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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 45215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c he ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Salerno, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha integrato il dispositivo della pronuncia emessa in data 13 aprile 2018 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], con l'inserimento, dopo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, della frase "conferma nel resto l'impugnata sentenza", al dichiarato effetto di far rivivere la declaratoria di falsità parziale della perizia oggetto di giudizio, contenuta nella decisione appellata in applicazione dell'art. 537 cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ricorre Pascali, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 666, 675 e 178 cod. proc. pen.

Lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta in quanto emesso in assenza di atto idoneo a promuovere il procedimento di esecuzione, che, come ripetutamente affermato alla richiamata giurisprudenza di legittimità, non ammette iniziative di ufficio, ma esige l'impulso di parte o del pubblico ministero o dell'interessato.

L'iniziativa della parte legittimata non è surrogabile da richieste provenienti da terzi, come la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza divenuta irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce nullità del procedimento e del provvedimento che lo ha definito per la mancata osservanza dello schema tipico previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art.675 cod. proc. pen. di dichiarazione di falsità di documenti in fase esecutiva.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio e dare avviso alle parti e ai difensori nel rispetto dei termini e delle facoltà previste dalla disposizione che si assume violata.

Al contrario, ha emesso de plano il provvedimento impugnato che, pertanto, è affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte.

1. La disposizione dell'art. 675 cod. proc. pen, è stata erroneamente richiamata dal ricorrente.

Essa, infatti, demanda al giudice dell'esecuzione di dichiarare la falsità di atti o documenti che, accertata in sede di cognizione, non sia stata dichiarata nel dispositivo sempre che, avverso la relativa sentenza, non sia stata proposta impugnazione.

Il giudice adito deve, quindi, limitarsi a verificare se nella sentenza di merito, non impugnata e, quindi passata in giudicato, sia stata accertata la falsità di atti o documenti, senza procedere ad un autonomo giudizio in ordine alla sussistenza della falsità attraverso il riesame del materiale probatorio acquisito e senza prendere in considerazione censure motivazionali che eventualmente, sul punto, attingano la sentenza di merito.

2. Nel caso in esame, in conformità alla richiesta del Procuratore generale, il giudice procedente ha provveduto a rettificare il dispositivo della sentenza di appello che, per errore materiale, non conteneva la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità di atti o documenti ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. già presente nella sentenza di primo grado.p.

Si versa, pertanto, nella diversa fattispecie della correzione dell'errore materiale e trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.

Competente non è il giudice dell'esecuzione f ma il giudice che ha emesso la sentenza da correggere e, se questa è impugnata e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, il giudice competente a conoscere dell'impugnazione (art. 130, comma 1, cod. proc. pen.).

Deve provvedersi, anche d'ufficio, in camera di consiglio a 'norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata (art. 130, comma 2, cod. proc. pen.).

Ne segue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato "de plano" è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01; Sez. 3, n. 1460 del 3/12/2008, dep. 2009, Sanna, Rv. 242270; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 Bertini e altri, Rv. 265638).

La nullità, tuttavia, può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (cfr. Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01).

A tale ultimo incombente il ricorrente - sia pure erroneamente lamentando la mancata osservanza delle norme procedurali di cui all'art. 666 cod. proc. pen., peraltro in larga parte sovrapponibili a quelle di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ha adempiuto, rilevando di non aver potuto interloquire, per l'assenza di contraddittorio, sul mancato accertamento da parte della sentenza emendata della falsità della perizia oggetto del reato di cui all'art. 373 cod. proc. pen. dichiarato estinto per prescrizione.

L'omessa interlocuzione sul punto è rilevante ove si consideri che secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice che emette sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può adottare o, se investito dell'impugnazione, confermare la statuizione già adottata dal 'Tribunale ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. solo "se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale" e, in ogni caso "richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati" (da ultimo Sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, Denuccio, Rv. 279658 - 02).

3. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve essere dichiarata la nullità insanabile del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Salerno che procederà a nuovo giudizio osservando le regole procedurali di cui all'art. 130 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c he ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Salerno, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha integrato il dispositivo della pronuncia emessa in data 13 aprile 2018 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], con l'inserimento, dopo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, della frase "conferma nel resto l'impugnata sentenza", al dichiarato effetto di far rivivere la declaratoria di falsità parziale della perizia oggetto di giudizio, contenuta nella decisione appellata in applicazione dell'art. 537 cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ricorre Pascali, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 666, 675 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta in quanto emesso in assenza di atto idoneo a promuovere il procedimento di esecuzione, che, come ripetutamente affermato alla richiamata giurisprudenza di legittimità, non ammette iniziative di ufficio, ma esige l'impulso di parte o del pubblico ministero o dell'interessato. L'iniziativa della parte legittimata non è surrogabile da richieste provenienti da terzi, come la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza divenuta irrevocabile. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce nullità del procedimento e del provvedimento che lo ha definito per la mancata osservanza dello schema tipico previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art.675 cod. proc. pen. di dichiarazione di falsità di documenti in fase esecutiva. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio e dare avviso alle parti e ai difensori nel rispetto dei termini e delle facoltà previste dalla disposizione che si assume violata. Al contrario, ha emesso de plano il provvedimento impugnato che, pertanto, è affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte. 1. La disposizione dell'art. 675 cod. proc. pen, è stata erroneamente richiamata dal ricorrente. Essa, infatti, demanda al giudice dell'esecuzione di dichiarare la falsità di atti o documenti che, accertata in sede di cognizione, non sia stata dichiarata nel dispositivo sempre che, avverso la relativa sentenza, non sia stata proposta impugnazione. Il giudice adito deve, quindi, limitarsi a verificare se nella sentenza di merito, non impugnata e, quindi passata in giudicato, sia stata accertata la falsità di atti o documenti, senza procedere ad un autonomo giudizio in ordine alla sussistenza della falsità attraverso il riesame del materiale probatorio acquisito e senza prendere in considerazione censure motivazionali che eventualmente, sul punto, attingano la sentenza di merito. 2. Nel caso in esame, in conformità alla richiesta del Procuratore generale, il giudice procedente ha provveduto a rettificare il dispositivo della sentenza di appello che, per errore materiale, non conteneva la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità di atti o documenti ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. già presente nella sentenza di primo grado.p. Si versa, pertanto, nella diversa fattispecie della correzione dell'errore materiale e trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. Competente non è il giudice dell'esecuzione f ma il giudice che ha emesso la sentenza da correggere e, se questa è impugnata e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, il giudice competente a conoscere dell'impugnazione (art. 130, comma 1, cod. proc. pen.). Deve provvedersi, anche d'ufficio, in camera di consiglio a 'norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata (art. 130, comma 2, cod. proc. pen.). Ne segue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato "de plano" è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01; Sez. 3, n. 1460 del 3/12/2008, dep. 2009, Sanna, Rv. 242270; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 Bertini e altri, Rv. 265638). La nullità, tuttavia, può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (cfr. Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01). A tale ultimo incombente il ricorrente - sia pure erroneamente lamentando la mancata osservanza delle norme procedurali di cui all'art. 666 cod. proc. pen., peraltro in larga parte sovrapponibili a quelle di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ha adempiuto, rilevando di non aver potuto interloquire, per l'assenza di contraddittorio, sul mancato accertamento da parte della sentenza emendata della falsità della perizia oggetto del reato di cui all'art. 373 cod. proc. pen. dichiarato estinto per prescrizione. L'omessa interlocuzione sul punto è rilevante ove si consideri che secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice che emette sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può adottare o, se investito dell'impugnazione, confermare la statuizione già adottata dal 'Tribunale ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. solo "se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale" e, in ogni caso "richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati" (da ultimo Sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, Denuccio, Rv. 279658 - 02). 3. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve essere dichiarata la nullità insanabile del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Salerno che procederà a nuovo giudizio osservando le regole procedurali di cui all'art. 130 cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
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