Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33624/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesi:o la dichiarazione di inammissibilità Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di data 23 dicembre 2022 con cui il giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione a due imputazioni provvisorie di estorsione tentata e di lesioni personali dolose aggravate ex art.416 bisl cod. pen. 2.

La difesa del Lippolis ha presentato ricorso evidenziando in primo luogo di non aver "mai posto in dubbio il substrato storico delle condotte poste in essere; né, tantomeno, la valenza altamente offensiva delle stesse è "sminuita" dall'indagato il quale -in sede di interrogatorio di convalida/ ammette la responsabilità in ordine ai fatti per cui si procede".

3. Dall'imputato vengono formulati due motivi.

Con il primo motivo si contesta la corretta qualificazione giuridica dei fatti perché l'aspetto oggettivo del reato di estorsione può pacificamente coincidere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche laddove l'intensità della vio lenza o della minaccia sia tale da neutralizzare il fattore volitivo della persona offesa dal reato.

La differenza si pone semmai sul terreno soggettivo.

Come noto la condotta estorsiva muove dalla precisa convinzione che la pretesa per cui si usa violenza o minaccia sia non iure e che non vi sia alcuna giustificazione giuridica che si possa supportare la richiesta estorsiva.

Diversamente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni violenza e minac:cia sono utilizzate nella convinzione di avere un diritto giuridicamente apprezzabile da rivendicare.

Si può discutere, come fa il tribunale del riesame di Bari, circa la fondatezza delle pretese economiche ma ciò non basta poiché occorre chiedersi se la fondatezza stessa sia rappresentata nella mente dell'autore del reato ed abbia di conseguenza agito nella perfetta convinzione di attivare un diritto legittimo.

L'ordinanza impugnata si palesa viziata laddove omette di indagare circa l'elemento soggettivo dell'odierno ricorrente accontentandosi della presenza dell'elemento oggettivo.

Anche con il secondo motivo di ricorso si fa questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti lamentando una incomprensibile applicazione della aggravante del metodo mafioso.

La tentata estorsione si colorerebbe di "mafiosità" per il solo fatto che il Lippolis in precedenza avesse riportato una condanna passata in giudicato per il reato di associazione di tipo mafioso.

L'affermazione, implicita nella decisione, per cui un soggetto dovrebbe rispondere di utilizzo del metodo mafioso anche per reati commessi successivamente per il solo fatto di aver riportato in precedenza una condanna per mafia è un assunto che viola i più elementari principi costituzionali poiché aggrava il trattamento sanzionatorio basandolo su una mera caratteristiche per sono logica del reo.

Infatti nel caso di specie non ci diviene altro elemento da cui dedurre la mafiosità delll'azione contestata se non dai precedenti dell'imputato per quanto costui non abbia mai evocato la sua vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata nel compiere una qualche frazione della condotta ascrittagli.

4. Il Procuratore Generale ha inviato per PEC memoria con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

2. Il primo motivo è aspecifico: incontestati i fatti, si sostiene che il quadro probatorio propende per un inquadramento del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 cod. pen.) piuttosto che di estorsione (art.629 cod. pen.).

Correttamente si evidenzia che il distinguishing tra le due figure deve oramai porsi sul piano soggettivo, piuttosto che oggettivo, come voleva una oramai obsoleta giurisprudenza.

In tal senso, diviene fondamentale la effettiva sussistenza di una pretesa economica da azionare, anche se non definita nei suoi termini ultimativi.

L'argomento difensivo tuttavia non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato per diversi profili.

Innanzitutto, nella parte in cui si evidenzia che ad essere stato attinto dalla violenza del Lippolis non fu solamente il soggetto debitore (del Campanelli), vale a dire l'Hotca, quanto un terzo del tutto estraneo al rapporto di dare e avere (Casanova).

Inoltre, la pretesa 'ristorazione' del danno economico subito dal conoscente in conseguenza dell'inadempimento dell'Hotca era diretta non solo ad ottenere il pagamento del debito ma anche alla consegna delle chiavi dell'attività (un B&B) dalle due vittime gestita, ciò che indubitabilmente esorbitava dal perimetro di qualsivoglia lecita pretesa o aspettativa azionabile in giudizio.

Infine, ultimo ma non minore fattore, il Lippolis agiva in sostituzione del creditore, senza titolo diverso dalla necessità di tutelare, attraverso l'intervento violento e prevaricatore, la propria immagine nei confronti del Campanelli, a cui aveva procurato il contatto poi rivelatosi inadempiente.

Avverso tutti questi profili l'argomentazione del motivo di ricorso è in definitiva carente perché non negando i fatti, lamenta la mancata analisi psicologica della consapevolezza (che si afferma insussistente) da parte del Lippolis del fatto di agire per la tutela di un diritto altrui, circostanza in aperta contraddizione con le condotte ascrittegli ed evidenziate dal giudice.

In definitiva, quella proposta dal ricorrente sul punto è solamente una versione alternativa dei fatti, una ricostruzione non solo destituita di fondamento (per quanto si è detto) ma soprattutto in diretto conflitto con i principi ermeneutici che presidiano il giudizio di legittimità in materia di misure cautelari.

È stato infatti ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente ér, la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01;Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

In applicazione dei prefati principi, il motivo non può essere accolto.

3. Il secondo motivo non è consentito: la questione inerente alla contestazione dell'aggravante ex art.416 bis.1 c.p. viene proposta per la prima volta in sede di legittimità.

In forza del principio devolutivo le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione -così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "jus superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o addittivo della Corte Costituzionale (ex multis Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, imp.

Criscuolo ed altri, Rv. 229373 - 01).

La questione è pertanto preclusa.

In ogni caso, il motivo pecca per genericità poiché a fronte di un'ampia motivazione dell'ordinanza sul punto (pg. 36) in cui si evidenziava il tenore evocativo (della pregressa detenzione, collegata allo scenario associativo), la doglianza si esprime solamente nel senso della teorica incostituzionalità di una eventuale contestazione basata sulla aprioristica, pregressa appartenenza piuttosto che sul concreto effetto che la stessa potesse aver avuto, in termini di intimidazione, sul soggetto passivo (Casanova).

Il quale, si sottolinea nell'ordinanza, era a conoscenza della appartenenza del Lippolis ad una specifica articolazione mafiosa (clan '[OSCURATO:PERSONA]').

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

Dalla pronuncia deriva anche la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesi:o la dichiarazione di inammissibilità Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di data 23 dicembre 2022 con cui il giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione a due imputazioni provvisorie di estorsione tentata e di lesioni personali dolose aggravate ex art.416 bisl cod. pen. 2. La difesa del Lippolis ha presentato ricorso evidenziando in primo luogo di non aver "mai posto in dubbio il substrato storico delle condotte poste in essere; né, tantomeno, la valenza altamente offensiva delle stesse è "sminuita" dall'indagato il quale -in sede di interrogatorio di convalida/ ammette la responsabilità in ordine ai fatti per cui si procede". 3. Dall'imputato vengono formulati due motivi. Con il primo motivo si contesta la corretta qualificazione giuridica dei fatti perché l'aspetto oggettivo del reato di estorsione può pacificamente coincidere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche laddove l'intensità della vio lenza o della minaccia sia tale da neutralizzare il fattore volitivo della persona offesa dal reato. La differenza si pone semmai sul terreno soggettivo. Come noto la condotta estorsiva muove dalla precisa convinzione che la pretesa per cui si usa violenza o minaccia sia non iure e che non vi sia alcuna giustificazione giuridica che si possa supportare la richiesta estorsiva. Diversamente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni violenza e minac:cia sono utilizzate nella convinzione di avere un diritto giuridicamente apprezzabile da rivendicare. Si può discutere, come fa il tribunale del riesame di Bari, circa la fondatezza delle pretese economiche ma ciò non basta poiché occorre chiedersi se la fondatezza stessa sia rappresentata nella mente dell'autore del reato ed abbia di conseguenza agito nella perfetta convinzione di attivare un diritto legittimo. L'ordinanza impugnata si palesa viziata laddove omette di indagare circa l'elemento soggettivo dell'odierno ricorrente accontentandosi della presenza dell'elemento oggettivo. Anche con il secondo motivo di ricorso si fa questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti lamentando una incomprensibile applicazione della aggravante del metodo mafioso. La tentata estorsione si colorerebbe di "mafiosità" per il solo fatto che il Lippolis in precedenza avesse riportato una condanna passata in giudicato per il reato di associazione di tipo mafioso. L'affermazione, implicita nella decisione, per cui un soggetto dovrebbe rispondere di utilizzo del metodo mafioso anche per reati commessi successivamente per il solo fatto di aver riportato in precedenza una condanna per mafia è un assunto che viola i più elementari principi costituzionali poiché aggrava il trattamento sanzionatorio basandolo su una mera caratteristiche per sono logica del reo. Infatti nel caso di specie non ci diviene altro elemento da cui dedurre la mafiosità delll'azione contestata se non dai precedenti dell'imputato per quanto costui non abbia mai evocato la sua vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata nel compiere una qualche frazione della condotta ascrittagli. 4. Il Procuratore Generale ha inviato per PEC memoria con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 2. Il primo motivo è aspecifico: incontestati i fatti, si sostiene che il quadro probatorio propende per un inquadramento del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 cod. pen.) piuttosto che di estorsione (art.629 cod. pen.). Correttamente si evidenzia che il distinguishing tra le due figure deve oramai porsi sul piano soggettivo, piuttosto che oggettivo, come voleva una oramai obsoleta giurisprudenza. In tal senso, diviene fondamentale la effettiva sussistenza di una pretesa economica da azionare, anche se non definita nei suoi termini ultimativi. L'argomento difensivo tuttavia non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato per diversi profili. Innanzitutto, nella parte in cui si evidenzia che ad essere stato attinto dalla violenza del Lippolis non fu solamente il soggetto debitore (del Campanelli), vale a dire l'Hotca, quanto un terzo del tutto estraneo al rapporto di dare e avere (Casanova). Inoltre, la pretesa 'ristorazione' del danno economico subito dal conoscente in conseguenza dell'inadempimento dell'Hotca era diretta non solo ad ottenere il pagamento del debito ma anche alla consegna delle chiavi dell'attività (un B&B) dalle due vittime gestita, ciò che indubitabilmente esorbitava dal perimetro di qualsivoglia lecita pretesa o aspettativa azionabile in giudizio. Infine, ultimo ma non minore fattore, il Lippolis agiva in sostituzione del creditore, senza titolo diverso dalla necessità di tutelare, attraverso l'intervento violento e prevaricatore, la propria immagine nei confronti del Campanelli, a cui aveva procurato il contatto poi rivelatosi inadempiente. Avverso tutti questi profili l'argomentazione del motivo di ricorso è in definitiva carente perché non negando i fatti, lamenta la mancata analisi psicologica della consapevolezza (che si afferma insussistente) da parte del Lippolis del fatto di agire per la tutela di un diritto altrui, circostanza in aperta contraddizione con le condotte ascrittegli ed evidenziate dal giudice. In definitiva, quella proposta dal ricorrente sul punto è solamente una versione alternativa dei fatti, una ricostruzione non solo destituita di fondamento (per quanto si è detto) ma soprattutto in diretto conflitto con i principi ermeneutici che presidiano il giudizio di legittimità in materia di misure cautelari. È stato infatti ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente ér, la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In applicazione dei prefati principi, il motivo non può essere accolto. 3. Il secondo motivo non è consentito: la questione inerente alla contestazione dell'aggravante ex art.416 bis.1 c.p. viene proposta per la prima volta in sede di legittimità. In forza del principio devolutivo le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione -così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "jus superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o addittivo della Corte Costituzionale (ex multis Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, imp. Criscuolo ed altri, Rv. 229373 - 01). La questione è pertanto preclusa. In ogni caso, il motivo pecca per genericità poiché a fronte di un'ampia motivazione dell'ordinanza sul punto (pg. 36) in cui si evidenziava il tenore evocativo (della pregressa detenzione, collegata allo scenario associativo), la doglianza si esprime solamente nel senso della teorica incostituzionalità di una eventuale contestazione basata sulla aprioristica, pregressa appartenenza piuttosto che sul concreto effetto che la stessa potesse aver avuto, in termini di intimidazione, sul soggetto passivo (Casanova). Il quale, si sottolinea nell'ordinanza, era a conoscenza della appartenenza del Lippolis ad una specifica articolazione mafiosa (clan '[OSCURATO:PERSONA]'). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. Dalla pronuncia deriva anche la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
Sentenza Cassazione n. 33624/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris