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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37530/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato per il reato di cui all'art.349, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi sei di reclusione.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., posto che l'auto in oggetto, era stata sottoposta a fermo amministrativo appena poche ore prima di essere rinvenuta priva dei sigilli e in sosta in un'area di parcheggio.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ric:ostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'auto su cui erano stati apposti i sigilli era stata affidata la custodia del ricorrente il giorno precedente ai fatti, che la vettura era stata rinvenuta priva dei sigilli il giorno successivo in quanto parcheggiata all'interno di una piazzola di sosta, priva di segni di effrazione, che sarebbe stato invece plausibile riscontrare, stante l'assenza di disponibilità delle chiavi da parte del soggetto ignoto che, secondo la tesi difensiva, l'avrebbe presa in uso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato per il reato di cui all'art.349, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi sei di reclusione. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., posto che l'auto in oggetto, era stata sottoposta a fermo amministrativo appena poche ore prima di essere rinvenuta priva dei sigilli e in sosta in un'area di parcheggio. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ric:ostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'auto su cui erano stati apposti i sigilli era stata affidata la custodia del ricorrente il giorno precedente ai fatti, che la vettura era stata rinvenuta priva dei sigilli il giorno successivo in quanto parcheggiata all'interno di una piazzola di sosta, priva di segni di effrazione, che sarebbe stato invece plausibile riscontrare, stante l'assenza di disponibilità delle chiavi da parte del soggetto ignoto che, secondo la tesi difensiva, l'avrebbe presa in uso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore I