CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2021, il Tribunale del Riesame di Palermo confermava il decreto del 10 febbraio 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro preventivo dei manufatti abusivi presenti in contrada Boscotagliato nel Comune di Cinisi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai reati di cui agli art. 44 comma 1 lett. C, 64-71 e 65-72 del d.P.R. 380/2001 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2), reati a lui contestati per avere realizzato, quale committente dei lavori, in assenza del permesso di costruire e in zona vincolata, un fabbricato con elevazione fuori terra dalle dimensioni di 59,25 mq. e un basamento in cemento armato di mq. 53, violando altresì i sigilli apposti in data 9 giugno 2020, continuando la costruzione abusiva. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., dolendosi della carenza e apparenza della motivazione rispetto alla valutazione del periculum in mora, osservando in particolare che il pericolo di aggravamento del carico urbanistico evocato dal Tribunale non deriva dalla consumazione del reato, ma va individuato caso per caso, trattandosi di esigenza cautelare che non può essere ritenuta in re ipsa, soprattutto quando si sia in presenza di un manufatto ultimato e di piccole dimensioni come quello in esame; dunque, rispetto a tale profilo sarebbe stato necessario un maggiore onere motivazionale in ordine al pregiudizio in concreto per il territorio, onere che nel caso di specie non sarebbe stato assolto. A ciò la difesa aggiunge che la contestazione in esame non contempla alcun vincolo paesaggistico e che non risulta provato che vi sia stata la prosecuzione dei lavori da parte dell'indagato, tanto più che, in occasione della esecuzione del sequestro, l'immobile era occupato dal figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale potrebbe avere avuto un ragionevole interesse alla definizione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 2. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto alla individuazione del periculum in mora, costituito appunto dal pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato per cui si procede. E invero, premesso che la valutazione del fumus commisi delicti non è oggetto di censure (né lo è stata dinanzi al Tribunale), occorre evidenziare che in proposito i giudici cautelari hanno comunque richiamato l'informativa del 15 gennaio 2021, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sottoposizione a sequestro dei manufatti abusivi con decreto del G.I.P. del 10 giugno 2020, ha proseguito la realizzazione delle opere, rendendosi così autore del delitto di violazione di sigilli. Quanto allo specifico tema del periculum in mora, nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto che il libero uso del bene potesse determinare un significativo aggravamento del carico urbanistico, posto che l'immobile abusivo è stato realizzato in assenza del permesso di costruire, in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico, vincolo sismico, vincolo aeroportuale e vincolo ferroviario, per cui la zona in questione non poteva essere interessata da tale attività edificatoria, tanto è vero che il Comune di Cinisi, con ordinanza del 21 luglio 2020, ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni, ordine questo rimasto evidentemente inadempiuto. Orbene, l'impostazione seguita dal Tribunale del Riesame appare immune da censure, non essendo decisiva in senso contrario la circostanza che si sia in presenza di un immobile ormai ultimato, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 17170 del 2:3/04/2010, Rv. 246854 e Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Rv. 268812), secondo cui il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, essendo in particolare ammissibile, per i reati edilizi, il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, e ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, che la misura cautelare intende inibire. Nel caso di specie, tale onere motivazionale può ritenersi adempiuto, avendo il Tribunale, alle considerazioni già esposte, aggiunto l'ulteriore e pertinente rilievo secondo cui la rilevata presenza nell'immobile, al tempo dei controlli, del figlio dell'indagato, che vi abita unitamente al suo nucleo familiare, costituisce un'altra conferma dell'aggravamento del carico urbanistico, determinato e incrementato dalla libera disponibilità dell'immobile, sottoposto a un utilizzo persistente. 3 e 3. In conclusione, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione; tale profilo, come si è già anticipato, non è tuttavia deducibile con il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, per cui il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.