CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto, del tutto aderente al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M