CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 20019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8047-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 411/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Salerno ha dichiarato legittima l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all’attività di lavoro autonomo dalla medesima svolta nell’anno 2007; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto atteso che la richiesta di pagamento dell’Inps era stata notificata il 20.6.2013, dopo il decorso del quinquennio calcolato a partire dal 16.6.2008, data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi. 2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995 , all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011. 5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- 6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. 7.Il motivo di ricorso è inammissibile poiché l’Inps si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati. 8. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico