CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte rese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso svolgendo osservazioni critiche delle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa il 19.6.2018 nei suoi confronti dal Tribunale di Avezzano. Per la Corte di appello il gravame è tardivo. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo deduce la illogicità della motivazione e la erronea interpretazione del principio di diritto sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 689/2020. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato che le Sezioni Unite, nello statuire che all'imputato giudicato in assenza con il rito abbreviato non deve essere notificata per estratto la sentenza, hanno testualmente scritto che "a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato ...". Ciò significa che le Sezioni Unite hanno voluto ritenere tempestive le impugnazioni depositate prima dell'intervento nomofilattico, che tali fossero in relazione alla data della notifica dell'estratto contumaciale; diversamente emergerebbe una disparità di trattamento tra quanti si sono visti applicare l'interpretazione a favore di un termine connesso alla notifica e quanti l'interpretazione opposta. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ha osservato ancora il ricorrente, ha affermato che resta impregiudicata la problematica dell'affidamento incolpevole derivante da un imprevedibile mutamento della giurisprudenza. Orbene, con riguardo alla sentenza emessa nel rito abbreviato del contumace, gli uffici giudiziari hanno eseguito la notifica sino al deposito della sentenza n. 689/2020 e, d'altronde, la norma in questione è ancora formalmente vigente e le medesime Sezioni Unite, con la sentenza Tuzzolino, dichiararono espressamente che l'art. 442, co. 3 cod. proc. pen. era rimasto vigente pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 479/1999. Va poi considerato che nel caso di specie era stata eseguita la notifica dell'estratto della sentenza, così determinandosi un affidamento incolpevole dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. La decisione delle Sezioni unite alla quale ha inteso fare riferimento il ricorrente è Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019, depositata il 13/01/2020, Rv. 277470 - 01. Secondo il S.C., la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. La Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. Tanto premesso, questa Corte ha precisato che l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica della sentenza all'imputato non comparso esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale ("c.d. prospective overruling") (Sez. 5 - , Sentenza n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278552 - 01). Il principio è rilevante nel caso che occupa, perché l'appello vene proposto nel novembre 2018. Come ha precisato la Corte in tal ultima decisione, casi come quello che qui occupa, non sono neppure astrattamente riconducibili all'istituto di creazione giurisprudenziale del cd. "overruling". Il "prospective overruling" è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti (Sez. U civ. , n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852). Pertanto, l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto (Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852). Va escluso che nella specie sussistesse un approdo consolidato, poiché, al contrario, era emerso il contrasto (e l'orientamento maggioritario era schierato nel senso poi abbracciato dalle Sezioni Unite). Proprio l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni propugnate (Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105). Neppure è decisivo che la cancelleria del giudice a quo abbia provveduto a effettuare gli avvisi e le notifiche della sentenza, trattandosi di adempimenti ultronei e non dovuti, che non producono alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217; Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427). Come è stato rimarcato, tale conclusione è espressione di un principio immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione). Questa regola hanno applicato le Sezioni Unite Loy appena citate nell'individuare il termine di impugnazione della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., così come diverse pronunce delle sezioni semplici in tema di appello avverso le sentenze del giudice di pace (tra le ultime Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216), nei casi in cui il giudice si fosse assegnato un termine per il deposito della motivazione diverso ad quello previsto per legge. Se così non dovesse ritenersi, si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova il proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.. 4. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P . Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/2/2022. Il Consigliere estensore Il