e, dunque, la violazione del bene cui la stessa è posta a tutela.

12. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letti le conclusioni ed il motivo aggiunto del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Foggia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di sedicimila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 256 contestato; plurimo vizio di motivazione (motivi nn. 1-3). Il Tribunale avrebbe condannato il Cipro in forza delle sole dichiarazioni dei testi di accusa, che peraltro si sarebbero espressi in termini di mere impressioni e deduzioni, senza alcuna elemento concreto; dalle testimonianze indotte dalla difesa - ampiamente riportate nel ricorso - emergerebbe invece che le sostanze in esame (deiezioni animali) non integrerebbero rifiuto, ma un residuante dall'attività di allevamento bovini svolta dal ricorrente, o, al più, un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto materiale riutilizzato nella stessa attività agricola. La totale assenza di motivazione in ordine alla tesi alternativa offerta dal ricorrente (compreso il riferimento alle abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti ai fatti) renderebbe, dunque, nulla la sentenza impugnata, che in nessun passaggio si sarebbe confrontata con gli argomenti difensivi; - si lamenta, di seguito, che la recidiva sarebbe stata contestata pur a fronte di una contravvenzione, e che della stessa mancherebbe ogni motivazione in sentenza, così come per le circostanze attenuanti generiche; - la violazione di legge, ancora, è dedotta con riguardo alla confisca disposta in sentenza, relativa anche ad una parte del terreno dell'imputato, per circa 50 mq.; si osserva che l'originario sequestro probatorio ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe stato impropriamente trasformato in sequestro preventivo ai sensi del comma 2 della stessa norma, pur in presenza di una fattispecie di reato che non ammetterebbe confisca, neppure facoltativa. L'errore commesso dal Giudice, peraltro, emergerebbe evidente dalla motivazione della sentenza, nella quale l'ablazione sarebbe stata limitata alla sola autobotte; tuttavia, il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione potrebbe determinare un danno all'imputato/proprietario, imponendosi ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza; - infine, e richiamate le considerazioni precedenti, si lamenta l'avvenuta confisca del mezzo citato, peraltro di proprietà di un terzo. 3. Con successiva integrazione, oltre a ribadire le censure citate, sono stati dedotti anche la violazione di legge e l'assenza di motivazione con riguardo alla mera occasionalità della condotta tenuta, che ne escluderebbe la rilevanza penale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dal Tribunale (ampiamente riportate nell'atto di parte), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La doglianza, inoltre, trascura che il Giudice di primo grado - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha riportato le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, dalle quali era emerso che un dipendente dell'azienda agricola di cui il Cipro è titolare aveva sversato in un campo attiguo alla stessa (anche questo di proprietà del ricorrente) un liquido contenente deiezioni e liquami provenienti da animali; entrambi i testi ne avevano compiuto un esame empirico, riscontrandone colore, odore e caratteristiche (come la formazione di schiuma sul terreno), così da concludere che si trattava di rifiuti. 7. Il Tribunale, di seguito, ha correttamente esaminato anche le testimonianze indotte dalla difesa (così smentendo un profilo di censura), e ne ha di fatto riscontrato l'inidoneità a superare il quadro probatorio emerso dalle deposizioni precedenti; in particolare, non ha trovato conferma la tesi per cui l'azienda agricola si sarebbe limitata a raccogliere fango prodotto in quei giorni da piogge abbondanti, perché palesemente contrastata dall'accertamento di p.g., riguardante sia i caratteri estrinseci del liquido, nei termini richiamati, sia le modalità della condotta di sversamento, eseguita in ore buie ed all'esterno dell'area dell'azienda agricola. La motivazione della sentenza di condanna, dunque, risulta sviluppata in termini adeguati ed in forza di oggettivi elementi istruttori, che il ricorso non è riuscito a sovvertire. 8. L'impugnazione proposta, peraltro, è ancorata ad inammissibili profili di fatto - oltre che palesemente generica - laddove, per un verso, richiama l'attività di allevatore svolta dal ricorrente come origine di quanto sversato, e, per altro verso, contesta la natura di rifiuto speciale non pericoloso attribuita al prodotto in oggetto: tanto la qualifica di "residuante dell'attività svolta dall'imputato di allevamento bovini", quanto quella di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, d. Igs. n. 152 del 2006, infatti, sono meramente asserite, senza alcuna indicazione dei (rigorosi) presupposti richiesti dalla rispettiva disciplina, né - per quel che rileva in questa sede - alcun riferimento ad elementi istruttori eventualmente offerti al Giudice di merito e non valutati, o non sufficientemente valutati, al fine di rimuovere dal prodotto la qualifica di rifiuto. Il giudizio di responsabilità, dunque, non merita censura. 9. Con riguardo, poi, al quarto motivo di ricorso, in punto di recidiva, il Collegio osserva che - come affermato dalla difesa - la stessa è stata contestata erroneamente, a fronte di una contravvenzione; dell'aggravante soggettiva, tuttavia, il Giudice non ha fatto alcuna applicazione, non risultando alcun aumento sulla pena base. 9.1. Lo stesso motivo, ancora, è inammissibile pure laddove contesta l'omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche; al riguardo, è sufficiente rilevare che - come legittimamente verificato dal Collegio - in sede di discussione la difesa non aveva fatto richiesta delle attenuanti in esame, chiedendo soltanto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. 10. Manifestamente infondato, poi, è anche il quinto motivo di impugnazione, in tema di confisca. La motivazione della sentenza, infatti, non si pone in contrasto con il dispositivo letto in udienza, come denunciato, ma ne costituisce soltanto migliore specificazione: dalla quale, dunque, emerge chiaramente che la misura ablativa è stata disposta con esclusivo riguardo all'autobotte usata per lo sversamento, non su altri beni mobili o immobili. 11. Proprio con riferimento al vincolo imposto sul mezzo, infine, il ricorso risulta inammissibile nella sesta doglianza, con la quale si lamenta che nessuna misura avrebbe potuto gravare sull'autobotte, perché di proprietà di un terzo e "meramente detenuta dall'imputato"; tale ultimo inciso, infatti, rende ex se il Cipro privo di legittimazione a porre la questione, in quanto carente di interesse. 12. Infine, con riguardo al motivo aggiunto ed all'occasionalità della condotta, che escluderebbe la fattispecie, il Collegio richiama la costante giurisprudenza per la quale il reato ben può essere integrato da un comportamento occasionale, di per sé sufficiente a configurare gli elementi richiesti dalla norma e, dunque, la violazione del bene cui la stessa è posta a tutela. 12. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa