CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2016
Cassazione n. 13303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]De Landro unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura Generale DelloStato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n.7262/2016 depositata il 22/07/2016;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5565/2017Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 13303/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026.Il Consigliere delegatoRoberto Succio