CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1967 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 23 febbraio 2021 visti gli atti., il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ietta,~titti la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza indicata in epigrafe ha applicato, ai sensi dei combinato disposto di cui agli artt. 599-bis e 602 comma . 1 -bis cod. proc. pen. ,a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con la Procura Generale competente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazióne chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto la richiesta concordata tra le parti, omettendo di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul quale era parimenti caduto l'accordo all'uopo raggiunto. 3. Il Procuratore Generale con la requisitoria in atti ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria pervenuta il 14 marzo 2022 la difesa ha ribadito le conclusioni articolate con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita raccoglimento. 2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., Introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come già rimarcato da questa stessa Corte (ex multis Sez. 6, n. 41524 del 4 luglio 2019, rv. 277196), detto istituto ripropone la situazione processuale e, quindi, l'a pplicabilità della giurisprudenza elaborata dalla Corte di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. prod. pen., "cd. patteggiamento in appello", e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008; Deve, dunque, ritenersi nuovamente applicabile il principio, secondo cui è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti: il beneficio si pone, infatti, come elemento determinante nei processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato l'accordo tra le parti; ne consegue che non è consentito al giudice di appello frazionare quella base negoziale, dovendo, invece, recepirla per intero ovvero disattenderla, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (Sez. 3, n.25994 del 06/03/2019, Rv. 276012; Sez.5, n.36638 dei 05/04/2005, Rv.232375; Sez.3, n.5332 del 18/12/2007, dep.04/02/2008, Rv.238796). Le superiori indicazioni di principio ben si attagliano alla fattispecie in esame, avendo la Corte di appello applicato la pena nella misura concordata senza statuire 'sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui era subordinato l'accordo delle parti. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, conferendo al giudice del rinvio il compito di procedere a nuova valutazione dell'accordo proposto, attenendosi al principio di diritto sopra affermato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso. P.Q.M.