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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19676/2026

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appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessataEcomedia Strategie E [OSCURATO:PERSONA] rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1588/2025depositata il 12/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

ASL Roma 3 impugna per cassazione la sentenza della Corte d'ap-pello di Roma che ha respinto la domanda di risoluzione contrattuale dallastessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Sistemi di Comuni-cazione, e riguardante un appalto relativo alla realizzazione e manutenzio-ne del sito “Consultori in rete”.2.

La Corte d'Appello di Roma era stata chiamata a decidere sull'impu-gnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 3 contro la sentenza del Tribunale di Ro-ma che aveva accertato il parziale inadempimento da parte di Ecomedia alcontratto di appalto e rigettato la domanda dell'Azienda volta a far dichia-rare la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.3.

Dopo aver chiarito preliminarmente che la richiesta dell'ASL di otte-nere la risoluzione del contratto – sebbene formulata per la prima volta inappello, ma preceduta dalla domanda di esatto adempimento articolata inprimo grado – è comunque ammissibile, la Corte d'appello argomentavache dalla documentazione contrattuale (contratto, allegati, accordo inte-grativo) emergeva che la società Ecomedia era tenuta solo alla realizza-zione dell'architettura tecnica e grafica del sito, e non a redigere, ricercareo fornire i contenuti medico-scientifici da pubblicare: tali materiali dove-vano infatti provenire dal personale dei Consultori e dall'ASL.4.

Inoltre, le scadenze contrattuali essenziali risultavano pienamenterispettate, sia con riguardo alla prima (entro 90 giorni dal contratto, stipu-lato il 28.4.2011) che consisteva nel mettere online sul proprio dominioprovvisorio lo scheletro del sito (25.07.2011), sia con riguardo alla secon-da (31.12.2011), entro la quale Ecomedia aveva consegnato il CD con ilsito definitivo nella sua struttura, pronto per essere installato sui serverdell'ASL.5.

La Corte territoriale osservava che l'ASL non aveva fornito i conte-nuti necessari a completare il sito e non aveva collaborato alla sua pubbli-cazione online.Numero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/20266.

Pertanto l'inadempimento lamentato dall'ASL era in realtà imputabi-le all'Azienda stessa, che non aveva messo Ecomedia in condizione dicompletare la prestazione.7.

Risultava per la Corte d'appello quindi inesistente qualsiasi graveinadempimento di Ecomedia.8.

La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 12/3/2025 enotificata il 13/3/2025, è chiesta da ASL Roma 3 con ricorso notificato il12/5/2025 e fondato su un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di Ecomedia.9.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 324,329, 333, 334, 342, 343 cod. proc. civ. e dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.:parte ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha violato le norme sulgiudizio di impugnazione e reso una decisione inammissibile, perché peg-giorativa rispetto a quella di primo grado, in assenza di appello incidentaledella controparte.Il Tribunale aveva accertato un parziale inadempimento di Ecomedia el'aveva condannata a consegnare i contenuti e inserirli nel sito.

PoichéEcomedia non aveva proposto appello incidentale contro questo accerta-mento, su tale punto si era formato un giudicato interno.La Corte d'appello non poteva rimettere in discussione l'accertamentodel parziale inadempimento, pronunciando invece un ineccepibile adem-pimento da parte di Ecomedia, senza valutare la gravità dell'inadempi-mento ex art. 1455 cod. civ.11.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità solle-vata da parte controricorrente in relazione alla tardiva produzione della re-lata di notifica effettuata dal ricorrente ex art. 372 cod. proc. civ., che nonpotrebbe in alcun modo sanare l'omissione originaria.

Il ricorso sarebbeNumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026quindi improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., per omes-so deposito della relata di notifica nel termine perentorio di cui al comma1 della medesima norma.12.

L'eccezione è infondata, perché il ricorso è stato notificato il 12/5/2025, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12/3/2025.

Infatti, nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegatol'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine"lungo" ex art. 327 cod. proc. civ.; nella contraria ipotesi in cui l'impu-gnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenzaimpugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanzasia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve"ex art. 325 cod. proc. civ. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art.369, comma 1, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità, unitamenteal ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relatadi notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato – come nel caso dispecie ‒ entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento im-pugnato (cfr. Cass. 2398/2025).13.

Ciò posto, il ricorso va respinto.14.

La Corte ha già avuto modo di chiarire, in un contenzioso in cui eraconvenuta la P.A., che quando l'attore abbandona l'originaria domanda diadempimento contrattuale proposta in primo grado e chiede ai giudicidell'appello di pronunciare la risoluzione del contratto e il risarcimento deidanni, non è viziata da omessa o contraddittoria motivazione la sentenzache, ritenuto non provato il preteso inadempimento, ometta di affrontarela questione della proponibilità della domanda di adempimento (cfr. Cass.1218/1972).15.

La conclusione, applicabile anche nel caso in cui la P.A. rivesta laposizione di attrice, come nella specie, si fonda sulla constatazione che,una volta optato per la domanda di risoluzione del contratto, in applicazio-Numero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026ne del consolidato principio che ciò è consentito, attesa la ratio di econo-mia processuale (cfr. Cass. 2715/1996; Cass. 32456/2023), parte appel-lante abbia implicitamente rinunciato alla sentenza conseguita in primogrado e fondata sulla domanda logicamente incompatibile di esatto adem-pimento; conseguentemente, l'appellante non può dolersi della violazionedel principio devolutivo, avendo lo stesso operato secondo la dinamicacorretta fra devoluzione in appello e acquiescenza alle parti non impugna-16.

Tale decisione però non costituisce reformatio in peius, per la qua-le è necessario l'appello incidentale, ma è la conseguenza logica e neces-saria dell'accoglimento della domanda principale proposta dall'appellante edell'operata valutazione nel contesto della sola domanda devoluta di riso-luzione per inadempimento.17.

Il ricorso va quindi respinto.18.

In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in di-spositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese gene-rali e oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessataEcomedia Strategie E [OSCURATO:PERSONA] rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1588/2025depositata il 12/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/20261. ASL Roma 3 impugna per cassazione la sentenza della Corte d'ap-pello di Roma che ha respinto la domanda di risoluzione contrattuale dallastessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Sistemi di Comuni-cazione, e riguardante un appalto relativo alla realizzazione e manutenzio-ne del sito “Consultori in rete”.2. La Corte d'Appello di Roma era stata chiamata a decidere sull'impu-gnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 3 contro la sentenza del Tribunale di Ro-ma che aveva accertato il parziale inadempimento da parte di Ecomedia alcontratto di appalto e rigettato la domanda dell'Azienda volta a far dichia-rare la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.3. Dopo aver chiarito preliminarmente che la richiesta dell'ASL di otte-nere la risoluzione del contratto – sebbene formulata per la prima volta inappello, ma preceduta dalla domanda di esatto adempimento articolata inprimo grado – è comunque ammissibile, la Corte d'appello argomentavache dalla documentazione contrattuale (contratto, allegati, accordo inte-grativo) emergeva che la società Ecomedia era tenuta solo alla realizza-zione dell'architettura tecnica e grafica del sito, e non a redigere, ricercareo fornire i contenuti medico-scientifici da pubblicare: tali materiali dove-vano infatti provenire dal personale dei Consultori e dall'ASL.4. Inoltre, le scadenze contrattuali essenziali risultavano pienamenterispettate, sia con riguardo alla prima (entro 90 giorni dal contratto, stipu-lato il 28.4.2011) che consisteva nel mettere online sul proprio dominioprovvisorio lo scheletro del sito (25.07.2011), sia con riguardo alla secon-da (31.12.2011), entro la quale Ecomedia aveva consegnato il CD con ilsito definitivo nella sua struttura, pronto per essere installato sui serverdell'ASL.5. La Corte territoriale osservava che l'ASL non aveva fornito i conte-nuti necessari a completare il sito e non aveva collaborato alla sua pubbli-cazione online.Numero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/20266. Pertanto l'inadempimento lamentato dall'ASL era in realtà imputabi-le all'Azienda stessa, che non aveva messo Ecomedia in condizione dicompletare la prestazione.7. Risultava per la Corte d'appello quindi inesistente qualsiasi graveinadempimento di Ecomedia.8. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 12/3/2025 enotificata il 13/3/2025, è chiesta da ASL Roma 3 con ricorso notificato il12/5/2025 e fondato su un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di Ecomedia.9. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 324,329, 333, 334, 342, 343 cod. proc. civ. e dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.:parte ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha violato le norme sulgiudizio di impugnazione e reso una decisione inammissibile, perché peg-giorativa rispetto a quella di primo grado, in assenza di appello incidentaledella controparte.Il Tribunale aveva accertato un parziale inadempimento di Ecomedia el'aveva condannata a consegnare i contenuti e inserirli nel sito. PoichéEcomedia non aveva proposto appello incidentale contro questo accerta-mento, su tale punto si era formato un giudicato interno.La Corte d'appello non poteva rimettere in discussione l'accertamentodel parziale inadempimento, pronunciando invece un ineccepibile adem-pimento da parte di Ecomedia, senza valutare la gravità dell'inadempi-mento ex art. 1455 cod. civ.11. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità solle-vata da parte controricorrente in relazione alla tardiva produzione della re-lata di notifica effettuata dal ricorrente ex art. 372 cod. proc. civ., che nonpotrebbe in alcun modo sanare l'omissione originaria. Il ricorso sarebbeNumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026quindi improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., per omes-so deposito della relata di notifica nel termine perentorio di cui al comma1 della medesima norma.12. L'eccezione è infondata, perché il ricorso è stato notificato il 12/5/2025, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12/3/2025. Infatti, nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegatol'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine"lungo" ex art. 327 cod. proc. civ.; nella contraria ipotesi in cui l'impu-gnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenzaimpugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanzasia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve"ex art. 325 cod. proc. civ. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art.369, comma 1, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità, unitamenteal ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relatadi notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato – come nel caso dispecie ‒ entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento im-pugnato (cfr. Cass. 2398/2025).13. Ciò posto, il ricorso va respinto.14. La Corte ha già avuto modo di chiarire, in un contenzioso in cui eraconvenuta la P.A., che quando l'attore abbandona l'originaria domanda diadempimento contrattuale proposta in primo grado e chiede ai giudicidell'appello di pronunciare la risoluzione del contratto e il risarcimento deidanni, non è viziata da omessa o contraddittoria motivazione la sentenzache, ritenuto non provato il preteso inadempimento, ometta di affrontarela questione della proponibilità della domanda di adempimento (cfr. Cass.1218/1972).15. La conclusione, applicabile anche nel caso in cui la P.A. rivesta laposizione di attrice, come nella specie, si fonda sulla constatazione che,una volta optato per la domanda di risoluzione del contratto, in applicazio-Numero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026ne del consolidato principio che ciò è consentito, attesa la ratio di econo-mia processuale (cfr. Cass. 2715/1996; Cass. 32456/2023), parte appel-lante abbia implicitamente rinunciato alla sentenza conseguita in primogrado e fondata sulla domanda logicamente incompatibile di esatto adem-pimento; conseguentemente, l'appellante non può dolersi della violazionedel principio devolutivo, avendo lo stesso operato secondo la dinamicacorretta fra devoluzione in appello e acquiescenza alle parti non impugna-16. Tale decisione però non costituisce reformatio in peius, per la qua-le è necessario l'appello incidentale, ma è la conseguenza logica e neces-saria dell'accoglimento della domanda principale proposta dall'appellante edell'operata valutazione nel contesto della sola domanda devoluta di riso-luzione per inadempimento.17. Il ricorso va quindi respinto.18. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in di-spositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese gene-rali e oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 10496/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 19676/2026Data pubblicazione 13/06/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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