CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha parzialmente confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del delitto di cui all'art. 216 primo comma n. 1 L.F. ed esclusa l'aggravante dell'art. 219 comma 2 L.F. , ha rideterminato il trattamento sanzionatorio principale ed accessorio; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., a causa di un'assunta illeggibilità del verbale dell'udienza preliminare contenente le dichiarazioni del teste Passera, è estremamente generico per indeterminatezza in quanto - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica quali effetti disarticolanti, rispetto ai contenuti del provvedimento impugnato, sarebbero traibili dall'apporto conoscitivo del suddetto e quale in concreto sia stata la lesione delle prerogative della difesa - così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, la genericità del rilievo non permette di superare le diverse e non illogiche argomentazioni spese, sul punto, dalla sentenza impugnata, secondo cui la grafia del cancelliere "non risulta affatto del tutto incomprensibile", tanto che le circostanze riferite dal testimone sono state comprese e valorizzate dal giudice di primo grado e, con l'atto di gravame, dal ricorrente medesimo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme