CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1999
Cassazione n. 44012/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1999 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 24/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 30/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'imputato ed alle modalità dello stesso. Con motivi aggiunti la difesa insisteva nel dedurre il travisamento della prova posto che il riconoscimento dell'imputato in udienza non aveva i caratteri della certezza; inoltre lamentava che la corte di appello non aveva preso in considerazione la deduzione relativa alle modalità fortemente suggestive del riconoscimento effettuato in udienza senza le formalità della ricognizione e senza valutare attentamente la credibilità del teste. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. Nel caso in esame il giudice di appello ha già spiegato come l'affermazione di responsabilità sia stata correttamente fondata sull'inequivocabile riconoscimento personale effettuato dalla persona offesa in udienza dibattimentale; così che entrambi i motivi paiono non fondati posto che secondo il costante orientamento di questa corte di cassazione deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo cod. proc. pen., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Nè in contrario si può invocare un preteso "principio di tassatività del mezzo probatorio", in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario. (Sez. 4, n. 34354 del 27/05/2004, Rv. 229086). Né a fronte dell'esito positivo in termini di certezza di tale riconoscimento sussisteva alcun obbligo di procedere a ricognizione formale poiché l'esito delle attività istruttorie consentiva al giudice che procedeva di ritenere completa l'attività istruttoria non essendo emersi margini di dubbio ed ulteriori elementi da approfondire. Valgono al proposito le ampie ed approfondite argomentazioni fornite dal giudice di primo grado, che in caso di doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo, nelle quali si spiegano con dovizia di particolari le modalità del riconoscimento informale effettuato nel primo grado di giudizio in sede di istruzione dibattimentale precisando che la descrizione fornita dalla persona offesa corrispondeva alle fattezze fisiche dell'imputato, che questi era soggetto già noto per altri precedenti alle forze dell'ordine, che l'individuazione in aula avveniva a seguito di attento esame da parte della p.o. con dato di certezza ribadito ripetutamente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co ì deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Esterte l r.c.k_v I ZIO(Rtt , Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI ,/