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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 41876/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 23 maggio 2024, depositata il 24 maggio 2024, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto il 23 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando espiata la pena dalla data dell'inizio di esecuzione della misura sino al 5 marzo 2024.4/d

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ter ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare e di esprimersi in ordine alla richiesta, oggetto di specifica memoria, di applicare, in caso di revoca dell'affidamento, la misura della detenzione domiciliare.

3. In data 16 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, come anche di recente ribadito, è ammissibile anche quando l'udienza è fissata per discutere della proposta di revoca della misura più ampia a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni, ciò atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01; Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453).

A fronte della richiesta il Tribunale è tenuto a motivare.

Nel caso di specie risulta che la richiesta è stata formulata nel corso dell'udienza e il Tribunale, che pure ha correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di evidenziare le ragioni per le quali la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea a contenere la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli.

Né la risposta sul punto, d'altro canto, appare ricavabile implicitamente dalla motivazione complessivamente resa.t

3. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso a Roma il 24 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 23 maggio 2024, depositata il 24 maggio 2024, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto il 23 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando espiata la pena dalla data dell'inizio di esecuzione della misura sino al 5 marzo 2024.4/d 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ter ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare e di esprimersi in ordine alla richiesta, oggetto di specifica memoria, di applicare, in caso di revoca dell'affidamento, la misura della detenzione domiciliare. 3. In data 16 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, come anche di recente ribadito, è ammissibile anche quando l'udienza è fissata per discutere della proposta di revoca della misura più ampia a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni, ciò atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01; Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). A fronte della richiesta il Tribunale è tenuto a motivare. Nel caso di specie risulta che la richiesta è stata formulata nel corso dell'udienza e il Tribunale, che pure ha correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di evidenziare le ragioni per le quali la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea a contenere la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta sul punto, d'altro canto, appare ricavabile implicitamente dalla motivazione complessivamente resa.t 3. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso a Roma il 24 settemb
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