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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00075/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa dalla difesa in data 3.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia il travisamento della prova in merito al riconoscimento della aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile perché non oggetto di censura in appello relativamente ad una questione non rilevabile di ufficio e, perciò, non delibabile in questa sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello dato conto e motivato in maniera esaustiva s non censurabile in questa sede, sulla entità, peraltro assai modesta, dell'aumento operato - in misura pari a mesi 7 di reclusione ed euro 250 di multa - sulla precedente condanna passata in giudicato; va ricordato che le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenze delle medesime fattispecie dì reato»; ritenuto che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che i vizi motivazionali che attengono alla revoca dell'ordinanza di rinnovazione dibattimentale integrano una ipotesi di eventuale nullità di ordine generale a regime intermedio che non è stata tempestivamente dedotta dalla parte interessata presente all'udienza e, pertanto, risultando, così, sanata (cfr., Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732); considerato che il quarto motivo del ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato alla luce dell'univoco e costante orientamento secondo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (cfr., Sez. 1 - , n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa dalla difesa in data 3.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia il travisamento della prova in merito al riconoscimento della aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile perché non oggetto di censura in appello relativamente ad una questione non rilevabile di ufficio e, perciò, non delibabile in questa sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello dato conto e motivato in maniera esaustiva s non censurabile in questa sede, sulla entità, peraltro assai modesta, dell'aumento operato - in misura pari a mesi 7 di reclusione ed euro 250 di multa - sulla precedente condanna passata in giudicato; va ricordato che le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenze delle medesime fattispecie dì reato»; ritenuto che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che i vizi motivazionali che attengono alla revoca dell'ordinanza di rinnovazione dibattimentale integrano una ipotesi di eventuale nullità di ordine generale a regime intermedio che non è stata tempestivamente dedotta dalla parte interessata presente all'udienza e, pertanto, risultando, così, sanata (cfr., Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732); considerato che il quarto motivo del ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato alla luce dell'univoco e costante orientamento secondo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (cfr., Sez. 1 - , n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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