CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26326/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, dal PG [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. T [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2022 (a seguito di udienza tenuta il 12 ottobre 2017) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la confisca disposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 5 maggio 2005 con la sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva il 10 luglio 2007. [OSCURATO:PERSONA] in data 4 novembre 2013 aveva chiesto la revoca della confisca disposta su un fabbricato sito in Marina di [OSCURATO:PERSONA], via Drusù n. 24, e, in seguito, aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27 giugno 2014 del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto detta richiesta. La Corte di cassazione con ordinanza del 3 marzo 2016, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., aveva trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'esecuzione, il quale ha emesso l'ordinanza oggetto del presente ricorso. Il bene, da individuarsi in un appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in via Drusù n. 24, secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata sulla base di un decreto della Corte di appello di Catanzaro del 10 maggio 2017, è stato dapprima sequestrato e poi confiscato ai sensi dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, nell'ambito di un procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA], genero della istante, è stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per delitti di usura e di traffico internazionale di stupefacenti, con sentenza divenuta definitiva il 10 luglio 2007. Il giudicante ha respinto l'opposizione sottolineando che era stato provato in via definitiva, nel procedimento a carico dello Scali, che detto immobile era nella disponibilità del condannato, e che la Lucà, quale terzo estraneo, poteva far valere i propri diritti dimostrando la propria buona fede e l'esistenza di un titolo trascritto anteriormente al sequestro. Evidenziava che, tuttavia, entrambe queste condizioni erano rimaste insoddisfatte. L'opponente, in particolare, aveva citato l'esistenza di un mutuo fondiario, da lei contratto all'inizio degli anni ottanta, in relazione al quale la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania aveva esteso nel 1983 il pignoramento immobiliare sull'area occupata da un fabbricato, ma, senza peraltro depositare il contratto, non aveva provato che il finanziamento ricevuto era stato impiegato per la costruzione dell'immobile, né la riferibilità allo stesso di alcune fatture, che aveva depositato, relative all'acquisto di materiali da costruzione. Aveva, inoltre, dimostrato di avere subito un processo penale per abuso edilizio quando l'immobile era ancora allo stato rustico, ma tale circostanza non ne provava la proprietà, essendo il medesimo accatastato a nome del suocero [OSCURATO:PERSONA]. Non aveva neppure provato di avere realizzato i «costosissimi lavori di ristrutturazione», che erano stati accertati in occasione della esecuzione del sequestro preventivo, e tale circostanza faceva supporre che ella, qualora avesse realmente edificato l'immobile al rustico, lo aveva poi donato in modo irregolare alla figlia e al genero, che avevano effettuato i lavori necessari per abitarlo. Difettava, infine, la prova della buona fede dell'opponente, atteso che ella, abitando nella medesima via Drusù al civico 22, non poteva ignorare che il genero, latitante, si presentava spesso in detto immobile, posto al civico 24 della medesima strada. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, ampio motivo, con il quale censura la illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992. 2.1. La ricorrente premette un'ampia sintesi delle vicende relative alla confisca dell'immobile in questione, peraltro da individuarsi, secondo le precisazioni fornite in udienza, nel solo appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito in Marina di Gioiosa ionica, via Drusù n. 24. Deduce, poi, che la confisca è illegittima, perché disposta nel processo penale a carico dello Scali, nel quale ella non è stata mai citata, e solo perché il collaboratore Fuduli ha indicato quell'immobile come luogo in cui lo Scali ha trascorso la latitanza, ma senza che si fosse dimostrato che questi ne avesse la disponibilità o che l'immobile costituisse il reimpiego dei proventi dei reati da lui commessi. L'appartamento, invece, è stato ed è nella disponibilità sua e degli altri suoi familiari, che vi abitano. Ella, inoltre, è stata condannata nel 1984 per la realizzazione abusiva dell'intero fabbricato, all'epoca privo dei muri perimetrali, e ha provato, con varie fatture, l'impiego in quel periodo dei necessari materiali da costruzione e anche l'intervenuto pignoramento immobiliare, esteso nel 1983 sulla particella di terreno in parte fabbricata. La ricorrente deduce, altresì, di avere tuttora la piena disponibilità dell'intero fabbricato, in cui i suoi figli abitano, con le loro famiglie, come meri utilizzatori, così come vi abita la figlia [OSCURATO:PERSONA], che ha sposato lo Scali solo nel 1988. 2.2. In ordine ai motivi dell'opposizione, puntualizza tre elementi: — il primo riguarda la legittima realizzazione dei beni. Ai sensi dell'art. 12- sexies d.l. n. 306/1992 la confisca dei beni che non costituiscono il provento del reato viene disposta sul presupposto della loro sproporzione rispetto ai ricavi legittimi, sussistendo la presunzione di una illecita accumulazione patrimoniale; tale presunzione opera, però, cacca solo nel caso in cui il condannato sia pure titolare del bene o che sia dimostrata la fittizietà della sua intestazione a un terzo, ma nel presente caso tale fittizietà non è stata dimostrata; - il secondo riguarda la disponibilità del bene da parte dello Scali. L'onere della prova incombe sull'accusa, ma tale disponibilità non deve essere confusa con la mera possibilità di utilizzazione; - il terzo riguarda il dato temporale. La presunzione di illegittima acquisizione dei beni deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi escludere la confiscabilità dei beni che sono con evidenza estranei al reato perché acquistati in un'epoca eccessivamente antecedente. Conclude, quindi, sostenendo che l'ordinanza impugnata da un lato ha travisato la sentenza che ha disposto la confisca, affermando che nel giudizio di merito sono stati compiuti adeguati accertamenti, che invece sono del tutto mancati sia quanto alla realizzazione dell'immobile da parte dello Scali sia quanto alla sua disponibilità in capo allo stesso, e dall'altro lato non ha risposto ai rilievi formulati in merito alla insussistenza di elementi che provino l'illegittima acquisizione del bene o la sua disponibilità da parte dello Scali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto i motivi proposti non hanno infranto il muro presuntivo di piena conoscenza della situazione e di riconducibilità dell'immobile al condannato e non alla ricorrente. 4. La ricorrente, per mezzo dei propri difensori, ha depositato memoria di replica, nella quale ripete il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo delle questioni già proposte al giudice dell'esecuzione, e del tutto carente in ordine alla prova della legittimazione della ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata a riproporre il contenuto della sua opposizione, non si è confrontata con la motivazione dell'ordinanza impugnata e, in particolare, con il punto relativo alla sua legittimazione ad agire, che il giudice ha negato ritenendo non dimostrata né la sua buona fede, né l'esistenza di un titolo trascritto anteriormente al sequestro. Ella ha ribadito le censure relative alla legittimità della confisca dell'immobile, disposta a carico del genero [OSCURATO:PERSONA], censure che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non possono essere proposte dal terzo estraneo. Secondo tale indirizzo, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire» (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Rv. 263390), e, «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere» (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225). Minoritario è il diverso indirizzo, secondo cui «In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione» (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362). 2.1. Peraltro, la ricorrente stessa ha confermato, di fatto, la piena disponibilità dell'immobile in oggetto da parte del condannato Scali, marito di sua figlia, affermando che questi vi abita insieme alla moglie. In effetti, lo Scali risulta avere fissato ivi la propria residenza, e dagli atti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata risulta che nel 2017 egli e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], chiesero di sospendere lo sgombero loro ordinato affermando che l'appartamento era stato donato «di fatto» da [OSCURATO:PERSONA] alla figlia, in occasione del matrimonio con lo Scali, ammettendo così di averne la piena disponibilità. Inoltre, la ricorrente non ha neppure fornito la prova di avere realizzato i «costosissimi lavori di ristrutturazione» citati nell'ordinanza impugnata, né ha contestato l'affermazione del giudice che ha sostenuto essere stati realizzati dallo Scali. 2.2. La ricorrente neppure ha dato prova della sussistenza, nella sua persona, dei requisiti indispensabili per proporre impugnazione, quale terza estranea, avverso la confisca disposta a carico di altro soggetto. Secondo il consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, «in materia di confisca - sia quale misura di prevenzione reale, sia quale confisca atipica - i terzi rimasti estranei al procedimento nel cui ambito è stato disposto il sequestro, possono proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versino in buona fede e che abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro» (Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Rv. 257599; cfr. anche Sez. 1, n. 22899 del 06/03/2018, Rv. 273137). L'ordinanza impugnata ha rimarcato che la Lucà non ha provato di possedere un idoneo titolo di proprietà sul bene, anteriore al sequestro e alla successiva confisca, in quanto il complesso immobiliare nel quale si trova l'appartamento in questione «era catastalmente intestato al suocero [OSCURATO:PERSONA], marito dell'opponente», e non è provata la buona fede della stessa quanto alla disponibilità del bene da parte dello Scali, suo genero. La ricorrente non ha contestato tali affermazioni, né ha dimostrato di possedere un titolo di proprietà trascritto anteriormente al sequestro dell'immobile. Del resto, le stesse modalità di costruzione dell'edificio in cui si trova l'appartamento confiscato rendono evidente l'inesistenza di un titolo legittimo di proprietà. La stessa ricorrente, invero, ha affermato che l'immobile è stato costruito abusivamente, ed in assenza di una prova, o quanto meno di una allegazione, della sua successiva regolarizzazione, esso non può essere stato accatastato, né può essere stato trascritto su di esso un diritto reale, in particolare un diritto di proprietà. Ciò è confermato dalla precisazione fornita dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in merito al bene oggetto della confisca, a seguito della quale la Corte di appello di Catanzaro emise in data 10/05/2017 un provvedimento che specificava quale fosse l'oggetto del sequestro e della successiva confisca. In detta occasione si è chiarito che la Conservatoria di Catanzaro, richiesta di trascrivere il sequestro sull'appartamento in uso allo Scali, aveva rilevato che per l'area indicata, descritta come «foglio 6 particelle 346, 347, 181 e 180 sub 2», non era stata mai rilasciata alcuna pratica edilizia, e, risultando impossibile trascrivere il sequestro sul solo immobile, perché catastalmente inesistente, aveva ritenuto di doverlo trascrivere sull'intera area. Inoltre il giudice ha precisato che neppure tale area è catastalmente intestata alla ricorrente, bensì a tale [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non ha, quindi, alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile confiscato, che legittimi la sua opposizione quale terza titolare di diritti sul bene. 2.3. Il diritto che legittima l'intervento del terzo estraneo deve essere giuridicamente esistente, e provato nelle forme stabilite dall'ordinamento. Sono perciò del tutto irrilevanti, quali prove, le affermazioni contenute nel ricorso, circa l'essere stata la ricorrente condannata per l'abusiva costruzione dell'edificio, l'avere ella acquistato i materiali necessari per tale edificazione, l'avere ottenuto un mutuo bancario con successivo pignoramento dell'edificio. Si tratta, infatti, di circostanze che non dimostrano l'acquisizione della proprietà sull'immobile. La condanna per abuso edilizio potrebbe esserle stata inflitta quale esecutrice dei lavori e non quale proprietaria, ed in ogni caso ella, avendo realizzato la costruzione su un'area di proprietà di altri, cioè del soggetto a cui essa è catastalmente intestata, non potrebbe neppure acquistarne la proprietà per accessione. L'acquisto dei materiali per la costruzione dell'edificio non è stato adeguatamente dimostrato, secondo l'ordinanza impugnata, che sul punto non è stata smentita, ed è in ogni caso una condotta inidonea a dimostrare la proprietà del bene. Il mutuo, poi, può essere stato concesso mediante iscrizione ipotecaria su un bene intestato a terzi, e il mancato deposito del contratto, sottolineato nell'ordinanza impugnata, impedisce la relativa verifica. 2.4. La mancanza di titolarità di un diritto reale sul bene è decisiva per escludere la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre opposizione contro la confisca, non avendo ella dimostrato di avere un interesse, giuridicamente tutelato, alla restituzione del bene confiscato. E', quindi, corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di rigettare l'opposizione proposta, per la «inidoneità degli elementi addotti dall'opponente a dimostrare l'anteriorità di un idoneo titolo di proprietà». 2.5. L'ordinanza impugnata è corretta anche quanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità del bene in capo allo Scali, in quanto la stessa ricorrente afferma, nel suo ricorso, che nell'edificio abusivamente costruito abitano i propri familiari, tra i quali vi è la figlia [OSCURATO:PERSONA], coniuge dello Scali.3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare