Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03535/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25755/25/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza per le modalità della cessione avvenuta all'interno del carcere, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la- cessione avesse riguardo ai cocaina priva di effetto 'drogante oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non tiene conto del peso lordo della sostanza, dell'esito del narcotest, e delle percentuali di principio attivo che sono contenute in tale tipo di sostanza stupefacente secondo la ordinaria casistica del mercato criminale, come correttamente argomentato nella sentenza di merito, essendo punita anche la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente inferiore alla singola dose media, che costituisce un parametro utilizzato per finalità diverse e non per stabilire una soglia minima di incriminazione non fissata dalla legge (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, RV.

Rv. 277574; Sez.

U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073); ritenuto che i residui motivi dedotti in tema di recidiva e pene sostitutive sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25755/25/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza per le modalità della cessione avvenuta all'interno del carcere, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la- cessione avesse riguardo ai cocaina priva di effetto 'drogante oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non tiene conto del peso lordo della sostanza, dell'esito del narcotest, e delle percentuali di principio attivo che sono contenute in tale tipo di sostanza stupefacente secondo la ordinaria casistica del mercato criminale, come correttamente argomentato nella sentenza di merito, essendo punita anche la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente inferiore alla singola dose media, che costituisce un parametro utilizzato per finalità diverse e non per stabilire una soglia minima di incriminazione non fissata dalla legge (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, RV. Rv. 277574; Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073); ritenuto che i residui motivi dedotti in tema di recidiva e pene sostitutive sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris